Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese contributo unificato per il deposito della istanza di fallimento richieste in privilegio

  • Elena Pompeo

    Salerno
    17/04/2020 18:13

    spese contributo unificato per il deposito della istanza di fallimento richieste in privilegio

    il creditore che si è insinuato al passivo mi ha chiesto in privilegio il contributo unificato apposto nel ricorso di fallimento. va riconosciuto in privilegio?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/04/2020 20:18

      RE: spese contributo unificato per il deposito della istanza di fallimento richieste in privilegio

      Il contributo unificato costituisce una spesa sostenuta dal creditore per partecipare al passivo e, come abbiamo detto altre volte, dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° L.F. si ricava che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono.
      Pertanto la somma in questione gode p meno del privilegio a seconda della natura privilegiata o meno del credito azionato e va collocata nella stessa posizione.
      Zucchetti SG srl
    • Elena Pompeo

      Salerno
      25/05/2020 17:41

      RE: spese contributo unificato per il deposito della istanza di fallimento richieste in privilegio

      mi hanno depositato delle osservazioni. alla luce della sentenza di cassazione 2694 del 2016 sembrerebbe che queste spese si devono dare in privilegio. che ne pensate?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/05/2020 18:37

        RE: RE: spese contributo unificato per il deposito della istanza di fallimento richieste in privilegio

        La sentenza da lei citata non affronta il tema deltrattamento e collocazione delle spese della domanda di insinuazione- tra le quali è da comprendere il contributo unificato- in quanto attiene alle modalità di accertamento dei crediti prededucibili e alla possibilità di compensazione.
        Noi nella risposta precedente siamo stati forse troppo sintetici, probabilmente perché abbiamo trattato della questione più volte per cui ci siamo limitati a prendere le conclusioni di discorsi più complessi fatti in altre occasioni. In effetti, qual sia la sorte delle spese della domanda di insinuazione per i crediti concorsuali è questione che ha avuto più soluzioni; per alcuni, infatti, dette spese non sono ripetibili in forza del principio della cristallizzazione dei crediti alla data della dichiarazione di fallimento (cfr. Trib. Milano, 21/05/2012, n. 58409), ma sono riconosciute, anche di recente, dalla Cassazione (Cass. 08/11/2019, n.28962) limitatamente alle "spese vive sostenute per la presentazione della relativa domanda che risultino in concreto indispensabili, restando invece escluse quelle relative ai compensi spettanti al difensore, giacché l'insinuazione può sempre essere richiesta dalla parte personalmente".
        Posto che la distinzione tra spese vive necessarie e non nel suo cao è irrilevante perché si sta discutendo di spese vive necessarie e indispensabili quale quella sostenuta per l'iscrizione a ruolo, si deve ritenere che le stesse siano da riconoscere, come nei casi in cui il rimborso delle spese per insinuazione trova base e fondamento in apposti interventi normativi, come in tema dei cd. "diritti di insinuazione" spettanti all'agente della riscossione (Cfr. Cass., 11 giugno 2019, n. 15717; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25802; Cass. 01/03/2010, n. 4861), per le quali "Le spese di insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e hanno natura concorsuale, essendo previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori, di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., sicché tali spese devono essere ammesse al passivo fallimentare in applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, risultando altrimenti ingiustificato un trattamento differenziato delle due voci di spesa, fermo restando che il credito per le spese di insinuazione va riconosciuto in via chirografaria, non essendo relativo al tributo riscosso".
        Da questo indirizzo noi abbiamo da tempo dedotto che bisogna tener conto che l'art. 95 c.p.c. dispone che le spese per gli interventi nella procedura esecutiva sono a carico di chi ha subito l'esecuzione e che, per il principio di esclusività, il creditore non ha altro mezzo per far valere la sua pretesa che intervenire nel concorso. Questa inevitabilità della domanda attribuisce natura accessoria al credito delle spese necessaria per presentarla, ed è questo principio che giustifica la disposizione dell'art. 95 c.p.c., che, a sua volta, trova una conferma, in sede fallimentare, nel primo comma dell'art. 54, che, implicitamente ribadendo la natura concorsuale del credito per le spese in questione, attribuisce loro lo stesso rango prelatizio del credito principale
        Dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° l.fall. si ricavano, dunque, due principi: che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono.
        Zucchetti SG srl