Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione al passivo per TFR fatta dal Lavoratore e da società a cui il credito era stato ceduto

  • Giuseppe Iurato

    Ardore (RC)
    29/07/2019 17:29

    Insinuazione al passivo per TFR fatta dal Lavoratore e da società a cui il credito era stato ceduto

    Un lavoratore dipendente ha fatto domanda di insinuazione al passivo per il pagamento del TFR il credito è stato ammesso . Successivamente in Via tardiva ha fatto domanda , per lo stesso credito, di insinuazione una società assicurativa a cui il credito era stato ceduto (cessione 1/5 dello stipendio ed in caso di licenziamento liquidazione del TFR fino a concorrenza del debito rimasto in pagato) intervenuto il fallimento l'importo del TFR non è stato pagato alla società assicurativa. Il credito della società assicurativa deve essere ammesso , in surroga del creditore già ammesso , o deve essere escluso in quanto per lo stesso credito si è insinuato il lavoratore su detto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/07/2019 19:17

      RE: Insinuazione al passivo per TFR fatta dal Lavoratore e da società a cui il credito era stato ceduto

      Il credito della società assicurativa va ammesso (ovviamente se dimostrata la cessione e l'entità del credito) in quanto, per effetto della cessione, il credito, per la parte ceduta, è trasferito al cessionario con i privilegi e le garanzie che e altri accessori (art. 1263 c.c.) , per cui unico titolare del credito ceduto e legittimato a farlo valere è il cessionario e non più il cedente. In sostanza il dipendente, quando si è insinuato ha azionato anche un credito di cui non era titolare (quello ceduto), per cui detta ammissione, sempre per la parte ceduta è soggetta a revocazione a norma del comma quarto dell'art. 98 l.f, per il quale appunto, "Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la opposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile". Nella fattispecie, si è verificata l'ipotesi della mancata conoscenza di documenti decisivi (la cessione parziale del credito).
      Tuttavia, piuttosto che iniziare un giudizio, tutto diventa più semplice se chiama il dipendente e gli fa capire che, avendo azionato un credito ceduto per il quale si insinuato il cessionario, è opportuno che rinunci all'ammissione per la parte ceduta evitando anche il rischio di incorrere nel reato di cui all'art. 232 l.fall..
      Zucchetti SG srl .