Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    23/01/2020 10:51

    estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

    Buongiorno,
    il quesito in realtà è molto semplice ma la cancelleria (e il Giudice) pare non recepire.
    Fallisce la SNC e i 3 soci illimitatamente responsabili. Uno dei 3 soci è titolare di una ditta individuale che però non è stata fatta rientrare nel fallimento.
    Ora è giusto che fallisca anche la ditta individuale e che quindi si vengano a creare 5 masse (società, socio 1, socio 2, socio 3 e ditta individuale) e se è giusto, come credo, il fallimento della ditta individuale deve essere rilevato d'ufficio dalla Cancelleria (o forse meglio dal Giudice) o deve essere presentata istanza per l'estensione del fallimento ex art. 147 lf?
    Grazie per il riscontro che potrete fornirmi
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2020 19:54

      RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

      La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, né centro autonomo d'imputazione d'interessi; giuridicamente la ditta è un bene immateriale costituito dal nome sotto il quale l'imprenditore svolge la propria attività, di modo che una volta dichiarato il fallimento del titolare, sia esso perché socio illimitatamente responsabile di una snc sia perché titolare di una autonoma attività, il fallimento di quel soggetto comporta l'acquisizione al suo attivo dell'intero patrimonio, comprensivo dell'oggetto immateriale costituito dalla ditta, dei beni utilizzati per fini commerciali per lo svolgimento della sua attività di impresa individuale (locali, macchinari merci, ecc.) e dei beni di carattere personale (casa di abitazione, ecc.) e risponde, conseguentemente dei debiti collegati anche alla sua attività commerciale individuale, oltre che dei debiti personali non commerciale e dei debiti della società quale socio illimitatamente responsabile.
      Tanto significa che correttamente è stato dichiarato il fallimento del socio in questione, quale appunto socio illimitatamente responsabile della snc, e, poiché questo fallimento comporta l'apprensione di tutti i suoi beni, è chiaro che il socio non può liberamente continuare a svolgere eventuali attività commerciali come faceva in precedenza, sicchè la cessazione di questa attività, con tutte le incombente di ordine burocratico fiscale, è una conseguenza necessaria della dichiarazione di fallimento del soggetto socio della snc e titolare della ditta individuale.
      I soggetti falliti, quindi, rimangono quattro: la snc e i tre soci, ed egualmente gli stati passivi rimangono quattro giacchè nello stato passivo del socio titolare anche della ditta individuale, confluiscono i crediti sociali (dei quali il soggetto risponde quale socio illimitatamente responsabile), i crediti correlati all'attività di impresa individuale e i debiti personali non commerciali. Di conseguenza il curatore di questo socio deve fare la comunicazione di cui all'art. 92 l.fall. anche ai credito che traggono la fonte dei loro crediti dalla sua attività commerciale individuale, spiegando che il fallimento del sig. X, quale socio illimitatamente responsabile della snc Y, ha travolto anche l'attività svolta sotto la ditta individuale Z.
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Dalla Venezia

        BELLUNO
        23/05/2021 17:14

        RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

        Buongiorno.
        A vostro parere, nel caso sopracitato il curatore deve presentare anche la comunicazione di variazione dati iva, dichiarazione Iva 74 bis, Irap, iva ecc ecc anche per la ditta individuale del socio illimitatamente responsabile o solo per la società fallita ?
        Grazie mille.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          25/05/2021 10:36

          RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

          Certamente.

          Al di là del fatto che ciò è accaduto come conseguenza del fallimento della società di persone, è fallito il titolare di una impresa individuale, sono dovuti quindi i relativi adempimenti anche tributari.
    • Sara Mariani

      Loreto (AN)
      14/03/2023 08:55

      RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

      Buongiorno, ho un caso analogo, seppur nell'ambito di una liquidazione giudiziale di una Sas e del socio accomandatario illimitatamente responsabile. Quest'ultimo nei 4 anni precedenti all'apertura della procedura è stato titolare di ditta individuale, calcellata al registro imprese 4 mesi prima della sentenza di liquidazione giudiziale della Sas. In tal caso è necessario da parte della sottoscritta curatrice presentare istanza per l'estensione della liquidazione giudiziale in capo alla ditta individuale ai sensi dell'art. 256 ccii?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/03/2023 19:57

        RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

        Presumiamo che il tribunale nel dichiarare l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale nei confronti della sas abbia dichiarato anche l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del socio accomandatario, illimitatamente responsabile, in applicazione del primo comma dell'art. 256 ccii. Tale norma, come quella dell'art. 147 l. fall., quando parla di estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili, si riferisce ai soci occulti che, in quanto tali, non sono stati già ammessi alla liquidazione all'atto dell'apertura della procedura a carico della società o si riferisce alla società occulta e di altri soci.
        Quando contestualmente alla apertura della liquidazione giudiziale a carico della società è aperta eguale procedura a carico del o dei soci illimitatamente responsabili non vi è bisogno di ulteriori estensioni anche se il socio persona fisica svolge una sua attività imprenditoriale perché, come detto nella risposta che precede del 2020 (e sul punto specifico nulla è cambiato se non la denominazione ), la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, né centro autonomo d'imputazione d'interessi. Ne consegue che l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del socio accomandatario persona fisica comporta l'apprensione all'attivo della procedura dell'intero suo patrimonio, comprensivo dell'oggetto immateriale costituito dalla ditta, dei beni utilizzati per fini commerciali per lo svolgimento della sua attività di impresa individuale (locali, macchinari merci, ecc.) e dei beni di carattere personale (casa di abitazione, ecc.) e risponde, conseguentemente dei debiti collegati anche alla sua attività commerciale individuale, oltre che dei debiti personali non commerciale e dei debiti della società quale socio illimitatamente responsabile.
        Conseguentemente cessa anche l'attività di impresa individuale, ma questo problema nel caso non si bone essendo l'attività già cessata, e quando il cancelliere comunica al registro delle imprese l'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della sas e del socio illimitatamente responsabile, l'Ufficio dovrebbe procedere all'annotazione che il titolare della ditta individuale cancellata è stato ammesso alla liquidazione giudiziale quale socio accomandatario di una sas.
        Zucchetti SG srl
        • Arianna Poltronieri

          Roncoferraro (MN)
          18/07/2024 18:07

          RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

          Buongiorno,

          mi ricollego al quesito precedente in quanto la fattispecie è la medesima: dichiarazione della liquidazione giudiziale della Società A Sas e del socio illimitatamente responsabile Caio, titolare di ditta individuale con partita iva chiusa e cancellata al Registro imprese 2 mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.

          Vi chiedo vostro gradito parere sulle seguenti questioni:
          1- la dichiarazione DIRE con comunicazione indirizzo Pec e data udienza di verifica stato passivo e contestuale variazioni dati Iva debba essere fatta oltre che per la Società, anche per la ditta individuale cessata e cancellata al registro imprese.
          2 - il curatore che deve presentare la dichiarazione iva della ditta individuale relativa al periodo ante liquidazione giudiziale entro 4 mesi dalla nomina, dovrebbe richiedere l'accesso al cassetto fiscale e alla piattaforma fatture e corrispettivi per gli opportuni controlli sulle fatture ricevute ed emesse ed eventualmente non registrate. Se non erro l'Agenzia Entrate per rilasciare l'abilitazione richiede preliminarmente la presentazione della variazione Iva; tuttavia, data la chiusura della posizione iva, non mi pare sia possibile presentare la variazione dati iva.
          Pertanto mi parrebbe possibile la presentazione della dichiarazione iva solo sulla base dei dati a disposizione per il periodo ante liquidazione giudiziale.
          Mentre non avendo a disposizione dati iva per il periodo dal 1/1 alla data di chiusura della partita iva, anche a motivo del mancato accesso al cassetto fiscale e alla piattaforma fatture e corrispettivi, pare possibile solo la presentazione della dichiarazione Iva 74 bis, redditi quadro RF e IRAP a zero, eventualmente segnalando la questione tramite pec all'Agenzia delle Entrate.
          Vi ringrazio fin da ora per il prezioso riscontro e confronto, che auspico possa essere utile anche ad altri curatori.
          Molte cordialità
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            09/08/2024 11:29

            RE: RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

            1) A meno che non emergano elementi che richiedano la riapertura della ditta individuale presso il Registro delle Imprese, non ne vediamo né la necessità né l'opportunità.
            Verificheremmo per scrupolo se non l'avesse fatto la Cancelleria del Tribunale, ma riteniamo che al Registro delle Imprese sia stata comunicata solo l'apertura della liquidazione della s.a.s.
            Qualora dall'esame della documentazione della ditta individuale dovessero emergere possibili posizioni creditorie nei confronti del fallito, riteniamo ovviamente opportuno inviare anche a tali soggetti la comunicazione ex art. 200 CCII.



