Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio speciale iscritto da creditori su immobili oggetto di revocatoria

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    12/01/2026 13:09

    Privilegio speciale iscritto da creditori su immobili oggetto di revocatoria

    Buon giorno, vorrei cortesemente una risposta al seguente quesito: udienza di verifica di domanda ultratardiva presentata da un Comune che ha eseguito lavori di messa in sicurezza urgente (in gran parte interventi di bonifica ambientali e smaltimento rifiuti per evitare ipotesi di emergenze ambientali) su uno stabilimento industriale che il sottoscritto Curatore deve liquidare in ambito fallimentare. L'Ente ha utilizzato fondi pubblici regionali per l'esecuzione di questi interventi e per il recupero delle somme spese si è insinuato al passivo. Preciso sin da ora che si tratta di un immobile che è stato oggetto di revocatoria esperita vittoriosamente dalla Curatela in quanto la vendita dell'immobile effettuata poco prima del fallimento è stata  dichiarata inefficace ex art. 2901 cc  per l'appunto nei confronti del Fallimento.Nel corso della procedura (poco prima dell'udienza di verifica)  il Comune ha iscritto privilegio speciale sugli immobili oggetto di intervento di bonifica e che, per effetto della revocatoria vittoriosamente esperita, dovranno essere liquidati in ambito fallimentare. In particolare, nella determina comunale e nella domanda l'Ente ha sottolineato che "le spese sostenute per l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza mediante asportazione di rifiuti presso l'insediamento produttivo dismesso .. sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748 cc, secondo comma, del cod. civ., tenendo presente che detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile". Lo scrivente Curatore si è riservato di verificare la legittimità dell'iscrizione operata nei registri immobiliari della  Conservatoria del predetto privilegio speciale sugli immobili (da liquidare in ambito fallimentare in virtù della revocatoria fallimentare vittoriosamente esperita). I dubbi riguardano le implicazioni che avrà questo privilegio speciale iscritto dall'Ente creditore una volta che verrà liquidato l'immobile nei confronti dell'aggiudicatario. In particolare, una volta liquidato l'immobile se potrà il G.D. inserire o meno nell'ordine di cancellazione delle formalità anche tale privilegio speciale. Ciò in considerazione del fatto che, come più volte evidenziato  l'immobile/opificio è un bene che non appartiene al Fallimento ma può solo essere liquidato dal fallimento ( in considerazione dell'azione revocatoria vittoriosamente  conclusa). Ringazio in anticipo per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/01/2026 18:44

      RE: Privilegio speciale iscritto da creditori su immobili oggetto di revocatoria

      In primo luogo bisognerebbe valutare l'ammissibilità della domanda che, come lei dice , è super tardiva, onde stabilire se il ritardo è imputabile al ricorrente o meno.
      In secondo luogo il credito azionato sembra essere di carattere prededucibile in quanto esso deriva da attività svolta dal Comune in sostituzione del fallimento, per cui la questione del privilegio diventa relativa e rilevante solo per il caso di graduazione a causa di insufficienza dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni.
      A tal fine, il Comune dovrebbe precisare l'origine del suo privilegio, ossia la causa del credito e la norma che attribuisce a tale causa la prelazione, giacchè il richiamo dell'art. 2748, comma 2, c.c. è del tutto irrilevante posto che questo stabilisce soltanto la priorità del privilegio speciale sull'ipoteca, salva diversa disposizione di legge, ma non attribuisce un privilegio. Tanto è importante perchè se (come è probabile) trattasi di privilegio iscrizionale, detta iscrizione sarebbe stata effettuata dopo il pignoramento generale dovuto all'apertura del fallimento e dopo la trascrizi9one della domanda revocatoria- nel caso addirittura dopo la sentenza che ha dichiarato l'inefficacia della vendita- per cui l'iscrizione del privilegio sul bene oggetto del giudizio sarebbe pregiudizievole per i creditori della procedura. Invero, ai sensi dell'art. 2645 n. 5, la domanda di revoca degli atti soggetti a trascrizione deve essere trascritta se ha ad oggetto i diritti di cui all'art. 2643 c.c.; in tal modo, la sentenza favorevole potrà essere opposta a tutti coloro che abbiano trascritto o iscritto diritti sul medesimo bene, in seguito alla trascrizione della domanda per l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale.
      Infine la questione rileva sotto il profilo da lei sollevato del privilegio speciale iscritto su un bene acquisito all'attivo a seguito di vittoriosa azione revocatoria ordinaria. E' pacifico, infatti, che l'azione revocatoria, sia ordinaria che fallimentare, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al o ai creditori dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., ma non mina la validità dell'atto dispositivo, sicchè l'esito vittorioso dell'azione non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, sicchè nel caso, a garanzia di un credito verso il fallimento, viene iscritto un privilegio su un bene che si trova nel patrimonio non del debitore.
      Zucchetti SG Srl
      • Tommaso Bartiromo

        Nocera Superiore (SA)
        13/01/2026 11:00

        RE: RE: Privilegio speciale iscritto da creditori su immobili oggetto di revocatoria

        Ringrazio per il riscontro ricevuto. Formulo solo un ultimo interrogativo. Il privilegio speciale iscritto dal creditore potrà essere cancellato dal G.D. allorquando il bene verrà aggiudicato da terzi ( considerato che l'immobile non è di proprietà della fallita) . Ciò in quanto, nel caso in cui la somma ricavata dalla liquidazione dell'immobile non fosse suficiente a soddisfare integralmente il credito in preduzione del Comune, la permanenza di tale formalità avrebbe riflessi negativi sull'appetibilità del bene.
        • Tommaso Bartiromo

          Nocera Superiore (SA)
          13/01/2026 13:36

          RE: RE: RE: Privilegio speciale iscritto da creditori su immobili oggetto di revocatoria

          Preciso meglio il quesito. Il privilegio speciale iscritto dal creditore prededucibile nel corso della procedura ( per crediti sorti durante la pendenza del fallimento per interventi indispensabili) potrà essere cancellato dal G.D. allorquando il bene verrà aggiudicato da terzi ? ( considerato che l'immobile non è di proprietà della fallita).
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            13/01/2026 19:06

            RE: RE: RE: RE: Privilegio speciale iscritto da creditori su immobili oggetto di revocatoria


            Se si superano tutti gli ostacoli indicati nella risposta che precede e si procede alla vendita dell'immobile, il giudice delegato , trattandosi di una vendita coattiva, potrà disporre la cancellazione dell'iscrizione del privilegio speciale ai sensi del comma 2 dell'art. 108 l. fall. o del pari comma dell'art. 217 CCII. Il fatto che l'immobile sia di proprietà di terzi è a questo fine irrilevante in quanto la cancellazione è conseguenza della natura coattiva della vendita che determina la purgazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli in modo da attribuire all'aggiudicatario che abbia pagato il prezzo un bene libero da gravami.
            Zucchetti SG srl