Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

SPESE DEL CREDITORE ANTE FALLIMENTO PER PROCEDIMENTO EX ART. 492 BIS C.P.C.

  • Andrea Sabatini

    REGGIO EMILIA (RE)
    16/11/2020 11:15

    SPESE DEL CREDITORE ANTE FALLIMENTO PER PROCEDIMENTO EX ART. 492 BIS C.P.C.

    Buongiorno,

    chiedo cortesemente se le spese (legali e borsuali) che il creditore ha affrontato, tramite difesa tecnica, per instaurare la fase di ricerca dei beni utilmente pignorabili, ex art. 492 bis c.p.c., siano ammissibili, in chirografo, al passivo del fallimento intervenuto successivamente, unitamente alle spese (compensi professionali e spese borsuali) di precetto su cambiali protestate, ed alle spese di un precedente pignoramento mobiliare risultato infruttuoso.
    Preciso che, nel caso che pongo, il creditore ha dimostrato di aver sostenuto, mediante produzione documentale, l'esborso di tutte queste spese, la cui ammissione è stata richiesta in via chirografaria (ho rinvenuto in precedenti discussioni la Vs. poszione favorevole circa l'ammissione al chirografo delle spese legali e borsuali dell'atto di precetto, ecludendosi ovviamente il privilegio ex artt. 2755-2770 c.c., giacché non considerabili quali spese dell'esecuzione).
    La curatela ne propone invece l'esclusione, ritenendo non opponibili al fallimento le spese del precetto e dell'esecuzione forzata negativa.
    Ringrazio sin d'ora per un Vs. gentile chiarimento.
    Cordiali saluti.
    Andrea Sabatini (RE)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2020 20:03

      RE: SPESE DEL CREDITORE ANTE FALLIMENTO PER PROCEDIMENTO EX ART. 492 BIS C.P.C.

      Confermiamo quanto in altre occasioni detto, come da lei ricordato, e cioè che le spese del precetto e comunque anteriori al pignoramento, non godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., ma vanno riconosciute in chirografo.
      La ragione dell'ammissione si trova nell'art. 95 cpc, per il quale, 'le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile'. Questa norma è stata sempre interpretata nel senso che mentre le spese del giudizio di cognizione sono basate sul principio della soccombenza, nel processo esecutivo la regola generale è quella per cui le spese sostenute dal creditore procedente o intervenuto debbono restare a carico dell'esecutato, in quanto soggetto al procedimento che ha cagionato. Ora è indubbio che le spese per il precetto, così come quelle per la ricerca telematica dei beni da pignorare, benchè non facenti strettamente parte del giudizio esecutivo, che inizia con il pignoramento. (art. 491 cpc), siano atti strumentali al pignoramento stesso non potendo questo essere eseguito in mancanza del precetto o in mancanza della individuazione dei beni da pignorare.
      L'esclusione del privilegio si spiega con la dizione degli artt. 2755 e 2770 c.c. che concedono il privilegio ai crediti per spese di giustizia per l'espropriazione, che, appunto inizia con il pignoramento.
      Di conseguenza le spese sostenute per attività strumentali il pignoramento non godono del privilegio di cui alle citate norme, perché antecedenti al pignoramento, ma devono essere rimborsate perché sostenute dal creditore per realizzare il proprio diritto al pagamento.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Sabatini

        REGGIO EMILIA (RE)
        17/11/2020 09:09

        RE: RE: SPESE DEL CREDITORE ANTE FALLIMENTO PER PROCEDIMENTO EX ART. 492 BIS C.P.C.

        Vi ringrazio per il tempestivo riscontro.
        Vi chiedo altresì se abbiate qualche pronuncia significativa da segnalare circa la confermata ammissibilità in chirografo delle spese di precetto e di quelle strumentali al pignoramento.
        Ringrazio nuovamente ed invio cordiali saluti.
        Andrea Sabatini
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/11/2020 19:28

          RE: RE: RE: SPESE DEL CREDITORE ANTE FALLIMENTO PER PROCEDIMENTO EX ART. 492 BIS C.P.C.

