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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione al passivo di debitore principale verso società che ha prestato fideiussione solidale
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Silvia Pavanello
Milano10/07/2023 13:24insinuazione al passivo di debitore principale verso società che ha prestato fideiussione solidale
Buongiorno.
Una società che ha fornito polizza - garantita dal debitore principale e dalla società che era fideiussore solidale( poi fallita) - si insinua e viene ammessa al chirografo, nel fallimento della società che ha reso la fideiussione.
La società che ha fornito polizza, escute poi la garanzia, nei confronti del debitore principale.
Il debitore principale ( dopo l'esito di una sentenza, che lo condanna a pagare la società che ha fornito la polizza- e le corrisponde un importo, corrispondente a circa due terzi della somma escussa , a seguito di una transazione ), si insinua al passivo dl fallimento del fideiussore, chiedendo , al privilegio ex art. 2770, 2777 e 2780 cc, i due terzi della polizza assicurativa ammessa a suo tempo, chiesta e ammessa dalla società che ha fornito garanzia , in via chirografaria, nel fallimento.
La curatela non ritiene vi siano le condizioni per ammettere il debitore principale in via privilegiata, atteso che il credito della società fornitrice della garanzia era stato ammesso in via chirografaria.
E' corretto ?
E' altresì corretto che il debitore principale depositi un 'insinuazione al passivo, o il debitore principale deve surrogarsi alla società che ha fornito la garanzia ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/07/2023 14:34RE: insinuazione al passivo di debitore principale verso società che ha prestato fideiussione solidale
Non riusciamo a capire bene come il debitore principale possa vantare diritti di regresso verso il suo fideiussore. Sia così gentile da spiegare con maggiori particolari la vicenda.
Grazie
Zucchetti SG srl-
Silvia Pavanello
Milano10/07/2023 15:17RE: RE: insinuazione al passivo di debitore principale verso società che ha prestato fideiussione solidale
Buongiorno.
Cerco di chiarire la questione
La società che ha fornito la polizza assicurativa garantita ( A) è stata escussa dal Comune, e ha pagato il corrispondente importo.
A questo punto A) ( che si era già insinuata al passivo nei confronti della società ora fallita - B- in via chirografaria, per l'intero importo della garanzia i fornita da A al Comune ), ha richiesto l'importo escusso ai coobligati solidali (C) ( non falliti), che avevano reso la garanzia ad A insieme a B ( la società poi fallita).
I coobligati C ,ora, vogliono rivalersi su B , per l'importo che hanno corrisposto ad A ( escussa dal Comune).
C si insinua al privilegio in B ( quando A ,si era invece insinuata al chirografo).
le questioni sono quindi:
1) C hanno diritto al privilegio verso B- la società fallita coobligata verso A , perche hanno versato (dopo il fallimento di B) ad A l'importo, che A ha versato al Comune ? A si era insinuata in via chirografaria
2) invece dell'ammissione al passivo, C non si deve surrogare ad A al passivo ?
Spero di aver chiarito la questione.
Ringrazio e invio cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/07/2023 14:39RE: RE: RE: insinuazione al passivo di debitore principale verso società che ha prestato fideiussione solidale
La questione ora è più chiara. A ha fornito una polizza assicurativa a favore del Comune, garantita da B e C in via tra loro solidale. La polizza data da A è stata escussa dal Comune e A si è rivolto ai sui garanti B, nel frattempo fallito, insinuandosi al passivo in chirografo per l'importo corrisposto, e C in bonis. Quest'ultimo, dopo il fallimento di B, ha pagato A ed ora chiede l'ammissione in privilegio al passivo di B per l'intero importo corrisposto.
