Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Polizza Vita beneficiaria la società fallita

  • Massimo Burgazzi

    PIACENZA
    11/09/2013 17:43

    Polizza Vita beneficiaria la società fallita

    Volevo sottoporvi il caso di un'istanza di insinuazione al passivo proposta da una Banca, la quale assume essere creditrice pignoratizia per effetto del pegno costituito su una polizza vita.
    Preciso che la polizza vita in oggetto è stata contratta dalla società e vede la società medesima in qualità di beneficiaria. Ulteriormente, non si è verificato - come dovrebbe essere in casi simili - un accumulo di premi, in quanto vi è stato un unico cospicuo versamento di singolo premio e quattro giorni dopo la società (ora fallita) ha inviato all'assicuratrice una richiesta di sospensione della polizza, evidentemente accolta.
    Prima di sottoporvi la problematica ho cercato di approfondire la questione, ripassando la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale con la nota sentenza a Sezioni Unite del 2008 (n. 8271) ha stabilito che al fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il potere del curatore di ottenere il valore di riscatto. Ho anche letto il parere fornito in questo Forum al dott. Fabrizio Colombo di Fabriano (AN), del quale, però, non ho capito l'ultimo passaggio, cioè quello in cui si dice che quando la polizza vede quale intestataria la società bisogna includerla nell'inventario, ma il Giudice Delegato non può emettere ex art. 25, comma I, n. 2 L.F. provvedimenti di acquisizione di beni su cui terzi rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione.
    Nella fattispecie a me capitata non capisco nemmen bene come possa configurarsi una polizza vita che vede quale beneficiaria una società (e non una persona fisica) e che ciononostante possa mantenere la "funzione previdenziale" propria di tale tipo di contratto.
    E' evidente che ci sarà stata sotto un'operazione di ingegneria bancaria, ma non capisco quale funzione possa aver assolto la stipulazione di una polizza vita e la costituzione della medesima in pegno, piuttosto della più semplice costituzione di un pegno irregolare (su denaro o titoli).
    Comunque sia, secondo voi la polizza è da apprendere all'inventario ed il credito è da ammettere come pignoratizio?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/09/2013 19:52

      RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

      La linea segnata dalle Sezioni unite della Cassazione (da lei richiamata) non ci risulta essere stata successivamente modificata, anzi non abbiamo trovato successive sentenze di legittimità in proposito.
      Cass. sez. un., 31/03/2008, n. 8271 ha affermato che "In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le «somme dovute», di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1, n. 5, l. fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento".
      Lei giustamente mette in dubbio la funzione previdenziale nella fattispecie, ma il fatto è che la struttura stessa dell'assicurazione sulla vita è un contratto destinato a una finalità previdenziale e, nello stesso tempo, di previdenza e investimento; proprio la presenza di contratti di assicurazione sulla vita "misti", o a favore di terzo, o "a vita intera" e dello stesso diritto di riscatto, dimostra che all'assicurazione sulla vita non può riconoscersi esclusivamente una funzione previdenziale, cioè volta a sopperire ad un danno consistente in un bisogno, sia pure eventuale, del contraente, ma deve riconoscersi anche natura di investimento e risparmio. E, come è stato anche detto da alcuni commentatori, la circostanza che il precetto normativo implicitamente escluda dalla sequestrabilità e pignorabilità anche le somme spettanti a terzi dovrebbe far propendere per l'estensione del beneficio a tutte le polizze, indipendentemente dalla finalità previdenziale dalle stesse ricoperta (che nell'assicurazione a favore di terzo è, ovviamente, assente).
      Alla luce della statuizione delle sezioni unite, quindi, qualora le somme, come nel caso, non siano state ancora corrisposte al beneficiario a seguito dell'avverarsi dell'evento dedotto nell'assicurazione sulla vita, il disposto dell'art. 1923 c.c. opera pienamente in quanto il divieto di azioni esecutive va esteso anche alla liquidazione concorsuale proprio in forza dell'art. 46 l. fall. Dalla non acquisibilità delle somme deriva l'insensibilità del contratto di assicurazione sulla vita al fallimento, nonostante la mancanza di una specifica previsione che, anzi, dalla legge fallimentare è riservata alla sola assicurazione contro i danni (art. 82 l. fall.). Tale insensibilità comporta non solo la mancata acquisizione delle somme dovute, ma anche la mancanza di interesse da parte del curatore a far a far valere il recesso dal contratto, in quanto, in ogni caso, non potrebbe aggredire le relative somme, erogate a titolo di riscatto.
      In questa costruzione, la banca che (probabilmente) insinua un credito per finanziamento garantito dalla da pegno sulla polizza, non può avvalersi del pegno su questa dal momento che la polizza e i relativi diritti rimangono estranei al fallimento.
      Ovviamente questa è la nostra opinione, ma bisogna dare atto che si tratta di una fattispecie complessa le cui modalità lasciano effettivamente molti dubbi (è evidente che vi è stato un accordo tra le parti contrattuali della polizza e forse anche della banca, altrimenti non si spiegherebbe il pagamento importante di premi e la immediata richiesta di sospensione) che potrebbero aprire la strada alla revocatoria dei pagamenti fatti alla luce dello spiraglio aperto sempre dalla citata sentenza quasi in un obiter dictum.
      Zucchetti Sg Srl
      • Orietta Baroni

