Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Istanza ammissione al passivo per anticipazione su fatture

  • Gianluca Bosotto

    Torino
    09/06/2022 19:50

    Istanza ammissione al passivo per anticipazione su fatture

    Buonasera,
    innanzitutto mi complimento con la redazione per i contenuti del forum: fonte sempre preziosissima, professionale e ricca di soluzioni.
    La situazione in cui mi trovo come è la seguente.
    Nell'ambito di una procedura di l.c.a. in cui sono C.L. la Banca Alfa presenta domanda di insinuazione al passivo in merito ad un asserito credito relativo ad un saldo negativo di conto corrente e ad un contratto di anticipazione su fatture precedentemente in essere con il soggetto in bonis (a titolo informativo: il rapporto del credito di cui al primo titolo rispetto al secondo è circa 1:10).
    Nello specifico, Alfa produce copiosa documentazione relativa ad intervenute cessioni di credito per fatture emesse nei confronti di:
    - Tizio (società di capitali), valore di detto importo 3 su 10 totali,
    - Caio (società di capitali), valore di detto importo 6 su 10 totali,
    - Sempronio (persona fisica), valore di detto importo 1 su 10 totali.
    Dall'esame dei documenti si evince che:
    - Tizio: non è stata comunicata al ceduto la cessione intervenuta (pertanto non si produce l'effetto di dover pagare al cessionario per adempiere l'obbligazione),
    - Caio: è stata comunicata al ceduto la cessione intervenuta, con plurime raccomandate a.r. nel 2019 (successivamente più nulla, ed Alfa non rappresenta l'avvio di azioni nei confronti di Caio per il recupero del credito in parola),
    - Sempronio: è stata comunicata al ceduto la cessione intervenuta, con plurime raccomandate a.r. nel 2019 (successivamente più nulla, ed Alfa non rappresenta l'avvio di azioni nei confronti di Sempronio per il recupero del credito in parola),
    - non sussistono i presupposti per la revoca fallimentare della cessione intesa come mezzo anomalo di pagamento (mi riferisco proprio alla cessione in sé, non al pagamento),
    - vi è stata una fideiussione omnibus da parte dei tre soci amministratori della cooperativa oltreché di un ente regionale, a garanzia dei crediti vantati da Alfa.
    La situazione dei ceduti nei confronti della procedura, atteso che il Commissario non era fino ad ora a conoscenza della cessione del credito portato da dette fatture, è la seguente:
    - Tizio: conclusa una transazione a saldo e stralcio a seguito di messa in mora da parte del Commissario, paga alla procedura il proprio debito per quota parte ed integralmente in relazione alla somma transatta,
    - Caio: conclusa una transazione a saldo e stralcio a seguito di messa in mora da parte del Commissario, paga alla procedura il proprio debito per quota parte ed integralmente in relazione alla somma transatta,
    - Sempronio: a seguito di messa in mora da parte del Commissario, contestato il credito nell'an e non disponibili alla procedura elementi probatori per sostenere in giudizio la debenza di detta prestazione (e considerato il rischio delle pressoché certe spese di lite connesse alla probabile soccombenza processuale), su autorizzazione dell'Autorità di vigilanza il credito viene abbandonato.
    Il problema che quindi si presenta è questo:
    a) Caio, che paga male, potrebbe essere richiesto da Alfa di pagare anche a lei e quindi, a sua volta, ripetere dalla procedura ciò che ha indebitamente corrisposto (ricordo che si tratta dell'importo maggiore),
    b) cosa fare in merito all'ammissione del credito relativo a Sempronio.
    Sarei orientato a comportarmi così:
    a) per Tizio,
    - ammettere al passivo il credito portato dalla cessione;
    b) per Caio,
    - onde evitare che questo soggetto avanzi una successiva pretesa nei confronti della procedura (e con la speranza, per carità discutibile, che la l.c.a. sia chiusa prima) ammettere il credito di Alfa puramente e semplicemente, e non con riserva come sarebbe possibile ai sensi del 96, 2° comma (eviterei quindi di stare ad incentrare la questione su sussidiarietà / solidarietà, perché non voglio finire lì).
    Questo per scongiurare che Alfa si attivi giudizialmente presso Caio, e si rivolga, piuttosto e se del caso, verso i soggetti garanti;
    - mi chiedo poi se codesta ammissione possa valere, pur se con moneta fallimentare che non sarà mai soddisfatta essendo il credito al chirografo, come pagamento, e ciò porti alla procedura il beneficio che Caio, "liberato" così dal cedente, non sia tenuto a corrispondere alcunché ad Alfa, e conseguentemente ripetere dalla procedura (probabilmente questa tesi è troppo azzardata);
    c) per Sempronio,
    - essendo la decisione (e l'autorizzazione) di abbandonare il credito non dimostrativa certo di alcunché nei confronti di terzi, e sussistendo comunque regolare contratto di cessione, sarei propenso ad ammetterlo.

