Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Avviso Bonario relativo alla Dichiarazione Iva presentata dal Fallimento

  • Maurizio Alivernini

    ROMA
    28/02/2023 16:45

    Avviso Bonario relativo alla Dichiarazione Iva presentata dal Fallimento

    Buongiorno,
    il debitore mi trasmette il 10/02/2023 avviso bonario, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate, relativo alla dichiarazione IVA 2019 periodo d'imposta 2018 presentata dal fallimento per i periodi ante e post dichiarazione di fallimento 16/10/2018.
    L'A.d.E., con l'A.B. richiede il pagamento di quanto dichiarato come risultante a debito per i primi 3 trimestri e non pagato e riconosce il credito chiesto a rimborso, relativo ad IVA detraibile relativa a quanto registrato dal Fallimento nell'ultimo trimestre riferentesi ad acquisti avvenuti prima del fallimento.
    Il Fallimento è ancora aperto, lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 14.05.2019 e il termine di dodici mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo cui al all'art. 101, 1 comma, L.F. è spirato il 18.09.2020.
    Dall'Avviso scaturisce un debito comprensivo di sanzioni ed interessi di € 3.408,20 ed un credito chiesto a rimborso di € 53,00.
    Ritenendo il debito e il credito riferirsi a periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, l'A.d.E. deve presentate istanza ultratardiva per vedere ammesso il credito, vista la avvenuta notifica dell'A.B. direttamente al debitore? Il credito chiesto a rimborso viene acquisito dalla Procedura?
    ... il Fallimento allo stato dei fatti non ha fondi sufficienti all'eventuale pagamento anche in considerazione delle riduzioni delle sanzioni previste dalla L. 197/2022.
    Grazie mille!
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/03/2023 16:50

      RE: Avviso Bonario relativo alla Dichiarazione Iva presentata dal Fallimento

      Trattandosi di debito e credito entrambi derivanti da operazioni ante procedura, essi si compensano ex art. 56 l.fall. e pertanto il credito di fatto non esiste più.

      Per il proprio credito (al netto del debito compensato) l'Agenzia certamente deve presentare istanza di ammissione al passivo ultratardiva, e la dovrebbe presentare anche se avesse notificato l'avviso bonario al Curatore, e anche se invece di un avviso bonario fosse un accertamento o un avviso di liquidazione ex 36-bis o 36-ter D.P.R. 600/72.

      Dato il tempo trascorso dalla chiusura dello stato passivo, riteniamo che la domanda (se non motiva adeguatamente la propria tardività) verrà respinta e che quindi il Curatore si debba basare sulla prassi del Suo Tribunale: in alcuni viene fissata l'udienza per l'esame, in tale sede il Curatore chiede la non ammissione e il Giudice provvede, in altri per economicità di procedura il Curatore presenta un'istanza al Giudice Delegato chiedendo che la domanda non venga presa in considerazione, appunto per ultratardività, e il Giudice la respinge senza passare attraverso una (inutile) udienza di verifica e relativi adempimenti.

      Ovviamente, per quanto detto qui sopra la "rottamazione quater" non dovrebbe essere attuata nemmeno se vi fossero i fondi.