        MONTE SAN SAVINO (AR)
        26/06/2018 18:21

        RE: RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

        Buonasera,
        ho un caso simile a quello esposto dal Collega nel senso che la società in bonis (contraente), poi fallita, aveva stipulato un contratto di assicurazione ramo vita, con beneficiario il medesimo contraente sia in ipotesi di vita del contraente o a scadenza, sia in ipotesi di premorienza del contraente.
        Ho chiesto informazioni alla compagnia assicurativa la quale confermerebbe il contraente quale soggetto beneficiario in entrambe le ipotesi e chiederebbe l'autorizzazione del magistrato per accordare la liquidazione anticipata della polizza.
        Mi chiedo, quindi, se siete a conoscenza di un orientamento giurisprudenziale diverso rispetto a quanto prospettato nella sentenza della Cassazione n.8271/2008, considerato che la sentenza più recente che ho visionato (n.12261/2016) pur introducendo elementi nuovi, non mi sembra che si discosti, nella decisione, da quella precedente del 2008.
        Se così non fosse, (ovverosia se l'orientamento consolidato rimane quello della impossibilità di acquisizione delle somme), l'eventuale liquidazione anticipata corrisposta dalla compagnia assicurativa al fallimento quali rischi provocherebbe al fallimento stesso?
        Vi ringrazio.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/06/2018 10:19

          RE: RE: RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

          Successivamente al 2013- epoca alla quale risale la risposta che precede- ci risultano intervenute due sentenze della S. Corte sulla materia in questione. Una (Cass. 06/02/2015 n. 2256) che, richiamando un precedente del 2000, afferma che "nel caso in cui l'assicurazione abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito in bonis, il pagamento così effettuato rientra nella sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, comma 2, l.fall.", ed altra, di segno completamente opposto Cass. 14/06/2016, n. 12261, da lei citata), per la quale "Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all'assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5, l.fall., riguardando l'esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell'assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio".
          Si tratta di una questione dibattuta che si incentra sulla sussistenza o meno di una distinzione tra "somme dovute" e "somme corrisposte" ai fini dell'applicabilità, in caso di assicurazione sulla vita, dell'art. 1923 c.c.. Il primo orientamento ritiene che l'inciso "le somme dovute..." di cui all'art. 1923 c.c., va interpretato nel senso che la tutela apprestata all'assicurato (eventualmente debitore nell'ambito di una procedura fallimentare) è strettamente dipendente dalla funzione di previdenza e risparmio propria dell'assicurazione sulla vita, che si realizza solo al verificarsi dell'evento morte (o della sopravvivenza ad una certa data) e non nell'ipotesi di riscatto. Esso muove dal concetto che sia possibile distinguere tra finalità previdenziale della polizza, connessa alla sua escussione al verificarsi di uno degli eventi protetti, e finalità di risparmio, connessa invece all'ipotesi di riscatto anticipato a domanda dell'assicurato, affermando di conseguenza che solo nella prima ipotesi si è in presenza di una vera funzione previdenziale, come tale sottratta alla avocazione alla disciplina fallimentare per il combinato disposto della L. Fall., art. 46, comma 1, n. 5 e L. Fall., art. 44, mentre nell'altra non vi sarebbe ragione di estendere tale forma di tutela, essendo la fattispecie in tutto e per tutto assimilabile a un pagamento avvenuto dopo il fallimento, come tale aggredibile dalla massa a tutela della par conditio creditorum.
          Questa visione, però, è in netto contrasto con quanto affermato dalle sez. unite nel 2008 con la sentenza 31/03/2008, n. 8271 (cui per la verità la Cassazione del 2015 non fa alcun cenno). Queste, infatti, avevano precisato che bisogna tener conto del rilievo e spessore costituzionale che va riconosciuto al valore della "previdenza" che la norma di cui all'art. 1923 c.c. (unitamente ad eventuali e, in varia misura, concorrenti finalità di risparmio) è volta a tutelare (in via sia diretta, attraverso la garanzia del credito del singolo assicurato, sia indiretta attraverso la protezione del patrimonio dell'assicuratore, posto così al riparo dal contenzioso dei creditori, i cui costi andrebbero a detrimento degli assicurati per via di innalzamento dei premi); e, per altro verso, della percezione, "in termini di diritto vivente, ontologicamente inteso, della dimensione evolutivamente assunta, nell'attuale contesto economico sociale, dallo strumento (che in ragione, appunto, della sua funzione previdenziale, il "divieto" sub art. 1923 c.c., è volto a presidiare) della assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali". Con tali affermazioni le Sezioni Unite hanno inteso interpretare l'esonero dalla disciplina del fallimento come comprensivo di tutte le possibili finalità dell'assicurazione sulla vita, espressamente includendo anche la funzione di risparmio.
          A questi principi si richiama, correttamente a nostro avviso, la Cassazione del 2016, citata anche da lei.
          A quanto ci dice la Compagnia assicuratrice è orientata a pagare il riscatto al fallito, seguendo questa tesi e, pensiamo sia difficile che paghi al fallimento, come pure lei ipotizza; tuttavia, se ciò dovesse avvenire, vuol dire che la Compagnia si adegua all'indirizzo della Cassazione del 2015. A quel punto il fallito protesterebbe e si aprirebbe un contenzioso in cui il giudice dovrebbe scegliere quale linea seguire tra quelle indicate. Ove scegliesse quella da noi ritenuta più corretta, la Compagnia avrebbe effettuata un pagamento indebito al fallimento e potrebbe essere condannata a ripagare la somma al fallito e poi potrebbe chiedere al fallimento la restituzione.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Civati

