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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
revocatoria, inventario e programma di liquidazione
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Roberta Vasta
Locri (RC)30/10/2025 18:57revocatoria, inventario e programma di liquidazione
In seguito all'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria,
sono state dichiarate inefficaci due compravendite( la prima dalla società fallita alla società Alfa, e la seconda dalla società Alfa alla società Beta.)
I beni erano stati concessi in ipoteca dalla società fallita a garanzia di un mutuo fondiario stipulato dalla società Gamma con una Banca, ipoteca iscritta prima della sentenza di fallimento e dell'azione revocatoria
La Banca pignora i suddetti beni - con pignoramento trascritto in data posteriore alla sentenza di fallimento e all'azione revocatoria, notificando l'avviso alla Curatela
Il G.es. dispone che l'esecuzione debba proseguire, potendo la Curatela spiegare intervento.
Chiedo, a questo punto, se devo inventariare i beni oggetto di revocataria, tenuto conto degli effetti della medesima che non sono restitutori , e redigere un supplemento del programma di liquidazione dando atto che i suddetti beni vengono venduti nella procedura esecutiva.--
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2025 11:40RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Non può inventariare i beni oggetto delle vendite di cui è stata chiesta la declaratoria di inefficacia sia per la derimente ragione da lei esposta degli effetti non restitutori della revocatoria, sia perchè la natura costitutiva di detta azione per la quale comunque non produce effetti prima del passaggio in giudicato, anche se detti effetti risalgono alla data della trascrizione della domanda revocatoria.
Non sappiamo cosa ha previsto nel programma di liquidazione per poter dire se lo stesso va modificato. In realtà il g.d. ha correttamente anticipato lo sviluppo futuro e cioè che il creditore ipotecario, godendo di una ipoteca fondiaria, può iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento o della liquidazione giudiziale che ha colpito il debitore, per cui se anche la curatela risulterà vincitrice in revocatoria ed anche se il bene oggetto delle vendite revocate ritornasse alla procedura, il creditore fondiario potrebbe proseguire la sua esecuzione e la curatela, come precisato dal g.d., potrebbe solo spiegare intervento nella stessa per far valere eventuali diritti prioritari rispetto all'ipoteca, salvo poi l'insinuazione al passivo del creditore ipotecario).
Zucchetti SG srl-
Roberta Vasta
Locri (RC)04/11/2025 18:39RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Pertanto, esssendo divenuta definitiva la sentenza di revoca, la Curatela può spiegarentervento per partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita sine titulo non esssendo creditrice della banca, ma solo in forza dell'azione revocatoria trascritta prima del pignoramento ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/11/2025 19:21RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Non è tanto la sentenza di revoca che autorizza l'intervento in quanto questa, come detto, cede a fronte della possibilità per il creditore fondiario di proseguire l'esecuzione anche se il bene oggetto dell'atto di vendita revocato è "ritornato" nella disponibilità della massa, quanto eventuali crediti prioritari sull'ipoteca che, a norma dell'art. 41, comma 2, TUB, il curatore può azionare mediante intervento nell'esecuzione individuale. L'intervento ha infatti la funzione di permettere, già in sede di espropriazione individuale, la graduazione ei crediti, per cui, normalmente i crediti prioritari sull'ipoteca sono quelli prededucibili nellla liquidazione giudiziale.
Zucchetti SG srl-
Roberta Vasta
Locri (RC)22/01/2026 12:30RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Buongiorno, nello spiegare intervento per partecipare alla distribuzione delle somme ricavate chiedo se devono quantificarsi le spese prededucibili non potendosi determinare tutte, ( es. il compenso del curatore non liquidabile essendo pendente la procedura), il compenso del legale della procdura ammesso al gratutito patrocinio e ancora non liquidato dal giudice).
