Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio SRL tra professionisti

  • Elisa Cattani

    Reggio Emilia (RE)
    27/11/2019 16:05

    Privilegio SRL tra professionisti

    Una SRL costituita tra professionisti chiede l'ammissione al passivo del fallimento invocando il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cc
    Tuttavia la forma giuridica della SRL non attiene all'ambito del lavoro autonomo.
    E' dunque corretto escludere il privilegio?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/11/2019 20:25

      RE: Privilegio SRL tra professionisti

      Sicuramente si, come abbiamo spiegato atre volte.
      Zucchetti Sg srl
    • Mattia Callegari

      Venezia
      13/11/2020 18:13

      RE: Privilegio SRL tra professionisti

      Buona sera,
      la fallita incaricava uno studio s.r.l.s. di occuparsi dell'amministrazione del personale.
      Nell'incarico inoltre delegava il professionista rappresentante legale dello studio a svolgere tali adempimenti per proprio conto.
      Tale delega vale al fine di riconoscere il privilegio professionale alla s.r.l.s.?
      Grazie in anticipo.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/11/2020 19:43

        RE: RE: Privilegio SRL tra professionisti

        La delega, da sé sola, non è sufficiente al riconoscimento del privilegio.
        Invero, essendo stato l'incarico dato ad una srl, è chiaro che dovrà essere questa ad insinuarsi al passivo, il che fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.p.c., n. 2. Resta, tuttavia, salva l'ipotesi - nella quale il privilegio può trovare egualmente applicazione - che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale ( tra le ult. Cass. 20/04/2018, n.9927; Cass., 31/03/2016, n. 6285).
        Ecco allora che la sola delega ad un professionista dello studio costituito sotto forma di srl non basta a qualificare come personale l'attività svolta, ma è necessario che venga fornita prova in concreto che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dalla società. Se fornisce questa prova, potrà riconoscere il privilegio, altrimenti l'ammissione non potrà che essere in chirografo; anzi questa forma di ammissione è inevitabile in sede di verifica (a meno che la prova della personalità della prestazione non risulti dalla documentazione) e poi in sede di opposizione allo stato passivo si svolgerà l'istruttoria.
        Zucchetti SG srl
        • Alberto Berra

          Canegrate (MI)
          03/05/2021 23:27

          RE: RE: RE: Privilegio SRL tra professionisti

          Buongiorno,
          sbaglio o per un quesito simile posto da altro collega (Adele Labruna in data 10.10.2017) avevate invece escluso il privilegio?
          Grazie.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            04/05/2021 20:15

            RE: RE: RE: RE: Privilegio SRL tra professionisti

            A dire il vero non vediamo alcuna contradizione tra le risposte da lei prese in considerazione. Invero, nella risposta del 2017 da lei richiamata abbiamo escluso sì il privilegio ex art. 2751 bia n. 2 c.c. per gli studi professionali precisando testualmente: "L'unica apertura la giurisprudenza l'ha fatta per gli studi associati, con riferimento alle quali la Cassazione (Cass. 16/11/2016, n. 23309; Cass. 05/03/2015 n. 4485 e n. 4486) ha statuito che "Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento".
            Nella risposta che precede del 2020 abbiamo espresso lo stesso concetto (arricchendolo con il richiamo di ulteriore giurisprudenza) giachè abbiamo egualmente escluso il privilegio in questione precisando testualmente: "Resta, tuttavia, salva l'ipotesi - nella quale il privilegio può trovare egualmente applicazione - che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale ( tra le ult. Cass. 20/04/2018, n.9927; Cass., 31/03/2016, n. 6285).
            Ci sembra, quindi che in entrambe le risposte abbiamo negato il privilegio se l'attività è svolta da una società o da uno studio associato, chiarendo che non basta a qualificare come personale l'attività dal singolo professionista su delega dello studio costituito sotto forma di srl, ma che è necessario che venga fornita prova in concreto che "il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dalla società".
            Zucchetti SG