            Milano
            06/07/2018 15:15

            RE: RE: RE: RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

            Buongiorno.
            in un fallimento risulta l'esistenza di tre contratti di assicurazione, stipulati dalla fallita.
            Il primo contratto , a quanto consta, attiene alla vita dell'amministratore della fallita, e vede quali beneficiari per il 50% la società fallita e per il restante 50% il coniuge dell'amministratore unico
            il secondo contratto riguarda vita - infortuni - invalidità dell'AU ed i beneficiari sono sempre gli stessi soggetti, con le medesime percentuali
            il terzo contratto dovrebbe essere contro i danni (non si dispone di ulteriori informazioni, al momento)
            i quesiti sono i seguenti:
            1) intervenuto il fallimento della società stipulante (pure co-beneficiaria delle prime due polizze) il Fallimento vanta qualche diritto?
            2) per il contratto contro i danni, il fallimento è tenuto a pagare sino alla naturale scadenza?
            ringrazio per il riscontro.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              09/07/2018 19:22

              RE: RE: RE: RE: RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

              Quanto al primo quesito, il curatore del fallimento della società contraente può chiedere il riscatto della polizza e incassare la metà del dovuto in quanto beneficiaria per questa quota. Nella specie, essendo la beneficiaria fallita una società, sono, a nostro avviso, superate le questioni di cui si è ttrattato nel precedente intervento, per cui la quota di competenza della beneficiaria società fallita non può che essere acquisita al fallimento.
              Quanto al secondo quesito, trova applicazione l'art. 82 l.fall., per il quale "Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio".
              L'interpretazione più diffusa della norma è che il contratto di assicurazione continua automaticamente con il curatore, il quale sarebbe privato della possibilità di scelta tra scioglimento e continuazione, nel mentre altra parte della dottrina, muovendo dalla considerazione che l'art. 82 non dispone espressamente il subentro del curatore, ritiene che non si avrebbe un automatico subentro del curatore, che conserverebbe il diritto di scelta secondo la regola generale di cui all'art. 72.
              Seguendo il primo filone interpretativo, il curatore, divenuto parte del rapporto, può far cessare lo stesso, come qualsiasi contraente privato, mediante disdetta nei tempi contrattualmente stabiliti, seguendo, invece, la seconda alternativa, il curatore avrebbe la libertà solita di scelta di cui all'art. 72 l.f.. nel primo caso, infatti, fino all'efficacia della disdetta troverebbe applicazione il secondo comma dell'art. 82, per il quale "Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento", nel mentre nel secondo, il contratto verrebbe fin dalla dichiarazione di fallimento.
              Zucchetti SG srl
    • Alfredo Caputi

