Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

IVA su parcelle professionisti per attività svolta durante il concordato preventivo precedente a dichiarazione di fallim...

  • Mario Tucci

    Venezia
    05/11/2022 13:42

    IVA su parcelle professionisti per attività svolta durante il concordato preventivo precedente a dichiarazione di fallimento

    Buongiorno
    ho letto la consulenza giuridica n. 909-9/2019 resa dalla Direzione Regionale Emilia Romagna dell'AdE in favore dell'ODCEC di Modena che conclude nel seguente modo
    "In definitiva, a parere di questa Direzione, i crediti erariali (nella fattispecie un credito IVA) maturati da una società sottoposta a concordato preventivo (in continuità o con cessione dei beni) in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato, possono essere utilizzati in compensazione (nella fattispecie in dichiarazione) di debiti sorti successivamente alla stessa data anche in presenza di carichi erariali iscritti a ruolo, scaduti, d'ammontare superiore a Euro 1.500,00 e sorti anteriormente alla
    pubblicazione della domanda di concordato".
    Quale curatore di società fallita dopo la revoca per inadempimento della procedura di concordato preventivo devo predisporre il riparto in prededuzione al 100% in favore di alcuni professionisti ammessi al passivo ex art 111 bis l.f. per attività svolta durante il concordato preventivo precedente appunto alla dichiarazione di fallimento.
    Volevo sapere se a Vostro avviso, e a seguito dell'esame della consulenza giuridica sopra indicata (che vorrei allegare), la procedura fallimentare può utilizzare in compensazione con altri tributi il credito per IVA che emergerà in favore della procedura esposta nelle parcelle che detti professionisti emetteranno a seguito del riparto.
    Grazie
    Mario Tucci
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/11/2022 21:25

      RE: IVA su parcelle professionisti per attività svolta durante il concordato preventivo precedente a dichiarazione di fallimento

      Il principio esposto nella consulenza citata nel quesito era stato affermato già dalla Circolare dell'IRDCEC n. 23/2011, e ci risulta sia oramai pacifico anche nella prassi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

      Le prestazioni dei professionisti che hanno operato nell'ambito della procedura concordataria, ovvero la "causa genetica" delle fatture che verranno ricevute ora dalla procedura fallimentare, si riferiscono al periodo concorsuale (concordatario prima, fallimentare poi, per consecutio) pertanto l'IVA che esse esporranno sarà sicuramente IVA endoconcorsuale, compensabile con debiti parimenti endoconcorsjuali (p.es. la ritenuta d'acconto sulle medesime fatture), indipendentemente dall'esistenza o meno di debiti erariali ante procedura.