Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione e giudizio pendente

  • Mario Tappino

    genova
    14/10/2024 22:21

    insinuazione e giudizio pendente

    Buongiorno
    in relazione alla liquidazione giudiziale di un impresa edile, mi sono pone la seguente questione, su cui mi servirebbe il vostro parere.
    Prima del fallimento era pendente un giudizio promosso da un committente per far accertare il proprio credito nascente da un appalto per vizi sulle opere eseguite e penale per il ritardo; nel giudizio la società poi fallita aveva proposto domanda riconvenzionale per far accertare il proprio controcredito per l'eccedenza tra valore delle opere eseguite e corrispettivo ricevuto.
    prima dell'ammissione delle prove il giudizio viene interrotto e, in base al parere del legale che seguiva l'impresa, sono intenzionato a farlo riassumere per l'accertamento del controcredito fatto valere verso il committente.
    Nel frattempo, però, il committente si è insinuato al passivo per il proprio credito ed entro breve devo depositare il progetto di stato passivo prima della riassunzione del giudizio di merito.
    a questo punto, però, si prospettano in teoria 3 soluzioni:
    1) escludo il credito e lui fa opposizione? però così costringo il creditore a fare opposizione e di conseguenza si dilatano i potenziali costi della procedura?
    2) ammetto il credito con riserva in attesa dell'esito del giudizio di merito? però la riserva potrebbe essere ritenuta inammissibile, non rientrando nelle ipotesi tassative di cui all'art. 204 comma 2 lett. c (come alcuni ritenevano nella vigenza dell' art 96 comma 2 LF);
    3) ammetto il credito interamente, fatta salva la compensazione con l'eventuale credito che verrà accertato nel giudizio di merito? mi sembra rischioso, perché non so se poi sarebbe possibile la compensazione
    Grazie per la cortese risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/10/2024 20:17

      RE: insinuazione e giudizio pendente

      A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'impresa edile appaltatrice, il committente che aveva agito in giudizio per far accertare il proprio credito per vizi sulle opere eseguite e penale per il ritardo non poteva fare altro, dopo l'interruzione del processo, che presentare domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale per far valere il proprio credito nel concorso aperto in virtù del principio di esclusività dell'accertamento del passivo. Nel procedimento di accertamento del passivo il curatore non può riproporre la domanda riconvenzionale che l'impresa aveva formulato nel giudizio di cognizione ordinario, dato che il procedimento di accertamento del passivo ha lo scopo di accertare i crediti che possono partecipare al concorso e non i crediti dell'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale verso terzi; pertanto, la curatela, se intende continuare a chiedere il pagamento del credito per i lavori eseguiti, deve riassumere il giudizio ordinario, che può continuare a questo solo fine.
      Questo il quadro generale, ma venendo ora più specificatamente alla sua domanda di come comportarsi sulla domanda presentata, la risposta non può essere unica, perché la soluzione dipende principalmente dalla fondatezza o meno che lei riconosce alle ragioni del committente, per cui vanno prospettate due soluzioni:
      a-se lei ritiene che la domanda del committente sia fondata (o nei limiti in cui sia fondata), può opporre in compensazione il proprio credito per il compenso per le opere eseguite, dato che la compensazione fino al limite massimo del credito insinuato è ammissibile nel giudizio di verifica in quanto è una eccezione che tende a paralizzare la domanda proposta; se, effettuata la compensazione residua ancora un credito dell'impresa, potrà continuare il giudizio ordinario per chiederne il pagamento;
      b- se non ritiene fondate le pretese del committente, non può opporre il suo credito in compensazione e pertanto dovrà respingere la domanda in quanto il credito vantato non è documentato e proseguirà la causa ordinaria per ottenere il pagamento delle opere eseguite. Il committente farà opposizione e, a questo punto, si avranno due giudizi di cognizione- quello fallimentare camerale e quello ordinario- che hanno ad oggetto fini diversi ma richiedono accertamenti comuni, e il problema sarà risolto dalle regole sulla sospensione di un processo rispetto all'altro; quasi certamente, la sospensione riguarderà il processo ordinario, perché l'accertamento della corretta esecuzione dei lavori è oggetto del giudizio esclusivo di accertamento del passivo e si riflette anche sul pagamento del predito dell'impresa, azionato ora dalla curatela.
      Non è possibile una ammissione con riserva perché, come lei stesso ha riconosciuto, la fattispecie in esame non rientra tra quelle previste dalla legge di ammissioni riservate e una riserva atipica si avrebbe come non apposta. Né può ammettere il credito con riserva di effettuare la compensazione, sia perché anche questa sarebbe una riserva atipica, sia perché la compensazione va eccepita al momento dell'ammissione per ridurre il credito insinuato, sia perché, in tal modo, riconoscerebbe il credito della controparte per intero come fondato.
      Zucchetti SG srl