      ROMA
      18/02/2020 21:33

      RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

      Il mio caso di specie passa attraverso un sequestro preventivo ante fallimento ed attraverso la morte dell'assicurato (l'Amministratore) dopo tre anni dall'apertura del fallimento.
      Realizzate le condizioni previste dalla polizza io curatore ho chiesto alla Procura il dissequestro ottenendo l'ordine del Giudice penale alla restituzione.
      L'assicurazione ha tuttavia pagato la banca che nella sua insinuazione al passivo ha ottenuto l'ammissione come da domanda in chirografo, senza alcun cenno al pegno.
      Secondo le mie ricostruzioni:
      - Disattendere l'ordine del giudice penale corrisponde ad una gravissima assunzione di responsabilità ex art. 650 cpp. Il reato di mancata esecuzione dell'ordine di un giudice è classificato come delitto contro l'amministrazione della Giustizia e si configura, dunque, come una vera e propria violazione dell'autorità dello Stato.
      Diversamente, ritenendo l'ordine errato ben poteva rimediarsi diversamente e legittimamente con gli strumenti giuridici appropriati.
      - La prima osservazione è forse la meno tecnica e la più evidente: Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato trova la sua collocazione nell'art. 112 c.p.c. ai sensi del quale "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti".

      L'istituto di credito ha chiesto l'ammissione dei suoi crediti in chirografo precisando altresì un ulteriore importo - separato - assistito da privilegio ipoteca immobiliare: nessuna richiesta è stata svolta con riferimento al pegno se non sotto forma di narrativa.
      Tale volontaria espressione della domanda a parere dello scrivente comporta il decadimento del diritto non fatto valere.

      - La seconda osservazione inerisce all'art. 52 L.F.: detta norma stabilisce che nel fallimento si apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. La norma ha una fondamentale portata sia dal punto di vista sostanziale che processuale.
      La dichiarazione di fallimento segna infatti il momento della fine della tutela individuale del credito e la sua sostituzione con la tutela collettiva: i creditori devono quindi far accertare il loro credito secondo le regole dell'accertamento del passivo fallimentare ed attendere per la loro soddisfazione lo svolgimento della procedura con i suoi riparti.
      A detta procedura sono sottoposti tutti i creditori sia chirografari che privilegiati e persino i creditori in prededuzione per i quali, comunque, la legge fallimentare (art. 111 bis) prevede la liquidazione fuori concorso se non contestati.
      Diretta conseguenza della concorsualità è il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51 L.F. che recita «Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento».
      Ove tale espressione "salvo diversa disposizione di legge" si riferisce a poche ipotesi previste dalla stessa legge fallimentare, come l'art. 53 per il creditore pignoratizio e quello privilegiato con diritto di ritenzione, od in leggi speciali, come per il credito ipotecario fondiario, quello per le opere pubbliche, l'agrario ed il peschereccio (artt. 41, 42 e 44 TUB), ipotesi nelle quali il creditore può, anche in corso di fallimento, avviare o proseguire le azioni esecutive individuali, ma come si è già detto deve comunque sottoporsi alla verifica del credito in sede fallimentare e solo successivamente all'ammissione al passivo potrà percepire in sede esecutiva solo quanto è stato accertato in sede fallimentare , dovendosi restituire il residuo alle casse del fallimento.

      Per il creditore pignoratizio o con diritto di ritenzione si ritiene che la sua soddisfazione debba avvenire in sede fallimentare, tramite il riparto delle somme ricavate.

      - La terza osservazione passa quindi attraverso il successivo articolo 53 L.F. che recita: «I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.»
      E' del tutto evidente che il legislatore ha voluto agevolare i creditori titolari di particolari diritti di prelazione, prevedendo comunque il passaggio attraverso l'ammissione al passivo del credito e prevedendo che la prelazione sia stata accertata !!!.
      Del pari è evidente che laddove la prelazione non sia stata neppure richiesta non trova più spazio l'avocazione a sé di somme indebitamente riscosse.

      Ma non solo. E' l'intero art. 53 che mette in discussione quanto avvenuto poiché non è dato comprendere le modalità di realizzazione della vendita delle polizze date in pegno né quale Giudice abbia autorizzato detta vendita su istanza del creditore.

      L'unico giudice a ciò titolato è quello individuato con il terzo comma dell'articolo in esame che riferisce come di seguito «Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.»

      Sussistono pertanto i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.

