Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Sentenza giudice lavoro successiva data fallimento

  • Arturo Taliani

    Folignano (AP)
    14/02/2015 13:51

    Sentenza giudice lavoro successiva data fallimento

    Un dipendente, il cui contratto a tempo determinato ė cessato circa un'anno prima della sentenza di fallimento, ottiene dal giudice del lavoro (dopo la sentenza di fallimento) il riconoscimento di un'inquadramento superiore per le sue mansioni effettive. La somma. riconosciuta va posta al privilegio di cui art.2751 o essendo a titolo di risarcimento (e derivante da sentenza successiva alla data di fallimento) va posta al chirografo?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/02/2015 12:25

      RE: Sentenza giudice lavoro successiva data fallimento

      La sentenza del giudice del lavoro, in quanto intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, è inopponibile alla massa, per cui ilo credito portato dalla sentenza potrebbe essere respinto, in quanto il diverso inquadramento andava accerto avanti al giudice fallimentare per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo.
      Usiamo il condizionale perché il dipendente , p0roprio perché quella sentenza non è opponibile al fallimento, potrebbe insinuarsi chi8edendo il diverso inquadramento e si dovrebbe appurare in sede fallimentare (eventualmente in sede di opposizione) il suo diritto ex novo. Di modo che si potrebbe arrivare al medesimo risultato con perdita di tempo e di spesa, per cui, se quella sentenza appare convincente, talòe cioè che potrà essere seguita le stessa soluzione anche in sede fallimentare, si può già riconoscere il redito.
      Il credito del lavoratore, sia che si accetti la sentenza sia che venga accertato in sede fallimentare, è comunque privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., giacche si tratta di crediti per retribuzioni che discendono dal superiore inquadramento accertato.
      Zucchetti SG srl
      • Arturo Taliani

        Folignano (AP)
        16/02/2015 14:10

        RE: RE: Sentenza giudice lavoro successiva data fallimento

        Nel caso in cui non ci sia la sentenza del Giudice del Lavoro, il lavoratore si può insinuare, quindi nella procedura ed in sede di opposizione riproporre le sue ragioni (inquadramento, etc...)
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/02/2015 20:26

          RE: RE: RE: Sentenza giudice lavoro successiva data fallimento

          Per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo il creditore, se vuole essere soddisfatto con i beni fallimentari e partecipare quindi al concorso sostanziale, deve avanzare le sue pretese secondo il rito dell'accertamento del passivo. Poichè il giudizio di accertamento avanti al giudice delegato è sostanzialmente documentale, il creditore lavoratore che voglia dimostrare di aver svolto una diversa qualifica probabilmente non riuscirà a fornire la prova in quella sede, per cui verosimilmente il credito sarà escluso e il lavoratore dovrà fare opposizione allo stato passivo, nel corso della quale potrà apportare anche prove orali.
          Zucchetti Sg srl
      • Francesco Rombola'

        Roma
        16/10/2018 16:53

        RE: RE: Sentenza giudice lavoro successiva data fallimento

        Buonasera,

        mi inserisco nella discussione per un caso particolare.

        L'istante chiede l'ammissione sulla base di una sentenza di lavoro pubblicata qualche giorno dopo la dichiarazione di fallimento, e dunque inopponibile, ma sostenendo che il dispositivo è stato depositato in data antecedente (vi è verbale con lettura in udienza e contestuale deposito nello storico del fascicolo telematico).

        A prescindere dalle considerazioni nel merito della sentenza integrale, ritengo che il dispositivo sia comunque opponibile alla procedura concorsuale, con conseguente ammissione degli importi ivi riportati.

        Siete d'accordo o bisogna valutare esclusivamente la sentenza integrale?

        Cordialmente
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/10/2018 20:55

          RE: RE: RE: Sentenza giudice lavoro successiva data fallimento

          Si siamo d'accordo in quanto nel processo del lavoro il dispositivo, per le caratteristiche di pubblicità che gli sono naturali – lettura in udienza/possibilità di immediata esecuzione in forma autonoma rispetto alla sentenza completa di motivazione – assume una forza precettiva autonoma e maggiore rispetto alla motivazione. Invero, il contrasto tra motivazione e dispositivo può risolversi a favore della statuizione contenuta nel dispositivo, a meno che non si tratti di contrasto tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, che costituisce causa di nullità della sentenza da farsi valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione.
          Zucchetti SG srl
    • Angela Sapio

      Roma
      08/03/2023 16:33

      RE: Competenza giudice lavoro e fallimento - post legge Fornero

      Buongiorno,
      chiedo un Vs. prezioso parere in merito alla ripartizione della competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare (post riforma Fornero).