          La giurisprudenza è scarsa in proposito perché la normativa in materia è abbastanza chiara nel prevedere, come abbiamo detto, il privilegio solo per le spese dal pignoramento in poi, con esclusione, quindi, del privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c., per quelle precedenti. Data la recente introduzione dell'art. 492bis cps (risalente al 2014) qualche precedente espresso si trova per il precetto, come, ad esempio, Trib. Torino, 10/07/2002 che, appunto, ha statuito che "Il credito per le spese dell'atto di precetto non è assistito dal privilegio previsto dall'art. 2755 c.c., non rientrando tale atto fra quelli conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori".
          Quanto al riconoscimento di dette spese, seppur senza il privilegio, e quindi in chirografo, esso discende, come abbiamo detto dall'art. 95 cpc, la cui ratio è stata così precisata dalla S. Corte (Cass. 5.10.2018, n. 2457): "Questa disposizione è collocata nel capo 4^, del titolo 3, del libro primo del codice di rito civile, al pari, in particolare, dell'art. 91 c.p.c., che regola il principio di soccombenza, e diversamente dalle norme rinvenibili, al medesimo riguardo, negli artt. 611 e 614 c.p.c., con riferimento alle esecuzioni per consegna o rilascio ovvero degli obblighi di fare e non fare, situate rispettivamente nei titoli 3 e 4 del libro terzo dedicato al processo di esecuzione. Più in passato che attualmente, negli studi è stato discusso se la disposizione contenuta nell'art. 95 c.p.c., possa considerarsi applicazione del criterio generale della soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c., o se, invece, l'esito obbligato del processo di esecuzione escluda la possibilità di configurare un soccombente in senso proprio. Progressivamente, la prevalente anche se non costante e unanime dottrina appare orientata nel senso che il principio della soccombenza è formulato con riguardo al giudizio di cognizione, vuoi quale declinazione dell'accertamento del diritto, vuoi, in chiave più strettamente procedimentale, quale conseguenza della violazione del regime morfologico o gestorio del processo. Questi studi concludono, perciò, che la regola generale propria del processo esecutivo è quella per cui le spese sostenute dal creditore procedente o intervenuto debbono restare a carico dell'esecutato, in quanto soggetto al procedimento che ha cagionato. Nella giurisprudenza di legittimità di questa Corte può dirsi costante l'affermazione per cui nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione (cfr. da Cass., 28/11/1958, n. 3800, a Cass., 11/10/1994, n. 789, Cass., 08/05/1998, n. 4653, e Cass., 30/06/2011, n. 14504). Nel primo caso, infatti, la statuizione accede alla verifica processuale della fondatezza della posizione sostanziale quale oggettivamente e soggettivamente pretesa; nel secondo caso, solo in termini descrittivi può parlarsi di soggetto che soccombe rispetto all'azione esecutiva esercitata, mentre, in chiave propriamente ricostruttiva, risulta evidente che la parte subisce l'azione rimanendo incerta solo l'integrale soddisfazione del titolare di quella, ma non la fondatezza della posizione sostanziale sottesa. In altre parole, è vero che il processo esecutivo concreta l'accoglimento di una domanda attraverso un provvedimento giurisdizionale, ma è anche vero che rispetto a quella domanda non vi è compiuta ed effettiva dialettica processuale, ma solo soggezione, al netto di eccezioni come l'esercizio del diritto alla "mera" conversione del pignoramento che confermano "a contrario" quanto appena rilevato; e salvi i giudizi di opposizione che innescano una posizione realmente avversativa alla pretesa in parola ma che, non a caso, sono connessi e però distinti giudizi di cognizione".
          Come vede sono gli stessi principi che noi avevamo posto a fondamento della nostra risposta precedente.
          Zucchetti Sg srl