      Peraltro l'azione svolta di incameramento delle somme direttamente dalla Società Assicurativa alla BANCA è un'azione ampiamente discussa in senso negativo dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo Cass., Sez. VI Civ., 5 ottobre 2018, n. 24627)
      Laddove i giudici di legittimità, hanno anzitutto precisato come la pronuncia impugnata abbia correttamente messo in evidenza la differenza strutturale tra l'ipotesi di sostituzione "rotativa" dei beni dati in pegno, cui fa riferimento l'art. 5 d.lgs. 170/2004, e l'ipotesi del caso di specie, nel quale si è verificata una vera e propria escussione della garanzia pignoratizia, che in quanto tale è incompatibile con la prosecuzione della garanzia medesima. Infatti, l'escussione costituisce l'atto finale della garanzia e, pertanto, pone fine all'esistenza stessa di quest'ultima.

      - Pur volendo considerare valide le conclusioni cui giunge l'unica conosciuta – almeno allo scrivente curatore – ordinanza di merito per caso simile (Tribunale di Brescia 27/01/2015) laddove si afferma la libera realizzabilità della garanzia finanziaria ex D.Lgs. 170/2004 anche in assenza di preventiva insinuazione al passivo del credito privilegiato è certamente previsto almeno un onere a carico della parte: il creditore garantito ha quale unico onere quello di informare immediatamente e per iscritto il datore di garanzia ovvero gli organi della procedura in merito alle modalità di escussione adottate – nel rispetto delle condizioni contrattuali – ed all'importo ricavato, ferma la contestuale restituzione dell'eccedenza.
      Tutto ciò non è avvenuto ed il creditore BANCA non ha comunicato neppure di essere stato parzialmente soddisfatto perciò rinunciando all'ammissione parziale di quella quota parte riscossa.

      - Inoltre, non è superfluo precisare che ai pegni di polizze vita non pare applicabile la normativa prevista dal D.Lgs. n. 170/04, non rientrando tali titoli tra gli strumenti finanziari richiamati dall'art. 1, lett. t) di detto Decreto .

      - A questo si aggiunga che essendo la fattispecie contrattuale dell'assicurazione sulla vita funzionale al conseguimento dello scopo di previdenza ("rectius", del risparmio finalizzato alla previdenza), tale finalità può dirsi raggiunta soltanto nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico (quello, cioè, della reintegrazione del danno, provocato dall'evento morte e/o sopravvivenza, attraverso la prestazione dell'assicuratore preventivamente stimata idonea a soddisfare l'interesse leso da tale evento), e non anche in quello in cui l'assicurato, mercé l'esercizio del diritto di recesso "ad nutum", recuperi al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di "risparmio", non integrano altresì gli estremi della funzione "previdenziale".

      In tal caso tali somme vanno del tutto legittimamente acquisite all'attivo fallimentare.

      - La pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 8721/2008) che, posta la valenza, in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata, da riconoscersi al valore della "previdenza", oggetto di tutela da parte dell'art. 1923 c.c sia in via diretta che indiretta, e considerata la dimensione assunta nell'attuale contesto sociale dallo strumento dell'assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali, ha respinto un'interpretazione restrittiva dell'art. 1923 c.c.. Ha escluso, quindi, che la "rete di protezione da azioni esecutive o cautelari che detta norma appresta al credito dell'assicurato per le somme dovutegli dall'assicuratore in base al contratto di cui al precedente art. 1919 c.c., si dissolva a fronte di esecuzione concorsuale, e che - nel quadro di questa - il bilanciamento degli opposti interessi possa risolversi privilegiando quella dei creditori, con forme di tutela ulteriori rispetto a quella (revocatoria) espressamente, all'uopo, già prevista dalla disposizione di cui al comma secondo dello stesso art. 1923 c.c..
      Secondo le Sezioni unite, quindi, anche dopo la dichiarazione di fallimento rimane in vigore, nei sensi e nei limiti di cui all'art. 1924 c.c., il contratto di assicurazione sulla vita, stipulato dal fallito in bonis, e, stante l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto, detti crediti rientrano tra le "cose" non compresi nel fallimento, ex art. 46 c.p.c., n. 5, da ciò conseguendo infine che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il corrispondente valore di riscatto, potendo solo agire in revocatoria in relazione ai premi pagati, ove il contratto sia stato stipulato non per finalità previdenziali, ma in pregiudizio dei creditori.
      Ciò posto, ed avendo ben chiaro il principio specificamente espresso dalle Sezioni unite, relativo alla carenza di legittimazione del curatore ad esercitare il riscatto, la Corte ha evidenziato nella sentenza in esame la diversità della fattispecie sottoposta al suo esame.
      Nel caso di specie è evidente che il curatore non ha esercitato il riscatto delle polizze ma è beneficiario della polizza essendosi, purtroppo, realizzato il caso di morte dell'assicurato.

