Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Imposta di bollo virtuale

  • Debora Zani

    Brescia
    03/03/2023 09:13

    Imposta di bollo virtuale

    Buongiorno,
    il credito dell'Erario per l'imposta di bollo virtuale è credito privilegiato o chirografario?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/03/2023 16:53

      RE: Imposta di bollo virtuale

      Il fatto che sia virtuale non cambia la natura dell'imposta, che rimane tale e pertanto assistita dal privilegio speciale di cui all'art. 2752, I comma, c.c..

      Nel caso, non raro stante la peculiarità del tributo, in cui non vi sia un bene su cui esercitare tale privilegio né tale bene possa emergere in corso di procedura, ci si deve però porre la questione se il credito vada comunque ammesso in privilegio oppure, essendo tale privilegio solamente "teorico", sua più corretta l'ammissione "direttamente" in chirografo, trattandosi di un credito che comunque in sede di riparto verrà degradato.

      Sulla questione la giurisprudenza della Suprema Corte ha tenuto un comportamento notevolmente altalenante, oscillando fra:

      - la posizione più "legittimista", che sostiene che il privilegio è una qualità del credito, "a monte" dell'esistenza o meno del bene su cui valere e quindi indipendente da tale esistenza: il credito IVA è privilegiato, e come tale va ammesso allo stato passivo, sarà poi in sede di riparto che si valuterà se tale privilegio avrà trovato un bene su cui valere e sarà quindi divenuto "effettivo"

      - la posizione più "pratica", in base alla quale se già al momento della predisposizione dello stato passivo è certo che non vi è né mai vi sarà il bene su cui esercitarlo, tale privilegio de facto non esiste e quindi per chiarezza a semplicità fin da tale momento il credito è da considerare chirografario e quindi da ammettere come tale.

      Dopo sentenze contrastanti, le Sezioni Unite con la sentenza 16060/2001 hanno sposato la tesi "legittimista", sostenendo la necessità che il credito vada comunque ammesso in privilegio (la sentenza riguardava non il credito IVA, come le altre che stiamo citando, ma crediti per restituzione di contributi non spettanti, con privilegio speciale su beni certamente non più esistenti)

      A essa hanno fatto seguito, in conformità, le sentenze 12064/2013 e 24970/2013.

      In senso contrario si sono però pronunciate più sentenze successive, fra le quali la 7414/2014 e 9616/2016, nonché la recentissima 24426/2022, che le ha richiamate parlando di "consolidata giurisprudenza", facendo leva principalmente sul dettato dell'art. 93, III comma, n. 4 ("Il ricorso contiene: ... 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale"), introdotta dalla riforma del 2003 (legge 9/2006) e quindi successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite.

      Ciò premesso, riteniamo che l'ammissione in chirografo (da tempo preferita, a quanto ci risulta, dalle prassi dei Tribunali) sia attualmente l'opzione più corretta.