Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

curatela con domanda giudiziale trascritta sul bene deve insinuarsi al passivo?

  • Elena Pompeo

    Salerno
    13/07/2020 13:42

    curatela con domanda giudiziale trascritta sul bene deve insinuarsi al passivo?

    Salve. Solo il Curatore di una procedura che ha incardinato una azione revocatoria contro una società in bonis con trascrizione della domanda giudiziaria e vittoria del primo grado. Allo stato pende appello e la società contro la quale ho agito per la revocatoria è fallita. Inizialmente con il curatore si stava paventando l'ipotesi di una vendita congiunta del bene con percentuale da dividere ma nel giudizio di appello si è costituita una società (un venditore/acquirente a catena) che ha promosso appello incidentale e non vuole abbandonare il giudizio. ll Curatore mi ha comunicato che la mia Curatela deve insinuarsi al passivo del suo fallimento per richiedere il ricavato della vendita come se fossi una specie di creditore ipotecario (sono un creditore con domanda giudiziale trascritta allo stato sub judice). Ma è corretto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/07/2020 20:24

      RE: curatela con domanda giudiziale trascritta sul bene deve insinuarsi al passivo?

      No. Il curatore del fallimento convenuto si è chiaramente ispirato alla recentissima Cass. sez. un. 24/06/2020, n. 12476, ma evidentemente non ha esaminato a fondo detta decisione. Il sistema consigliato dal suo contraddittore è, infatti, corretto ove l'azione revocatoria fosse stata iniziata dal suo fallimento dopo la dichiarazione di fallimento del convenuto acquirente del bene il cui contratto di vendita si cerca di dichiarare inefficace. E' questo che hanno detto le sez. unite con una elaborata sentenza, sintetizzabile, per quanto qui interessa nei seguenti due principi:
      "a-ove l'azione revocatoria costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdotta prima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poichè si tratta giustappunto di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente;
      b- in questo caso i creditori dell'alienante (e per essi il curatore fallimentare ove l'alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva".
      Nel suo caso, l'azione revocatoria è stata iniziata prima del fallimento del convenuto, che è intervenuto in corso di causa, ed anche la relativa domanda giudiziale è stata trascritta prima di tale fallimento, il che significa che non viene leso il principio di cristallizzazione in quanto la sentenza favorevole retroagisce alla data della domanda trascritta, ossia in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento.
      Concetto ribadito espressamente anche nella citata sentenza delle sez. unite, lì dove esse, dopo aver spiegato che il positivo esercizio dell'azione revocatoria iniziata dopo il fallimento del convenuto "finirebbe col sottrarre il bene che ne costituisce oggetto alla garanzia dei creditori del fallimento dell'acquirente sulla base di un atto (la sentenza) successivo a tale fallimento; atto-sentenza che, in nome del principio per cui la durata del processo non può pregiudicare chi ha ragione, retroagisce, quoad effectum, alla data della domanda, essa pure successiva al fallimento", aggiunge: "effetti di tal genere sono postulabili - nei casi previsti dalla legge - solo dinanzi a domande trascritte prima della sentenza dichiarativa (l. fall., art. 45); quando invece la domanda è successiva al fallimento dell'acquirente, quel che unicamente rileva è questo: che l'azione revocatoria, ove accolta, finirebbe per recuperare il bene che ne costituisce oggetto alla garanzia patrimoniale del solo creditore dell'alienante (ovvero, secondo il caso, del di lui ceto creditorio) e quindi, specularmente, finirebbe per determinare la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell'acquirente - sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento di costui, e con efficacia postuma rispetto a essa".
      In sostanza riteniamo che la causa per revocatoria possa, nella specie, continuare. Seil suo fallimento uscirà definitivamente vincitore (anche nei confronti dei terzi subacquirenti, la cui posizione processuale e sostanziale non conosciamo) allora potrà proporre una domanda di restituzione nel fallimento del convenuto per ottenere la disponibilità del bene da liquidare a favore dei creditori del suo fallimento e, solo ove il recupero del bene oggetto del contratto dichiarato inefficace sarà impossibile, potrà insinuare il credito per il tantundem.
      Zucchetti SG srl