      In ultimo, prima di chiedere il Vs. illuminato e prezioso parere, ho esaminato la differenza tra pegno regolare e pegno irregolare https://www.altalex.com/documents/news/2008/04/10/il-pegno-e-una-garanzia-reale-del-credito-e-si-costituisce-per-contratto-finale
      Una particolare ipotesi di pegno in materia bancaria è rivestita dal pegno delle polizze assicurative a contenuto finanziario. Trattasi di veri e propri strumenti finanziari vestiti da polizze assicurative a copertura del caso morte: in particolare di polizze caso morte a vita intera.Polizze, cioè, che coprono il rischio di morte del contraente senza avere una scadenza prefissata.

      Il dubbio è come coordinare l'articolo 1923 del c.c. con il pegno irregolare delle medesime polizze.

      Le polizze a contenuto finanziario sono lo strumento finanziario più in voga nel mercato dei titoli, non tanto per ragioni di efficienza finanziaria, ma per i lauti ritorni di collocamenti.

      In relazione alle polizze caso morte si possono verificare tre ipotesi di disinvestimento: il primo caso si concreta laddove la gestione sia stata remunerativa per cui il cliente ha interesse a riscattarla; il secondo è quello del riscatto effettuato per inadempimento: in ultimo il realizzarsi dell'evento (la morte dell'assicurato) coperto dall'assicurazione.

      Evidentemente sono solo gli ultimi due casi che ineriscono la garanzia del pegno.

      A parere dello scrivente, però, tra le due ipotesi scorre la linea di demarcazione tra pegno regolare e no.

      Infatti nel caso di liquidazione caso morte, ossia al verificarsi dell'evento che l'assicurazione si è impegnato ad indennizzare, la somma non è pignorabile intervenendo inderogabilmente l'articolo 1923 c.c..

      Nel caso di riscatto anticipato sembra si possa parlare di pegno irregolare avendo la banca a possibilità di esercitare la facoltà di riscatto, potendo, cioè, pienamente disporre del contratto di assicurazione come proprietario.

      A sostegno della tesi intervengono le più comuni stesure degli atti di costituzione in pegno apprestati dalle banche, laddove in caso di corresponsione della somma prevista per il caso morte non è il contratto l'oggetto del pegno, ma il conto corrente acceso presso la banca intestato al beneficiario della polizza soggetto a vincolo di pegno a favore della banca medesima e at. 1851 c.c. bensì se si verte nell'ipotesi del riscatto anticipato si può parlare di pegno irregolare, se si considera la somma liquidata nel caso di morte interviene l'articolo 1923 c.c..

      Attendo una Vs. lettura delle cose per decidere se presnetare o meno istanza al Giudice delegato.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        19/02/2020 20:06

        RE: RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

        Complimenti per la sua ricostruzione giuridica, ma sarebbe stato preferibile se si fosse soffermato anche sulla ricostruzione in fatto della vicenda.
        Noi l'abbiamo ricostruita come segue: la società ora fallita aveva stipulato una polizza attiene alla vita del proprio amministratore che vedeva quale beneficiaria la stessa società contraente, ora fallita. Detta polizza è stata data dalla società contraente in pegno ad una banca a garanzia dei propri debiti verso la stessa. Intervenuto il fallimento della società, il rapporto assicurativo è continuato e tre anni dopo la dichiarazione di fallimento si è verificato l'evento dedotto in polizza, ossia la morte dell'amministratore, e la compagnia assicuratrice ha versato il premio alla banca pignoratizia, che, a sua volta, si è insinuata al passivo (per il credito garantito dal pegno?) in via chirografaria.
        Se abbiamo ben capito, la stessa polizza era stata oggetto di un sequestro preventivo ma, su sua richiesta, è stato disposto il dissequestro; non sappiamo se il pagamento sia avvenuto prima o dopo il dissequestro.
        Poiché la questione può avere risposte diverse a seconda della esattezza o meno della ricostruzione fatta, onde evitare di inoltrarci in discussioni inutili, le saremmo grati se volesse confermarci che la vicenda si è svolta come sopra ipotizzato o diversamente. Poiché, a nostro avviso, si tratta, alla gfin fine, di vedere se la Compagnia ha pagato bene o male alla banca, invece che al fallimento, sarebbe opportuno qualche chiarimento sull'esatto contenuto della polizza, sulla data del pagamento (lei parla di revocatoria, ma il pagamento sembrerebbe effettuato dopo la dichiarazione di fallimento), e se vi sono state, prima del pagamento, richieste del curatore alla compagnia assicuratrice.
        Grazie
        Zucchetti Sg srl
        • Alfredo Caputi