Inoltre essendo trascritto il pignoramento -su bene altrui -del credito fondiario dopo la sentenza di fallimento e dopo l'azione revocatoria, con annotazione della sentenza passata in giudicato, ritengo che l'attivo ricavato eventualmente dalla dalla vendita immobiliare dovrà essere appreso - al netto delle spese prededucbili- alla massa attiva fallimentare.-
Zucchetti Software Giuridico srl
26/01/2026 08:02RE: RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
Se la procedura esecutiva è stata azionata da un creditore fondiario su un bene che è stato oggetto dell'azione revocatoria con cui il fallito in bonis si era spogliato di esso, la distribuzione del ricavato segue comunque le regole dell'art. 41 TUB, per cui il creditore fondiario ha diritto di vedersi corrisposta dalla procedura esecutiva la quota parte di ricavato dalla vendita corrispondente al suo credito complessivo, evidentemente nei limiti in cui si è insinuata al passivo.
Quanto alle spese prededucibili, e partendo dal compenso del curatore, osserviamo che indicazioni utili provengono da Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, che è stata chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti in sede fallimentare (si trattava del credito per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare).
La richiesta era stata rigettata sia dal giudice dell'esecuzione che dal tribunale all'esito della celebrazione del giudizio di merito, essenzialmente in ragione del fatto che ai sensi dell'art. 41, comma 4, TUB il creditore fondiario ha diritto a ricevere tutto il ricavato dalla vendita, per la porzione corrispondente al suo credito complessivo, e che la prededuzione riconosciuta in ambito concorsuale non gode di alcun privilegio in sede di esecuzione individuale.
Orbene, nel decidere il ricorso proposto dalla curatela, la Corte ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
Afferma a questo proposito la suddetta pronuncia che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri".
Dunque, il curatore dovrà munirsi di un decreto di liquidazione del compenso (magari di un acconto) adottato dal Tribunale.
Quanto al compenso del difensore della curatela, essa viene liquidato dal giudice dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 95 c.p.c. ed inserito nel piano di riparto quale spesa prededucibile della curatela, ex art. 111, comma secondo, l.fall.,-
Roberta Vasta
Locri (RC)26/01/2026 09:34RE: RE: RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Buongiorno, anzitutto ringrazio per la risposta, ma ho un dubbio.
La quantificazione delle spese prededudicibili, essendo in corso la procedura fallimentare, sarebbe sommaria, essendo le steesse destinate ad aumentare nel corso della procedura. Lo stesso legale della procedura ancora non ha ottenuto la liquidazione dei compensi nell'ambito del giudizio di revocazione.
Preciso, altresì, che la procedura è priva di fondi, quindi molte spese sono a carico dell'erario, molte sono state anticipate dal sottoscritt curatore previa autorizzazzione del GD.
Sarebbe inammissibile un intervento generico per le spese prededucibili senza la loro quantificazione, e quindi sine titulo, -peraltro tale intervento è ammesso da alcuni tribunali- oppure ottenuto il solo decreto di liquidazione di un acconto dei compensi del sottoscritto ,potrebbe spiegarsi interventi sulla base di tale titolo oltre spese prededucibili successive maturande non quantificabili?
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Roberta Vasta
Locri (RC)27/01/2026 19:33RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Non potrebbe spiegarsi intervento ai sensi dell'art.499cpc che consente al creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, munendosi successivamente dei decreti di liquidazione -
Zucchetti Software Giuridico srl
30/01/2026 09:10RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Quanto all'intervento ex art. 499, osserviamo che esso è consentito esclusivamente a quei creditori il cui credito è fondato su specifiche prove scritte, che sono quelle che consentirebbero loro di munirsi di un decreto ingiuntivo. Infatti, la norma è stata coniata al precipuo scopo di evitare loro di dover attivare il procedimento monitorio, laddove il debitore non disconosca il credito.
