Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

addizionale erariale sulle tasse automobilistiche

  • Lorenzo Gelmini

    Bergamo
    24/11/2022 22:28

    addizionale erariale sulle tasse automobilistiche

    Buongiorno, ripropongo la questione chiedendo, se possibile, un Vostro parere.

    L' Agenzia delle Entrate domanda l'ammissione al passivo del tributo "addizionale erariale tassa automobilista" e della relativa sanzione per il mancato pagamento con il privilegio ex art. 2752 c.c..
    Nel progetto di stato passivo, equiparando tale tributo al quello delle tasse automobilistiche, ho ammesso con il privilegio richiesto solo l'importo relativo tributo e la sanzione al chirografo (perchè il comma 4 dell'art. 2752 si riferisce solo a imposte, tasse e tributi e non anche alle sanzioni).
    L'Agenzia delle Entrate osserva che tale tributo è erariale e non degli enti locali e, quindi, il riferimento per la richiesta del privilegio non sarebbe il comma 4 dell'art. 2752 c.c. bensì il comma 1, il quale diversamente ricomprende nel privilegio anche la sanzioni.
    Tuttavia l'osservazione non mi sembra pertinente perchè il comma 1 dell'art. 2752 c.c. stabilisce il privilegio sui crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposte dirette (Irpef, Ires ...) e non pare proprio che l'addizionale erariale in questione rientri in tale ambito.
    Da ciò ne dovrebbe conseguire, a mio parere, che il privilegio, ai sensi di tale norma, non spetta sulla sanzione e nemmeno sulla imposta (come invece avevo indicato nel progetto di stato passivo).

    Ringrazio per l'attenzione.
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/11/2022 19:02

      RE: addizionale erariale sulle tasse automobilistiche

      Siamo assolutamente d'accordo sulla conclusione a cui giunge il quesito.

      L'art. 2752 c.c. attribuisce il privilegio:

      - al primo comma, ai "crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi"

      - al terzo comma, a IVA e relative sanzioni

      - al quarto comma ai "i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni"

      L'imposta di cui ci stiamo occupando non rientra in alcuna di tali fattispecie, né la norma istitutiva della stessa le attribuisce privilegio, né infine tale norma richiama, per riscossione, privilegio o quant'altro, le disposizioni sulle imposte richiamate dall'articolo cui sopra citato.

      Infine, il decreto 7/10/2011, attuativo dell'art. 23, comma 21, del D.L. 98/2011, che ha istituito il tributo in questione, all'art. 4 stabilisce che "Al fine di prevedere il pagamento contestuale della tassa automobilistica e dell'addizionale erariale ... con successivo decreto ... sono individuate le tempistiche e i criteri di adeguamento ... ai sistemi e alle modalità di pagamento individuate dai singoli Enti impositori per il versamento della tassa automobilistica", ma non equipara certo l'addizionale erariale alla tassa automobilistica ai fini della spettanza del privilegio che spetta a quest'ultima.