Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo della controllata da parte della controllante

  • Silvana Baroncini

    REGGIO EMILIA (RE)
    18/10/2012 15:41

    insinuazione al passivo della controllata da parte della controllante

    Vorrei sottoporVi il seguente caso relativo ad un'insinuazione nello stato passivo:
    La controllante si insinua al passivo della controllata per crediti di importo rilevante derivanti da riaddebito di spese sostenute dalla controllante a favore della controllata. In pratica la controllante riceveva le fatture dai fornitori per costi sostenuti a favore della controllata, poi rifatturava tali costi alla controllata. A mio parere tali fatture emesse dalla controllante alla controllata non sono relative né a prestazioni di servizi, nè vendita di merci; ma, trattasi di anticipazioni fatte dalla controllante alla controllata e, pertanto, rappresentano una forma di finanziamento. Così come il pagamento diretto di debiti sociali è finanziamento soci, secondoVoi, è corretto considerare il credito della controllante, per il sostenimento diretto di costi a favore della controllata, un credito per finanziamento soci e, quindi, postergato?
    Grazie.
    Cordiali saluti
    Silvana Baroncini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/10/2012 19:03

      RE: insinuazione al passivo della controllata da parte della controllante

      Secondo il Tribunale di Tivoli 30/09/2010, " l'anticipazione, da parte del socio, del pagamento di debiti commerciali e fiscali gravanti sulla società partecipata altro non è che una forma di finanziamento del socio alla società che rientra nell'ambito operativo dell'articolo 2467 c.c. e, come tale, imponga che il rimborso sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori", proprio come da lei ipotizzato.
      Noi saremmo più cauti, nel senso che tale principio non può essere applicato comunque, a prescindere dal rapporto intervenuto. Nel caso, ad esempio che sia instaurato un sistema continuativo di anticipazione da parte della controllante e rimborsi periodici da parte della controllata, crediamo che difficilmente si potrebbe parlare di finanziamenti; oppure qualora vi fosse una delega o un mandato di pagamento compensato da altri rapporti infragruppo, e così via. In sostanza bisogna vedere caso per caso.
      Zucchetti SG Srl
    • Monica Pazzini

      Milano
      31/05/2022 10:15

      insinuazione al passivo della controllante da parte della controllata

      Buongiorno,
      Io vi sottopongo una casistica diversa relativa ai finanziamenti infra-gruppo e postergazione.
      Sono il curatore di una società (holding di partecipazioni) che detiene le quote del 100% di una società (operativa).
      Nel corso degli anni (dal 2016 al 2020) la controllante (poi fallita) ha maturato un debito verso la controllata di oltre 1milione di euro. Nel 2021 questo debito si è ridotto a circa la metà.
      La controllata deposita domanda di ammissione al passivo della controllante.
      Mi chiedo se tale debito debba avere la postergazione come sarebbe nel caso di debiti per finanziamento soci. Quindi se l'art. 2467 c.c. possa trovare applicazione anche ai crediti derivanti da finanziamenti da parte della partecipata al 100% (trattandosi di finanziamenti infra-gruppo) e non solo dai soci in senso stretto.
      Inoltre, il fatto di ammettere al passivo l'importo "netto" non mi precluda l'azione per potere disconoscere la riduzione subita nel 2021.
      Grazie
      Monica Pazzini

      • Ettore Trippitelli

        Rimini
        31/05/2022 17:10

        RE: insinuazione al passivo della controllante da parte della controllata

        A mio avviso non si applica la postergazione ex art. 2467 c.c. poichè nel caso indicato dalla collega Monica Pazzini non è il socio che finanzia la società ma il contrario.
        Infatti è la controllata (società) che ha finanziato la controllante (socia).
        Neppure mi pare applicabile l'art. 2497 quiquies (che richiama l'art. 2467)
        in quanto i finanziamenti non sono effettuati dalla controllante, ossia dalla società che esercita attiviutà di direzione e coordinamento.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        31/05/2022 20:48

        RE: insinuazione al passivo della controllante da parte della controllata

        La regola della postergazione (e dell'obbligo di restituzione) dettata dall'art. 2467 c.c. per i finanziamenti erogati dai soci di s.r.l. in situazione di squilibrio finanziario, si applica, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2497-quinquies c.c., anche ai c.d. finanziamenti infragruppo, con la differenza che quest'ultima disposizione ne estende l'ambito soggettivo di applicazione. Ciò con riferimento ai soggetti finanziatori, i quali, nei rapporti infragruppo, possono essere anche non soci, bensì società controllanti e società sorelle di quella finanziata, ma elemento qualificante rimane il fatto che il soggetto finanziatore deve svolgere, in via diretta o indiretta, l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
        In questo senso depone sia la stessa rubrica dell'art. 2497-quinquiesc.c., "Finanziamenti nell'attività di direzione unitaria", sia il dato normativo che assoggetta alla regola della postergazione i finanziamenti concessi da "chi esercita l'attività di direzione e coordinamento, ovvero da altri soggetti ad essa sottoposti", sia la finalità della norma che è quella di evitare lo sfruttamento, a scapito dei creditori sociali, della posizione di vantaggio informativo e di influenza sulla gestione dell'impresa societaria in cui si trovano i soci di società a responsabilità limitata, nonché, appunto, il soggetto esercente l'attività di direzione e coordinamento (Trib. Modena 12 aprile 2017, n.2017).
        Ne discende che, poiché nel caso, è la società interamente controllata che ha effettuato finanziamenti alla controllante, non trova applicazione la configurazione della postergazione quale regola di tutela dei creditori sociali, mancando la posizione privilegiata sul piano informativo e di influenza sulla gestione del finanziatore, salvo poi a valutare, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di una sottocapitalizzazione della società finanziata che possa incidere sulle ragioni creditorie.
        L'ammissione al passivo dell'importo richiesto non preclude l'eventuale revocatoria per i pagamenti effettuati a deconto dell'originario credito in quanto oggetto della valutazione del giudice della verifica è il credito attuale e non tocca i pagamenti precedenti. Diverso sarebbe se la diminuzione del credito dell'insinuate derivasse da altri elementi, quali ad esempio una compensazione, nel qual caso, l'ammissione attuale, richiedendo un esame anche della parte compensata, precluderebbe successive richieste revocatorie o restitutorie.
        Zucchetti Sg srl