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Zucchetti Software Giuridico srl
30/01/2026 09:08RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Purtroppo no in quanto il giudice al giudice dell'esecuzione, che non è il giudice del concorso, può chiedersi esclusivamente di operare quelle attribuzioni che avrebbe operato il giudice della procedura concorsuale, e per far ciò abbisogna di un provvedimento di quest'ultimo. Comprendiamo che ci sono spese che matureranno, ma anche in relazione ad esse occorre chiedere al gd un provvedimento. Nulla questio invece per il decreto di liquidazione dell'acconto.
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Roberta Vasta
Locri (RC)09/02/2026 11:45RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Buongiorno a ulteriore chiarimento, evidenzio che la sentenza di accoglimento della revocatoria è passata in giudicato, quindi non inventario il bene, ma il giudce dell'esecuzione ritiene che , in linea di principio, al vittorioso esercizio dell'azione revocatoria ordinaria da parte del curatore fallimentare non consegue il rientro del bene nel patrimonio del fallito, dal momento che l'atto revocato resta valido, bensì il diritto del curatore di procedere alla liquidazione del bene già oggetto dell'atto revocato;
osservato che l'art. 107 l. fall., attribuendo al curatore, in alternativa alla liquidazione tramite procedure competitive, il potere di "prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili" (art. 107, comma 2), senza espressamente riferirsi ai soli beni di proprietà del fallito, appare idoneo a ricomprendere tra i beni liquidabili anche quelli oggetto di atti revocati ex art. 2901 c.c. in favore del fallimento, sebbene tecnicamente non qualificabili come "beni del fallito";
a questo punto dovrei redigere un programma di liquidazione di un bene altrui , oggetto di sentenza di revocataria passata in giudicato?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/02/2026 18:38RE: RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Se abbiamo ben capito lei vuol ora sapere se per la liquidazione dei beni oggetto di atto revocato sia possibile "delegare" il giudice delegato, come consente l'art. 107 comma 2, l. fall. Se questa è la domanda- che prescinde da quelle precedenti ove si parlava di un creditore ipotecario fondiario che poteva proseguire l'esecuzione sul bene in questione- la risposta è affermativa in quanto , avendo la procedura il potere di liquidare il bene oggetto dell'atto revocato, detta liquidazione può essere effettuata con modalità competitive o, come dispone il secondo comma dell'art- 107 l. fall., può essere effettuata dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, qualora una tale modalità di vendita sia contemplata nel programma di liquidazione. Pertanto se lei vuole (e può) ricorrere a questa modalità, deve prioritaritamente modificare il programma di liquidazione, qualora in questo tale tipo di vendita tramite il giudice delegato non sia previsto.
Zucchetti SG srl-
Roberta Vasta
Locri (RC)10/02/2026 19:34RE: RE: RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Rettifico, il bene ipotecato a garanzia di un debito altrui, oggetto di due compravendite revocate con sentenza passata in gidicato, è stato espropriato dal creditore fondiario, titolare del diritto di ipoteca iscritta prima della sentenza di fallimento e dell'azione revocatoria e l'esecuzione è proseguita con l'intervento della curatela , il bene è stato aggiudicato.
Dato atto che la revocatoria non ha effetti restitutori, come posso redigere un programma di liquidazione in cui non ho acquisito un bene che viene venduto nell'esecuzione immobiliare pendente presso altro Tribunale ecomunque pwer il quale "subisco" un'esecuzione?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2026 19:37RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: revocatoria, inventario e programma di liquidazione
Ai nostri esperti viene trasmesso il quesito al quale fornire risposta, per cui se la domanda non è esaustiva dell'intera vicenda, la risposta è parametrata sulla domanda formulata.
Ciò detto è chiaro che se, nel caso, la vendita è avvenuta in sede esecutiva individuate promossa e proseguita dal creditore fondiario anche in pendenza della procedura che ha colpito il debitore, non si può fare ricorso alla delega al giudice delegato per la vendita secondo le norme del codice di rito, visto che la vendita è sottratta agli organi della procedura.
Zucchetti SG srl
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