Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PREDEDUZIONE CHIROGRAFARIA SPESE LEGALI CREDITORE ISTANTE RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

  • Luigi Lucchetti

    ROMA
    12/01/2020 08:57

    PREDEDUZIONE CHIROGRAFARIA SPESE LEGALI CREDITORE ISTANTE RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

    Con riguardo alla sentenza del Tribunale di Bari pubblicata al seguente indirizzo URL:

    http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/19319

    che ha stabilito che le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per dichiarazione di fallimento vanno ammesse in prededuzione ai sensi dell'art. 111 L.F., con collocazione chirografaria, non mi è chiaro come gestire la proposta del curatore nella proedura fallcoweb, considerato che nel campo categoria del credito, se nel menù a tendina indico "prededuzioni" mi viene abilitata la funzione "scelta del privilegio", ma non trovi ovviamente la scelta "chirografario".

    Ma potrei anche non scegliere alcun privilegio ed inserire solamente l'importo. Tuttavia mi risulta di difficile comprensione la categoria dei crediti prededucibili chirografari ed il loro trattamento in sede di riparto.

    Immagino che debbano essere comunque soddisfatti prima di tutti gli altri crediti, ai sensi dell'articolo 111, n° 1.
    Ma allora non capisco il senso di qualificarli "prededucibili chirografari". Ho il sospetto che si sia creata una nuova categoria di crediti diversa dai privilegiati e dai chirografari, che ho la necessità di meglio definire.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/01/2020 13:42

      RE: PREDEDUZIONE CHIROGRAFARIA SPESE LEGALI CREDITORE ISTANTE RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

      Quella che può sembrare una contraddizione, anzi quasi un ossimoro, quando si parla di crediti "prededucibili chirografari" si spiega agevolmente, alla luce del primo comma dell'art. 111 e dell'ult. comma dell'art. 111bis l. fall..
      Invero, il primo comma dell'art. 111 indica l'ordine con cui i crediti vanno soddisfatti e pone al primo posto i crediti prededucibili, per cui non vi è dubbio che questa categoria di crediti va soddisfatta prima di quelli concorsuali, siano essi assistiti da prelazione (privilegio, ipoteca o pegno) che chirografari.
      Il legislatore, poi, si è posto un altro problema e cioè: se l'attivo disponibile non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, quale criterio bisogna usare per stabilire chi va pagato prima e chi dopo? Potrebbe farsi ricorso ad un criterio cronologico, per il quale i crediti prededucibili andrebbero pagati secondo la data in cui sono sorti; potrebbe farsi ricorso ad un criterio quantitativo secondo cui andrebbero pagati prima i crediti di maggiore entità o, viceversa, prima quelli di minore entità, e così via. Il legislatore, con l'ult. comma dell'art. 111bis l. fall. ha scelto un altro criterio, quello che valorizza la causa del credito, ossia quello della graduazione, in forza del quale i crediti prededucibili vanno graduati tra loro secondo la connaturale causa di prelazione e pagati secondo questo ordine.
      Pertanto il credito di un fornitore che, per aver effettuato forniture al fallimento in un esercizio provvisorio, ha natura prededucibile, va sempre pagato prima dei crediti anche privilegiati di natura concorsuali; ma se l'attivo è insufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, riprende vigore il sistema dei privilegi e si valuta se quel fornitore gode di un privilegio (ad esempio perché artigiano) o sia chirografo e, di conseguenza, nel distribuire le risorse tra i creditori prededucibili si terrà conto della qualificazione attribuita.
      Il problema della graduazione sorge, come detto, quando l'attivo è insufficiente a soddisfare l'intera categoria delle prededuzioni, perché se l'attivo consente di pagare tutti i prededucibili diventa superfluo fare una graduazione tra loro; tuttavia, poiché al momento della formazione del passivo, potrebbe ancora non essere chiaro se le prededuzioni saranno tutte soddisfatte, anche perché non si sa se sorgeranno altri crediti e di che entità, è consigliabile per il creditore indicare (e per il curatore individuare) fin da allora non solo la natura prededucibile ma anche la collocazione all'interno di questa categoria, in modo da evitare che sorgano problemi al momento del pagamento.
      La dizione "prededucibile chirografario" sta quindi a significare che si tratta di un credito prededucibile che, all'interna della categoria dei crediti assistiti da prededuzione, non gode di alcun privilegio e va, pertanto pagato solo se dopo aver soddisfatto gli altri prededucibili privilegiati, rimane qualcosa da distribuire.
      Riteniamo che, dopo queste spiegazioni, potrà agevolmente utilizzare il programma Fallco; tuttavia se ha dei dubbi o difficoltà di carattere operativo, telefoni all'assistenza, ove troverà esperti pronti a darle tutte le indicazioni di cui ha bisogno.
      Zucchetti Sg srl