      Al momento della dichiarazione di fallimento, pendono alcuni giudizi innanzi al Giudice del lavoro ex art. art. 1, co. 47 e ss. l. 92/2012 (cd. Legge Fornero), avente ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a varie società, tra cui la fallita, nonché la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e/o di nullità e le conseguenze indennitarie di cui all'art. 18 Stat. lav.

      Ora, aderendo al precedente orientamento della S.C., dovrebbe ritenersi che l'accertamento del rapporto investe il giudice del lavoro e quello del quantum il giudice fallimentare.

      Tuttavia, l'innovativa sentenza Cass.civ.sez.L, 21.06.2018 n. 16443, ha statuito che "qualora risulti, come nel caso di specie, l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensi' effettivo alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento, nel vigore del testo della L. n. 300 del 1970, articolo 18 come novellato dall'articolo 1, comma 42 l. 92/2012, della misura dell'indennita' risarcitoria dovutagli".

      Principio applicabile anche in ambito fallimentare, con la conseguenza che, con specifico riguardo all'accertamento della competenza relativa alla «domanda risarcitoria», spetterebbe al giudice del lavoro la competenza a conoscere l'«entità dell'indennità risarcitoria», fermo restando l'onere del lavoratore di richiedere successivamente, al tribunale fallimentare, l'insinuazione al passivo dell'indennità risarcitoria così liquidata.

      Questa mi sembrerebbe l'attuale via da percorrere e, cioè, considerare che competente per l'accertamento del rapporto di lavoro, l'illegittimità del licenziamento ed il riconoscimento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 Stat.lav. sia il giudice del lavoro (e non quello fallimentare, chiamato non ad "accertare il credito" bensì ad accertare "l'esistenza del diritto di credito".

      In caso di dissenso, Vi prego di motivarmi la Vostra posizione.
      Se invece la condividete, vorrei chiederVi se è giusto seguire questa strada: far interrompere il giudizio pendente, attendere la notifica alla curatela e costituirsi nell'interesse della curatela.

      In attesa di Vostre, ringraziando per il prezioso confronto, saluto cordialmente.

      A.S.

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/03/2023 19:59

        RE: RE: Competenza giudice lavoro e fallimento - post legge Fornero

        Noi invertiremmo le problematiche, nel senso che, poiché a norma dell'art. 43 l. fall. la dichiarazione di fallimento comporta l'interruzione del processo di diritto, faremmo comunque presente al giudice del lavoro l'intervenuta dichiarazione di fallimento del datore di lavoro in modo che il giudice dichiari l'interruzione, lasciando alla controparte l'onere di riassumere il processo avanti al giudice del lavoro o di abbandonare questo e insinuarsi al passivo, posto che compete a costui prendere l'iniziativa.
        La decisione da lei richiamata è condivisibile e sulla stessa linea è la giurisprudenza successiva ( da ult. Cass. 28/10/2021, n.30512).
        In effetti la distribuzione della competenza tra giudice fallimentare e giudice del lavoro ha dei punti fermi in quanto da un lato è pacifico che la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro debba essere vagliata dal giudice fallimentare, in quanto rientrante tra le pretese economiche da realizzare sul patrimonio fallimentare, e, dall'altro, che la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e dalla condanna alla reintegrazione, rientra nella cognizione del giudice del lavoro, dato che il petitum non è costituito da crediti di natura pecuniaria destinati ad incidere direttamente sulla massa fallimentare, bensì si riallaccia al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto di lavoro che trova fondamento nei principi costituzionali.
        Tra queste due posizioni nette vi è una serie di situazioni intermedie, specie quando le due pretese si cumulano e su questi aspetti si è esercitata la giurisprudenza, che , in via prevalente, ha sottolineato la necessità di distinguere tra accertamenti economici meramente "strumentali"  alla pronuncia di una sentenza di condanna, che rientrano nell'ambito della cognizione del giudice fallimentare, e gli accertamenti non richiesti in via esclusivamente strumentale  rispetto a una successiva realizzazione del credito, che permangono nell'ambito della cognizione del giudice del lavoro. Come dice Cass. n. 30512 del 2021, riprendendo (vista al contrario) l il precedente del 2018, "nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare".
        E' appena il caso di dire che una tale differenza, se agevole in linea teorica, è quanto mai difficile definirla il concreto. Ma questo sarà un problema che verrà quando il lavoratore prenderà l'iniziativa dopo la dichiarazione di interruzione, sulla base delle posizioni che assumerà.
        Zucchetti SG Srl