Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

opposizione

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    10/03/2023 11:09

    opposizione

    nel caso in cui il Giudice dell'opposizione accogliesse la domanda del creditore e condannasse alle spese legali la procedura, per l'iscrizione di queste ultime occorrerebbe apposita domanda di insinuazione da parte del creditore? (tardiva o ultratardiva a seconda dei casi). Il sottoscritto ritiene di si in quanto si tratterebbe di somme aggiuntive non insinuate al fallimento e, sempre secondo il sottoscritto, non sarebbero iscrivibili d'ufficio in sede di modifica di stato passivo occorrendo un passaggio in sede di udienza di verifica. Inoltre chiedo anche se tali somme per spese legali potrebbero godere della prededucibilità, che deve essere espressamente richiesta, come quelle sostenute dal curatore per assistenza legale per la procedura. Cordialità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2023 20:02

      RE: opposizione

      Il dato sicuro da escludere è la necessità di una domanda di insinuazione in quantoil titolo per l'ammissione al passivo è costituito dal decreto del tribunale che ha deciso sull'opposizione e una nuova verifica, anche se solo per le spese di causa, farebbe retrocedere avanti al giudice di prime cure una questione su cui si è già pronunciato il giudice del gravame.
      A norma dell'ult. comma dell'art. 99 l. fall., il decreto con cui il tribunale decide sull'opposizione "è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione", da cui si capisce che è la cancelleria che deve effettuare la comunicazione, anche al curatore che è una delle parti, e che è sempre la cancelleria che deve fare l'annotazione del provvedimento nello stato passivo, in modo che il curatore ne tenga conto; tuttavia è anche vero che nella prassi esistono pratiche abbastanza diversificate, per cui, dopo la comunicazione, si richiede al curatore di procedere alla modifica dello stato passivo in conformità alla decisione, o addirittura che sia il creditore interessato a dover chiedere la modifica o che debba farla il giudice delegato, smpre quale atto autonomo non innestato in un procedimento di verifica.
      Posto che si tratta di una modifica formale dello stato passivo, sulla base di un titolo giudiziario non contestato, riteniamo possa procedervi il curatore visto che a tale porgano è stata assegnata questa funzione nell'ipotesi di cessione del credito ammesso o di surroga (art. 115 co. 2 l. fall.) che, pur nella diversità della fattispecie, attua un intervento del curatore lì dove questi non debba prendere una decisione sul credito ma solo controllare che esistano le condizioni della cessione o della surroga o, come nel caso, della esistenza della di un provvedimento del giudice che in sede di opposizione abbia deciso quali sono i crediti del creditore vittorioso.
      Diversa è la posizione del legale della curatela, dal momento che il credito di questi non è stato oggetto di decisione del tribunale, per cui il professionista, trattandosi di un credito professionale chiederà la liquidazione al giudice delegato ai sensi dell'art. 25 l. fall. e il curatore provvederà ai sensi dell'art. 111 bis l. fall.
      Zucchetti Sg srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        28/03/2023 11:49

        RE: RE: opposizione

        Grazie della pronta risposta. Volevo però chiedere se anche secondo voi si tratta, riguardo alle spese legali al cui pagamento la procedura é stata condannata in sede di opposizione, godono del privilegio della prededucibilità come se si trattasse di spese legali della procedura e se, in questo caso, anche la prededucibilità deve essere iscritta automaticamente in sede di rettifica formale dello stato passivo ovvero occorre esplicita richiesta da parte del creditore.
        Grazie mille.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/03/2023 20:43

          RE: RE: RE: opposizione

          Le spese legali del giudizio di opposizione poste a carico del fallimento costituisce un debito da pagare in prededuzione in quanto nato in occasione e in funzione della procedura fallimentare, per cui va trattato come tutti i crediti prededucibili; ossia va pagato, a norma del terzo comma dell'art. 111bis l. fall., fuori riparto a richiesta, trattandosi di credito liquido, esigibile e non contestato né contestabile derivando dal provvedimento giudiziaria, sempre che il fallimento disponga delle liquidità necessarie per far fronte a tutte le prededuzioni. Se manca tale disponibilità, infatti, l'ult. comma dell'art. 111bis richiede che si proceda alla graduazione dei crediti prededucibili e che vadano pagati secondo l'ordine di legge; nel caso, trattandosi di spese di un giudizio di cognizione, le stesse, nell'ambito delle prededuzioni, sarebbero collocabili in chirografo.
          Di conseguenza, se provvede al pagamento o ritiene che sussistano le condizioni per farlo a breve, rimborsa le spese e rettifica lo stato passivo solo per il merito della decisione del tribunale; se invece non vi è la possibilità del pagamento, inserisce anche detto credito al passivo come prededucibile chirografario, e provvederà, se possibile, al pagamento con i riparti.
          Zucchetti SG srl