Il primo problema è capire il rapporto tra B e C, ossia se essi erano coobbligati in solido in parti uguali oppure B era l'obbligato principale e C aveva a sua volta dato una fideiussione o altro verso A a garanzia del debito di B. Nel primo caso, infatti, dando per scontato che C abbia estinto l'intero credito di A ammesso al passivo, come pare di capire, C potrebbe insinuarsi al passivo di B soltanto per la metà, ossia per la parte eccedente la sua obbligazione (se il debito era di 100 diviso tra B e C, quest'ultimo per 50 ha pagato un proprio debito, per cui può chiedere il rimborso soltanto delle residue 50); se invece obbligato principale era B, è chiaro che C, avendo estinto il debito intero di B, ha diritto a rivalersi di quanto sborsato (è appena il caso di dire che se obbligato principale fosse stato C, questi non avrebbe alcun diritto a rivalersi su B).
Fatta questa verifica e stabilito l'importo per il quale C può partecipare al concorso del fallimento di B, C ha due strade: può agire in regresso, facendo valere un proprio credito oppure può surrogarsi nella posizione di A. E' chiaro che avendo chiesto l'ammissione in privilegio nel mentre A era stato ammesso in chirografo, C intende agire in regresso, ma a questo punto dovrebbe specificare la causa del suo credito e la ragione, quindi, del privilegio richiesto, che evidentemente dovrebbe derivare da motivi soggettivi perché il credito sembra nascere da una fideiussione chirografaria, tanto che l'originario credito di A era stato ammesso in chirografo.
Rimane un ultimo passaggio: l'ammissione di A, che dovrebbe rinunciare all'ammissione essendo stato rimborsato, a meno che il rimborso ricevuto da C non sia totale ma parziale; in tal caso A può mantenere l'ammissione integrale (artt. 61 e 62 l. fall.) ma C non avrebbe titolo per insinuarsi. Se A è stato rimborsato per intero e non ha rinunciato, la curatela di B dovrebbe chiedere la revocazione del credito ammesso di A, altrimenti paga due volte lo stesso credito.
Zucchetti SG Srl-
Silvia Pavanello
Milano12/07/2023 16:40RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo di debitore principale verso società che ha prestato fideiussione solidale
Ringrazio molto per il pronto e preciso riscontro.
A ulteriore precisaizone nel merito, A ha fornito polizza cauzionale a garanzia degli oneri di urbanizzazione e/costo di costruzione ex artt.3 e 11 L. 28/1/1977 n.10 , nei confronti di un Comune, garanzia che è stata escussa da quest'ultimo.
A si è , da un lato, insinuata al passivo in via chirografaria nel Fallimento B ( presumibilmente prima dell'escussione verso C) , e dall'altro ha escusso la fideiussione, nei confronti dei coobligati principali C.
Ora C si è insinuata al passivo di B, chiedendo il riconoscimento in privilegio, grado 19, speciale, mobiliare - come crediti assistiti da privilegio preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado, come crediti per finanziamenti di credito alle opere pubbliche anche a breve termine, a imprese e privati, ex art. 42 comma 3 e 46 TU leggi bancarie ( DLgs385/93) ; in altenativa , subordine, C ha chiesto l'ammissione con privilegio grado 20, generale, mobiliare , come crediti con collocazione dopo il grado 20, come crediti dei soggetti che hanno finanziato la realizzazione di lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di servizi pubblici .
Questo privilegio è applicabile ai garanti escussi C ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/07/2023 15:50RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo di debitore principale verso società che ha prestato fideiussione solidale
Dopo la sua precisazione avevamo capito la situazione, rimanendo incerto il rapporto tra B e C al fine di stabilire l'entità del credito che C può insinuare al passivo.
Quanto ai privilegi richiesti, entrambi sono inapplicabili a C in quanto questi è solo un coobbligato o un garante verso A dell'adempimento del debito di B nel caso di escussione della polizza emessa da A e riguardante l'obbligo di eseguire opere di urbanizzazione, per cui non ha niente a che fare con un finanziamento per opere pubbliche che nella specie non esiste o se vi è stato non riguarda il rapporto in discussione.
Zucchetti SG Srl
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