Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

contratti di subappalto - richiesta prededuzione

  • Luigi Barbieri

    Padova
    20/06/2018 20:23

    contratti di subappalto - richiesta prededuzione

    Gentili Signori,
    prima che venisse dichiarato il fallimento, la società ora fallita aveva stipulato dei contratti di subappalto con ditte terze.
    In data successiva al fallimento il subappaltatore ha emesso fattura per ottenere le ritenute a garanzia già trattenute dall'ente pubblico appaltante.
    In sede di riconoscimento del credito il subappaltatore chiede sia l'ammissione delle ritenute di cui sopra sia l'ammissione delle fatture emesse per lavori eseguiti ante fallimento.
    Entrambe le richieste in prededuzione.
    Ritenete corrette entrambe le richieste?
    In attesa, ringrazio sin d'ora ed invio i miei migliori saluti
    Luigi Barbieri
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/06/2018 20:15

      RE: contratti di subappalto - richiesta prededuzione

      Secondo Cass. 16/02/2016, n. 3003, "ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 R.D. n. 267 del 1942, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio". Questo principio è ripreso, pari pari, da Cass. n. 3402 del 2012 che, sulla base dello stesso aveva ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentante tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi dell'art. 118 , co. 3 dlgs n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore.
      La Corte del 2016, nel riprendere questo principio ammonisce che lo stesso non va inteso nel senso che un tal credito vada ammesso, sempre e comunque, in prededuzione (finendo per dar luogo ad una sorta di innominato privilegio) e ciò anche se la massa dei creditori non tragga alcuna concreta soddisfazione dall'esecuzione di quel pagamento (per il minor o nullo o incerto introito che a quel pagamento consegua). Al contrario, l'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente-P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito.
      A questo principio deve ispirarsi anche lei nel valutare il riconoscimento delle prededucibilità ai crediti del sub appaltatore.
      Zucchetti SG srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        24/11/2020 10:36

        RE: RE: contratti di subappalto - richiesta prededuzione

        Buongiorno,
        in merito alla prededuzione del credito vantato dal subappaltatore segnalo Cassazione civile sezioni unite - 02.03.2020, n. 5685 secondo la quale il meccanismo che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore in attesa delle fatture di quelli effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito alla sola ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis. Tale meccanismo non può quindi essere applicato al caso in cui il contratto di appalto si sciolga in ragione della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, giacché in questa ipotesi il subappaltatore diviene un creditore concorsuale dell'appaltatore, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/11/2020 19:44

          RE: RE: RE: contratti di subappalto - richiesta prededuzione

          La ringraziamo per aver riportato nelle varie discussioni ove si accennava al precedente orientamento in materia, la nuova interpretazione data da Cass. sez. un. 02/03/2020 n. 5685, che avevamo segnalato nella risposta data a lei in data 16.11.2020.
          Zucchetti SG srl