          ROMA
          19/02/2020 20:54

          RE: RE: RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

          Vi ringrazio tantissimo sia per i graditi complimenti - sono un dott. comm. e non un avvocato - e sia il Vs prezioso aiuto. La vs ricostruzione dei fatti è quasi perfetta.
          La miglioro con i fatti accaduti in ordine cronologico.
          - la polizza è risalente al 2007 e veniva sottoscritta dalla fallita che era anche la beneficiaria. L'assicurato era l'A.U. della società.
          - la polizza veniva concessa alla banca come pegno a garanzia dei conti correnti
          - le polizze sono state sequestrate prima del fallimento
          - dopo un anno dal sequestro la società fallisce
          - viene ammessa al passivo del fallimento la banca per i crediti richiesti: con il privilegio sull'immobile (ipoteca) ed in chirografo per il resto (come da domanda!!!) senza alcun cenno al pegno assicurativo (il pegno non è collegato ad alcun conto corrente da garantire ma è genericamente attribuito)
          - nello stato passivo viene anche annotata una precisazione del curatore riguardo al pegno per cui la compagnia assicuratrice risponde (al curatore) che le polizze sono sequestrate e non può metterle a disposizione se non dietro provvedimento del giudice.
          - ancora successivamente e con lo stato passivo formato definitivamente ed inoppugnabile muore l'assicurato
          - chiedo alla Procura il dissequestro e lo ottengo con l'ordine di pagamento al curatore
          - notifico tutto al FUG ed all'assicurazione chiedendo il pagamento
          - l'assicurazione mi comunica che paga la banca e non la curatela, quindi paga dopo il dissequestro.
          Ad avviso dello scrivente le somme liquidate devono essere restituite.
          Le polizze sono delle UNIDIAMOND PLUS UL7UM senza particolari elaborazioni, con l'indicazione in caso di morte dell'assicurato della stessa società contraente.
          qui di seguito al link le condizioni in appendice della polizza
          Sperando di esser stato chiaro
          Ringrazio e cordialmente saluto

          https://drive.google.com/open?id=1XzRZ9kOUkhPomTWCBfHKuC6rC44V9JZp
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            21/02/2020 19:21