    Sostanzialmente: sto cercando un modo per evitare, nell'interesse dei creditori privilegiati, un'eventuale ripetizione.

    Vi chiedo un Vostro parere su quanto da me proposto, così come qualsiasi altro consiglio utile che riterrete di darmi.
    Ringrazio anticipatamente.
    Avv. Gianluca Bosotto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/06/2022 12:51

      RE: Istanza ammissione al passivo per anticipazione su fatture

      Condividiamo la sua impostazione e lo spirito che la muove.
      La soluzione riguardante Tizio è ineccepibile in quanto questi, non essendo stato notiziato della cessione del credito nei suoi confronti né avendo accettato la cessione, ha ben pagato al C.L. (a norma dell'art. 1264 c.c., "La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata"). Poiché la cessione rimane valida tra cedente e cessionaria Banca, quest'ultima, non potendo rivolgersi al debitore originario, può pretendere il pagamento dal cedente.
      Ben diversa è la posizione di Caio, che era stato notiziato della cessione per cui questi, come giustamente lei sottolinea, ha pagato male alla procedura e potrebbe essere richiesto da Alfa di pagare anche a lei e quindi, a sua volta, ripetere dalla procedura ciò che ha indebitamente corrisposto. Dando per scontato che si tratti di cessione pro solvendo (altrimenti il problema non si porrebbe) con cui il cedente, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore, per cui, in caso di inadempimento da parte del debitore ceduto. il cessionario potrà rivolgersi al cedente, che è tenuto a pagare la somma dovuta dal debitore, si può effettivamente prospettare un aip0tesi di ammissione con riserva del credito della banca ai sensi del n. 1 del secondo comma dell'art. 96 l. fall., condizionato, cioè alla preventiva escussione del debitore (e, sotto questo profilo, effettivamente si innesca l'ulteriore problema se si è in presenza di sussidiarietà o solidarietà e se sia sufficiente l'inadempimento o necessaria l'escussione negativa del debitore). Pregevole è quindi il suo intento di evitare una ammissione con riserva, stante anche l'incertezza accennata, ma il fatto è che, a nostro avviso, l'ammissione piena della banca non elimina la possibilità per la stessa di agire nei confronti del debitore principale; tanto è indiscusso se si configura l'obbligazione del cedente come solidale con quella del debitore ceduto, ma crediamo che alla stessa conclusione si arrivi anche seguendo la tesi della sussidiarietà, posto che questa fattispecie comporta il preventivo inadempimento o escussione del debitore ceduto, ma la richiesta al del creditore cessionario al cedente non equivale a rinuncia alle pretese nei confronti del vero debitore originario. Ovviamente se si condivide questa soluzione, la conseguenza sarà la richiesta di ripetizione da parte dl debitore ceduto di quanto erroneamente pagato alla liquidazione coatta. Nonostante questi risvolti, condividiamo la soluzione da lei proposta perché è difficile che la banca, avendo altri tre fideiussori, pretenda il pagamento dal debitore che ha già parzialmente pagato, per non parlare dei tempi necessari per mettere su il castello di operazioni giudiziarie prospettate.
      La posizione di Sempronio si avvicina a quella di Caio, perché anche lui era stato posto a conoscenza della cessione, ma è più semplice perché Sempronio non ha pagato nulla e la procedura di l.c.a. ha abbandonato il credito, per cui l'ammissione al passivo della banca è l'unica soluzione, avendosi già la prova della inutilità della escussione di Sempronio.
      Zucchetti SG srl