Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese legali insinuate in via prededucibile

  • Andrea Merlo

    Milano
    27/05/2020 17:00

    spese legali insinuate in via prededucibile

    prima del fallimento, la società poi fallita ottiene decreto ingiuntivo verso un'impresa debitrice, che presenta opposizione a decreto ingiuntivo, in cui si costituisce l'opposta.
    Il giudizio si interrompe per il fallimento dell'opposta e viene riassunto nei confronti del Fallimento.
    Seguono contatti informali tra il curatore e il legale dell'opponente, in cui il curatore fa presente di non avere intenzione di coltivare il decreto ingiuntivo in quanto malamente ottenuto, e altresì che non intende coltivare il credito verso l'opponente perchè dissestata.
    Il problema sembra risolto. Sennonchè il legale dell'opponente - al solo scopo di distrarre le spese a suo favore essendo la sua cliente dissestata - prosegue il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del Fallimento alle spese legali in suo favore, che ora insinua al passivo in prededuzione.
    Il quesito verte dunque sul credito in questione, se sia da ammettere e, in caso positivo, in che grado.
    Da un lato, il decreto ingiuntivo non è stato formalmente rinunciato nelle more del giudizio dal Fallimento (per un disguido di notifica di un atto stragiudiziale di rinuncia, che qui non serve commentare), e questo "obbligava" l'opponente a coltivare il giudizio per evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
    Dall'altro lato, la coltivazione dell'opposizione era puramente strumentale per gli specifici interessi parcellari del legale, che era ben consapevole del dissesto conclamato della propria assistita, come dichiarato nei contatti avuti con il curatore.
    Il Fallimento, dal canto suo, non è tenuto a coltivare iniziative legali non aventi uno scopo utile per la procedura, nè a ciò egli può essere tenuto solo per evitare il riconoscimento alla controparte di un credito per spese legali, essendo l'accertamento di un credito verso il Fallimento soggetto alle regole del concorso ex artt. 93 e segg. LF.
    Pertanto, ad avviso dello scrivente, il credito dev'essere escluso, ancorchè portato da una sentenza di condanna di un tribunale, in quanto non opponibile alla procedura, e semmai alla società fallita quando tornata "in bonis".
    In ogni caso, quand'anche dovesse essere ritenuto opponibile, esso andrebbe ammesso al chirografo e non in prededuzione, in quanto esso trae origine da una vicenda ben anteriore al fallimento e sfugge ai canoni che, secondo il generale assetto interpretativo dell'art. 111, co.2 LF, consentono di configurarlo come prededucibile.
    Sarei molto grato di una valutazione in proposito.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/05/2020 18:59

      RE: spese legali insinuate in via prededucibile

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua ricostruzione.
      Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato riassunto nei confronti del curatore, dopo l'interruzione dovuta al fallimento dell'ingiungente, ed è continuato fino alla sentenza, senza che la curatela rinunciasse al decreto, sicchè, indipendentemente dalle ragioni per cui si è arrivati alla sentenza, sta di fatto che questa è stata emessa con condanna del fallimento al pagamento delle spese e, se ben capiamo, con distrazione in favore del legale della controparte. Non vediamo, quindi, come tale sentenza possa dirsi inopponibile al fallimento.
      La fonte del credito è nella sentenza conclusiva di un processo svoltosi nei confronti del fallimento soccombente, per cui il credito in questione è da considerare prededucibile; nell'ambito delle prededuzioni-ove l'attivo non sia sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni- il credito ha collocazione chirografaria.
      Zucchetti SG srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      28/09/2020 12:48

      RE: spese legali insinuate in via prededucibile

      la pf appellante principale , insieme a terzi chiamati in causa(garanti) è risultata soccombente in procedimento intrapreso,
      è stata disposta condanna degli appellanti, in solido, al rimborso delle spese determinate +oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;+ importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13.
      Vi chiedo se
      -in presenza di attivo la procedura(appellante principale) deve farsi carico di tali spese, è necessario attendere che i legali della parte vincitrice facciano richiesta insinuandosi nell'attivo? la condanna per il costo contributo unificato deve essere inserita in prededuzione ?
      dopo il pagamento c'è un rivalsa della procedura nei confronti dei terzi condannati in solido
      -In presenza di insussistenza attivo qual è la prassi ?sono i terzi a rispondere direttamente?


