Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CHIUSURA DELLA PROCEDURA IN PRESENZA DI PASSIVO AMMESSO CON RISERVA

  • Mattia Pedrini

    Bologna
    31/08/2024 15:16

    CHIUSURA DELLA PROCEDURA IN PRESENZA DI PASSIVO AMMESSO CON RISERVA

    Buongiorno,
    alla data di dichiarazione di fallimento era pendente dinnanzi alla CTR un contenzioso tributario avente ad oggetto l'accertamento, in capo alla fallita, di un asserito maggior reddito imponibile relativo al periodo d'imposta 2013. La società - all'epoca in bonis -, ricevuti gli avvisi di accertamento, proponeva, infatti, ricorso dinnanzi alla CTP che accoglieva integralmente i motivi della ricorrente cosicché l'Amministrazione Finanziaria proponeva appello dinnanzi alla CTR. Stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento, il giudizio è stato interrotto ai sensi dell'art. 43, co. 3 L.F. e tempestivamente riassunto dall'Ufficio. Ragioni di mera opportunità economica hanno indotto la Curatela a rimanere contumace giacché il giudizio aveva ad oggetto un'asserita pretesa creditoria che, quand'anche fosse stata interamente confermata per come determinata nell'avviso di accertamento, sarebbe comunque stata destinata - in ragione dell'articolazione del passivo concorsuale e delle ragionevoli prospettive di realizzo dell'attivo - a non ricevere alcuna soddisfazione all'esito del concorso. La CTR, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, accoglie - in parte - i motivi d'appello, ma l'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione, ove la Curatela - per le medesime ragioni già valutate in secondo grado - ritiene opportuno non costituirsi.
    L'Amministrazione finanziaria, nelle more, viene ammessa al passivo della procedura per gli importi portati dall'originario avviso di accertamento notificato alla società, con riserva ai sensi dell'art. 96, co. 2 n. 3 L.F., stante la pendenza del contenzioso tributario.
    Ad oggi, è terminata l'attività liquidatoria e il Fallimento si avvia quindi alla chiusura (previa approvazione del rendiconto ed esecuzione del riparto finale), ma essendo ancora pendente il contezioso dinnanzi alla Corte di Cassazione, non è possibile procedere allo scioglimento della riserva ex art. 113 bis L.F. con cui sono state ammesse le asserite pretese tributarie.
    Fermo restando che è ormai pacifico che l'attivo realizzato all'esito dell'attività liquidatoria non consentirà di soddisfare, neppure in parte, le pretese erariali quand'anche il contenzioso dovesse concludersi con una pronuncia integralmente favorevole all'Ufficio, mi chiedo se sia possibile procedere ad avviare l'iter di chiusura pur in presenza di una pretesa creditoria ancora ammessa con riserva. D'altra parte ritengo inopportuno attendere l'esito del giudizio pendente (per cui non è ancora stata fissata la prima udienza), tanto più poiché del tutto ininfluente per dar corso alle operazioni di ripartizione finale.
    Chiedo quindi conferma sul fatto che - ferma restando l'opportunità di indicare la circostanza nel rendiconto finale - possa procedere ad avviare l'iter di chiusura ignorando, in buona sostanza, la pendenza della "riserva" sull'ammissione dell'indicata pretesa creditoria; in tal caso procederò, quindi, a predisporre il riparto finale senza prevedere alcun accantonamento e, una volta eseguito, domanderò la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 118, co. 1 n. 3 L.F., senza però richiedere che la stessa venga disposta "in pendenza di giudizi" giacché la Procedura non risulta costituita nel contenzioso pendente e, dallo stesso, non dipende alcuna sostanziale determinazione da assumersi nell'ambito del fallimento, se non la - formale e (ormai) superflua - richiesta di scioglimento della riserva.
    Ritenete corretto procedere in tali termini?
    Ringrazio per la preziosa opportunità di confronto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/09/2024 12:48

      RE: CHIUSURA DELLA PROCEDURA IN PRESENZA DI PASSIVO AMMESSO CON RISERVA

      Il comma 2 dell'arty. 117 l. fall. dispone che "Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura".
      Da questa disposizione emerge in modo chiaro che, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza ci è stata condizionata l'ammissione al passivo, il deposito in questione va effettuato quando è presumibile che al creditore interessato possa essere attribuito qualcosa ove l'esito della decisione sia a lui favorevole. Ne segue che, quando l'attivo è tale da escludere che al creditore ammesso con riserva della decisione finale nulla potrà essere attribuito pur in caso di vittoria, il deposito non va eseguito e la procedura fallimentare può essere tranquillamente chiusa; e chiusa in via definitiva in quanto la chiusura provvisoria di cui al comma 2 dell'art. 118 presuppone una lite attiva per il fallimento e non riguarda le vertenze aventi ad oggetto l'accertamento del passivo.
      Zucchetti SG Srli