Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

LEASING IMMOBILIARE TRASLATIVO - IMMOBILE RESTITUITO - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CANONI - RETROCESSIONE QUOTA RI...

  • Diego Moscato

    MILANO
    17/07/2020 17:42

    LEASING IMMOBILIARE TRASLATIVO - IMMOBILE RESTITUITO - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CANONI - RETROCESSIONE QUOTA RICAVATO AL FALLIMENTO

    Buonasera Zucchetti, ho il seguente caso
    Leasing immobiliare concernente capannone iniziato nel 2007 con durata 15 anni con fallimento dichiarato nel 2018.
    Corrispettivo complessivo del contralto € 1.562.100,00 oltre I.V.A., canone anticipato (c.d. maxi canone) di€ 46,720,00 oltre I.V.A; n. 179 canoni mensili dell'importo di € 8.470,00 oltre I.V.A. ciascuno, prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto€ 13.372,49 oltre I.V.A.
    Contratto sciolto ex art. 72 con autorizzazione del GD ad inizio fallimento.
    Il Leasing consegue la restituzione del capannone tramite domanda di rivendica nei termini.
    Successivamente deposita una super-tardiva con la quale richiede il pagamento dell'intero credito indicato come segue: rate insolute per € 68.000 circa e rate a scadere per € 690.000 circa (totale circa 760.000 compresi gli accessori).
    Il Curatore chiede il rigetto ex art. 101 u.c., imputabilità del ritardo, ed eccepisce in subordine la già avvenuta insinuazione con la suddetta rivendica (ne bis in idem).
    In verifica il Leasing ritira la domanda.
    Il perito del Leasing ha attribuito al capannone un valore pari a € 715.000
    Non essendoci allo stato alcun credito del Leasing ammesso al passivo del Fallimento, è possibile richiedere la retrocessione di almeno parte del ricavato riveniente dalla vendita del capannone? In tal caso, in quale misura e in che modo?
    Grazie in anticipo, cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2020 19:59

      RE: LEASING IMMOBILIARE TRASLATIVO - IMMOBILE RESTITUITO - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CANONI - RETROCESSIONE QUOTA RICAVATO AL FALLIMENTO

      Bisogna preliminarmente stabilire che linea seguire tra due indirizzi giacchè non esite una uniformità di vedute nel sistema di determinazione del credito della società di leasing in caso di fallimento del l'utilizzatore.
      Invero, Cass. 10/07/2019, n.18543 ha statuito che, ai sensi dell'art. 72quater l.fall., "in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione".
      Questa soluzione, per la verità isolata, contrasta con la prevalente giurisprudenza, per la quale "In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di "leasing", in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore, il concedente, per i canoni scaduti alla data della sentenza dichiarativa, può insinuarsi al passivo, essendo il credito sorto anteriormente al concorso. Per il capitale corrispondente ai crediti non ancora scaduti a tale data, invece, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale di insinuarsi al passivo in via tardiva per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla vendita, dovendosi ritenere che l'espressione "credito residuo in linea capitale" utilizzata dall'art.72 quater l. fall. non possa che riferirsi ai crediti ancora a scadere" (Cass. 04/02/2019, n.3200; conf. Cass. 13/09/2017, n.21213; Cass. n. 15701 del 2011; Cass. n. 4862 del 2010, e da ult. Trib. Milano 27/01/2020, n.737).
      A nostro avviso questo secondo orientamento è da preferire perché il credito vantato dal concedente si specifica in due segmenti. Il primo relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento (rappresentato dai canoni scaduti e non pagati) ed il secondo relativo ad una somma indeterminata, variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene (rappresentato dalla differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche negativa). Appare, quindi, evidente che - per il primo segmento di credito - il concedente è legittimato ad insinuarsi ordinariamente al passivo e ad essere soddisfatto in sede fallimentare, indipendentemente dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre l'ulteriore ed eventuale segmento di credito potrà essere insinuato solo a latere della collocazione stessa, da cui strettamente dipende (cfr. Cass. n. 21213/2017 cit.)
      Applicando questo secondo criterio- che distingue il credito antecedente al fallimento e quello per rate successive al fallimento e fa leva più che sul valore di stima su quello concreto di allocazione- ne discende:
      a- il credito per € 68.000. Questo poteva essere insinuato tempestivamente per cui se lo facesse ora (avendo ritirato la domanda di insinuazione prima della decisione del giudice non vi è stata una pronuncia sul punto) si esporrebbe alla facile eccezione di inammissibilità per mancanza di prova della non imputabilità del ritardo, per cui questa parte di credito non va considerata nel conteggio.
      b-il residuo credito di € 690.000 circa, per rate a scadere, andrebbe in primo luogo decurtato degli interessi inclusi nelle rate e poi per stabilire se esiste un credito o un debito della società di leasing si deve raffrontare l'importo così calcolato con il prezzo della vendita o altra forma definitiva di allocazione del bene, o, in mancanza con il valore di perizia. Se quest'ultimo è inferiore all'importo ancora dovuto, la società potrebbe insinuare il credito per la differenza a suo vantaggio (salvo a valutare se il ritardo sia incolpevole in relazione al momento in cui questo credito poteva essere fatto valere); se invece la differenza è a favore del fallimento (come è probabile visto che la società non si è insinuata), il curatore può chiederne il pagamento, prima in via amichevole e, in caso di resistenza, in via giudiziaria.
      Zucchetti SG srl
      • Diego Moscato

        MILANO
        21/07/2020 19:55

        RE: RE: LEASING IMMOBILIARE TRASLATIVO - IMMOBILE RESTITUITO - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CANONI - RETROCESSIONE QUOTA RICAVATO AL FALLIMENTO

        grazie!