            2) Siamo assolutamente d'accordo con la soluzione ipotizzata nel quesito: il Curatore deve presentare le dichiarazioni citate, ma per quanto riguarda il contenuto non può assumersi la responsabilità di dati a cui non ha accesso. Anche sull'invio della PEC, non dovuto, siamo per prudenza d'accordo.
    • Daniela De Mauro

      caserta
      02/01/2025 09:38

      RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

      Buongiorno,
      ricollegandomi alle questioni esposte rappresento la seguente situazione: apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una SNC (la compagine societaria non era stata ricostituita nel termine dei sei mesi) e del socio illimitatamente responsabile; la corte d'Appello revoca la sentenza nella sola parte di apertura della procedura nei confronti del socio in quanto al socio non è stato notificato il ricorso per l'apertura della procedura per cui a norma del disposto del comma 3 dell'art. 256 CC.II non ha ricevuto la convocazione e rimette gli atti al giudice di primo grado. Ora in qualità di curatore deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza per poi richiedere l'estensione della liquidazione giudiziale?
      Nel mentre la corte a norme dell'art 53 c. 4 ha disposto l'obbligo per il debitore di compiere eventuali atti di gestione dei suoi beni personali sotto la vigilanza del curatore fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza, mediante informazione al curatore, con cadenza mensile, di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute. Il curatore alla massa attiva ha acquisito un bene mobile registrato con trascrizione della sentenza al PRA ed ha provveduto a trascrivere la sentenza in Conservatoria in quanto presenti dei beni immobili, dovrà richiedere al GD l'autorizzazione per la cancellazione dei gravami? e dovrà farlo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza? e nel mentre dovrà metterli nella disponibilità del debitore?
      grazie mille
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/01/2025 17:28

        RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito

        La Corte d'Appello, mancando la prova della convocazione del socio illimitatamente responsabile, ha correttamente dichiarato la revoca della aperura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti e, a norma dell'art. 51 comma 12, ha disposto la comunicazione della sentenza di revoca al tribunale che aveva emesso il provvedimento revocato. Tale comunicazione o addirittura la rimessione degli atti al tribunale, ha lo scopo di mettere questo organo in condizione di valutare le ragioni della revoca e di intervenire ove, come nel caso, sia possibile per sanare la mancanza che aveva determinato la revoca, convocando ritualmente il socio illimitatamente responsabile e dichiarando di conseguenza l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, che segue per legge alla dichiarazione di liquidazione della snc. Non è necessario, quindi, a nostro avviso, alcuna iniziativa del curatore, anche se potrebbe sempre essere opportuna una istanza in modo da evitare che la pratica rimanga ferma in cancelleria per un qualsiasi motivo.
        Il resto è frutto del diversi effetti collegati dal codice della crisi alla revoca della liquidazione giudiziale rispetto alla revoca del fallimento. Quest'ultima non produceva alcun effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, nel mentre il nuovo codice ha stabilito che fin dalla pubblicazione della sentenza di revoca la disponibilità dei beni ritorni al debitore, sotto la vigilanza del curatore in una situazione paragonabile allo spossessamento attenuato che segue all'apertura del concordato (art. 51 comma 2) e in questa ottica si innestano gli obblighi informativi di cui all'art. 51, comma 4, disposti dal tribunale; ciò ovviamente, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, quando il debitore ritorna completamente in bonis e riacquista la piena e completa disponibilità dei propri beni. In questa fase intermedia tra pubblicazione della sentenza di revoca e suo passaggio in giudicato permangono le trascrizioni della sentenza di liquidazione giudiziale effettuate a tutela dei creditori per l'ipotesi che la revoca venga cassata in cassazione; ciò a maggior ragione nel caso di specie ove, per un verso, non è prevedibile una impugnazione della sentenza di revoca, e, per altro verso, una nuova dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio si può dare per scontata, previa rituale convocazione dello stesso, essendo stata confermata l'apertura della liquidazione della snc, cui segue, a cascata, quella dei soci illimitatamente responsabili.
        Zucchetti SG srl