Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

DEBITO PER TARI NELL'ANNO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

  • Michele Costanza

    Chieti
    08/11/2024 12:52

    DEBITO PER TARI NELL'ANNO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

    Buongiorno.

    Chiedo ai vs. esperti la conferma (o meno) del fatto che la Tassa rifiuti, per l'anno in cui è stata emessa la Sentenza di fallimento, sia dovuta pro-rata temporis, cioè dalla data della predetta Sentenza fino alla fine dell'anno solare.
    Ciò in quanto l'ufficio tributi del Comune sostiene che l'imposta non sarebbe divisibile per tale anno e pertanto sarebbe dovuta dalla Procedura (si ripete, per l'anno del fallimento) nel suo intero ammontare.
    A me pare invece che solo la quota maturata a partire dalla data della Sentenza (più esattemente, a partire dal mese della dichiarazione di fallimento, o dal mese solare successivo, a seconda che la data Sentenza sia entro il 15 del mese o successiva), costituisca credito prededucibile ex art. 111-bis l.f., mentre per la quota pregressa il Comune dovrebbe (o avrebbe dovuto) presentare domanda di insinuazione al passivo, al pari delle eventuali Tari dovute per i periodi d'imposta precedenti.
    Grato per il supporto, cordiali saluti.
    Michele Costanza
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/11/2024 19:10

      RE: DEBITO PER TARI NELL'ANNO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

      L'art. 36, primo comma secondo periodo, del regolamento TARI del Comune di Chieti (come, ci risulta, per la quasi totalità degli altri Comuni), stabilisce che "Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo".

      Ci stupisce che il Comune non conosca il proprio Regolamento ...
      • Michele Costanza

        Chieti
        11/11/2024 10:08

        RE: RE: DEBITO PER TARI NELL'ANNO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

        Gentili colleghi, nel ringraziarvi per la pronta risposta, in realtà non ho specificato che il Comune interessato è quello di Canosa Sannita (Ch), ove erano ubicati gli immili in procedura, il cui Regolamento Tari, all'art. 9, prevede sostanzialmente da voi segnalato e, segnatamente, che:
        "1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
        2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata."

        Confermate, pertanto, che, a vostro avviso, per l'anno in cui è stato dichiarato il fallimento, l'imposta è dovuta dalla Procedura solo per la porzione di anno decorrente da tale data e fino al 31.12 e non per l'interno anno solare, come (erroneamente) preteso dagli uffici comunali ?
        Cordiali saluti e di nouvo grazie.
        Michele Costanza
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          12/11/2024 18:15

          RE: RE: RE: DEBITO PER TARI NELL'ANNO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

          Come abbiamo già scritto, non vediamo altra possibile applicazione del regolamento comunale.