      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/09/2020 20:25

        RE: RE: spese legali insinuate in via prededucibile

        La condanna di più convenuti in solido comporta che il creditore vittorioso possa rivolgersi a ciascuno dei debitori chiedendo il pagamento dell'intero; il pagamento da parte di uno libera tutti gli altri condebitori verso l'esterno, ma il solvens può rivalersi nei confronti dei condebitori per la parte pagata in più oltre la propria quota.
        Se tra i più condebitori, uno è stato dichiarato fallito, il creditore probabilmente si rivolgerà agli altri per ottenere il pagamento, specie se il fallimento non ha attivo. Ad ogni modo sia il creditore principale, sia il solvens condebitore che agisce in rivalsa, verso il fallimento deve chiedere il pagamento del credito che, come detto altre volte, trova la sua fonte nel fatto storico che ha determinato il credito e non, come pure si è ritenuto, nella sentenza che dispone la condanna, per cui questa qualifica riguarderebbe tutte kle voci che lo compongono.
        Questo significa che il credito per spese non ha natura prededucibile, ma concorsuale, per cui chi ne chiede il pagamento deve procedere alla insinuazione al passivo. Qualora si ritenesse il credito prededucibile, il creditore dovrebbe comunque chiedere il pagamento e a fronte della contestazione del curatore, dovrebbe poi procedere all'insinuazione, giusto il disposto dell'art. 111 bis l. fall.
        Zucchetti SG srl
        • Silvia Pecora Polese

          Salerno
          29/09/2020 10:24

          RE: RE: RE: spese legali insinuate in via prededucibile


          Vi ringrazio per la risposta
          come specificato il procedimento di opposizione di primo grado è stato assunto dalla procedura che in sentenza è stata condannata alle spese in solido con gli altri convenuti(garanti) .
          Nella vostra risposta dettagliate che
          -"il credito trova la sua fonte nel fatto storico che ha determinato il credito e non, come pure si è ritenuto, nella sentenza che dispone la condanna, per cui questa qualifica riguarderebbe tutte le voci che lo compongono.Questo significa che il credito per spese non ha natura prededucibile, ma concorsuale, per cui chi ne chiede il pagamento deve procedere alla insinuazione al passivo."

          Nella vostra risposta al quesito principale dettagliate che

          -" La fonte del credito è nella sentenza conclusiva di un processo svoltosi nei confronti del fallimento soccombente, per cui il credito in questione è da considerare prededucibile; nell'ambito delle prededuzioni-ove l'attivo non sia sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni- il credito ha collocazione chirografaria"

          Chiedo maggiori spiegazioni su come collocare il credito derivante da sentenza in presenza di attivo, e se è necessaria la richiesta di insinuazione della parte oppure fa fede la sentenza

          grazie
          spp
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            29/09/2020 17:46

            RE: RE: RE: RE: spese legali insinuate in via prededucibile

            Nell'ultima risposta, come noterà, abbiamo scritto che "-"il credito trova la sua fonte nel fatto storico che ha determinato il credito e non, come pure si è ritenuto, nella sentenza..", ossia abbiamo, pur nella sinteticità della risposta dato atto che esisto due interpretazioni. Noi, se scorre le risposte sul Forum, troverà che abbiamo sostenuto in passato la tesi della prededucibilità delle spese e che solo di recente stiamo rivedendo questo orientamento alla luce di alcune decisioni dei giudici di merito (Trib. Venezia 4 agosto 2017 n. 1867; Trib. Reggio Emilia, 06 febbraio 2013) che hanno utilizzato l'argomento secondo cui, se è vero che il credito per spese è statuito ed originato dalla sentenza definitoria del giudizio, la "causa" dello stesso credito è invero anteriore al deposito del ricorso per concordato preventivo (in entrambi i casi si trattava di concordato) da parte del debitore in quanto direttamente connesso con il credito oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale Veneziano ha in proposito ricordato come la Cassazione abbia più volte ribadito che nel concetto di causa deve essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito "al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore" (Cass. n. 16737/2007; Cass. n. 24427/2008; Cass. n. 578/2007).
            Queste considerazioni ci hanno indotto a cambiare opinione sul punto, adeguandoci a questo indirizzo; avremmo dovuto esplicitare questo passaggio nell'ultima risposta.
            Zucchetti SG srl