            RE: RE: RE: RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

            Come avevamo intuito dalla originaria descrizione, il problema, eliminato il superfluo (sequestro perché superato; art. 1923 c.c. perché irrilevante in quanto il beneficiario è la società fallita; revocatoria ex art. 67 improprio in quanto il pagamento è avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, ecc.), si riduce nello stabilire se la Compagnia assicuratrice abbia ben pagato il premio alla banca che aveva in pegno la polizza assicurativa oppure se avrebbe dovuto versare detta somma al fallimento del contraente beneficiario.
            Non vi è dubbio che, se non fosse stato dichiarato il fallimento di quest'ultimo, la Compagnia, al verificarsi dell'evento della morte dell'assicurato, avrebbe dovuto pagare il premio alla banca pignoratizia, sia in forza dei principi generali sia in base alle clausole contrattuali; ma il problema è proprio questo: posto che il contratto di assicurazione ha continuato ad operare anche dopo la dichiarazione di fallimento del contraente, dette clausole prevalgono sulle regole fallimentari?
            Sicuramente non possono prevalere sull'art. 53 l. fall., perché questa è una norma speciale che regola il trattamento dei crediti pignoratizi in caso di fallimento del debitore che ha concesso il pegno, per cui non può essere derogata da pattuizioni private tra le parti. Ed allora il problema si sposta nello stabilire se nel caso sia o non applicabile l'art. 53 l. fall..
            La risposta a questo quesito discende dalla natura che si attribuisce al pegno su polizza. Il pegno di polizze assicurative sulla vita viene normalmente configurato come pegno sul credito relativo alla prestazione assicurativa dovuta dalla Compagnia di assicurazione. In particolare, costituiscono oggetto del pegno il credito futuro, nei confronti della Compagnia emittente, riveniente dalla scadenza della polizza vita, nonché quello futuro che fosse dal contraente vantato nei confronti della Compagnia in dipendenza dell'esercizio del diritto di recesso o del diritto di riscatto, ovvero, sorgente nei confronti della Compagnia. La differenza tra pegno di crediti e pegno irregolare è abbastanza sottile e, come ha chiarito la Cassazione (cfr. Cass. 21/11/2014, n.24865, che ci sembra la più completa e chiara in materia) "il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'art. 1851 c.c., con la conseguenza che il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del denaro o dei beni, destinati poi, al momento dell'inadempimento, ad essere restituiti per equivalente o per intero, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del credito garantito".
            L'importanza della distinzione, ai fini che qui interessano, sta nel fatto che il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 l. fall. per il soddisfacimento del proprio credito. Orbene, nella specie, dalla lettura delle clausole contrattuali non sembra che alla banca fosse stato attribuito il diritto di disporre della somma prima che si verificasse l'evento assicurato o il riscatto, in quanto, come detto l'oggetto della polizza era costituito da un credito futuro, per cui noi siamo propensi a configurare il pegno in questione quale pegno di credito regolare.
            Altra deroga all'onere del creditore di presentare domanda di ammissione al passivo si rinviene nella disciplina dei contratti di garanzia finanziaria contenuta nel d.lgs. n. 170/2004, emanato in attuazione della direttiva 2002/47/CE. L'art. 4 di tale decreto attribuisce, infatti, al creditore pignoratizio la facoltà, anche in caso di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere, nel rispetto delle previsioni contrattuali: a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita; b) all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione; c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.
            La polizza di assicurazione sulla vita può essere considerato un prodotto finanziario? E qui la risposta è molto dubbio perché il contratto di assicurazione sulla vita, nelle sue forme più "tradizionali", presenta di certo una componente finanziaria, dal momento che si manifesta come un'operazione di capitalizzazione nella quale l'ammontare del premio è commisurato ad una serie di indici legati alla persona dell'assicurato, ma il fatto che , l'impresa di assicurazione investa sul mercato finanziario il risparmio raccolto attraverso i premi non sembra sufficiente a far considerare anche le imprese di assicurazione come veri e propri intermediari finanziari. Comunque la questione presenta molti margini di incertezza.
            In questa situazione- e fermo restando il dubbio su questa ultima situazione sulla natura finanziaria del prodotto assicurativo in questione- , posto che il credito dato in pegno è scaduto dopo la dichiarazione di fallimento, riteniamo che sia applicabile l'art. 53 l. fall., per cui il creditore pignoratizio per realizzare il credito avrebbe dovuto seguire le regole dettate da tale norma; ossia avrebbe dovuto insinuare al passivo il credito e, solo dopo l'ammissione al passivo con la prelazione pignoratizia e l'autorizzazione del giudice delegato, avrebbe potuto esigere direttamente il credito dato in garanzia.
            Nel caso, il creditore pignoratizio ha realizzato il credito dopo la dichiarazione di fallimento senza insinuarsi al passivo quale pignoratizio e senza l'autorizzazione del giudice delegato, per cui, da un lato la Compagnia ha mal pagato alla banca in quanto era a conoscenza dell'intervenuto fallimento del debitore che aveva costituito il pegno e che era beneficiario della polizza (ma potrebbe sempre sostenere di aver pagato al creditore che apparentemente sembrava tale) e, dall'altro, la banca ha soddisfatto il suo credito in modo irregolare, con la conseguenza che non figurando nel passivo fallimentare quale pignoratizia, è tenuta a restituire l'importo riscosso (come nel caso del creditore fondiario che riceva in via provvisoria nell'esecuzione individuale il ricavato della vendita dell'immobile ipotecato e poi non partecipi al concorso fallimentare.
            In conclusione, noi chiederemmo alla banca la restituzione di quanto riscosso e alla compagnia assicuratrice di ripagare al fallimento quanto dovuto in forza della polizza (ovviamente questo non può pretendere il doppio pagamento, ma o dall'una o dall'atra) in modo da vedere anche che giustificazione adducono, alla luce delle quali valuterà se agire poi in giudizio.
            Zucchetti Sg srl
            • Alfredo Caputi

              ROMA
              21/02/2020 19:58

              RE: RE: RE: RE: RE: Polizza Vita beneficiaria la società fallita

              Vi ringrazio tantissimo per la sollecitudine e per la puntuale risposta. Avete confermato i miei dubbi e le mie certezze per cui ero propenso a chiedere indietro le somme sia alla Compagnia assicuratrice e sia alla banca, il Vs. prezioso contributo mi determina a proporre al Giudice delegato l'istanza per la nomina di un legale che svolga il recupero di questi 250.000 €.
              Grazie ancora