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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazioni - apertura di credito con garanzia ipotecaria fondiaria
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Osvaldo Angeretti
MILANO21/03/2014 14:50Insinuazioni - apertura di credito con garanzia ipotecaria fondiaria
Sottopongo il seguente quesito:
Un istituto di credito concede nel fabbraio 2009 un finanziamento sotto forma di apertura di credito per euro 3.000.000 utilizzabili su un conto corrente ed iscrivendo ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà della società fallita per euro 6.000.000. Il 1° giugno 2013 il saldo del conto corrente di euro 3.700.000 viene girato a sofferenza.
Nel dicembre 2011 l'istituto bancario concede un secondo finanziamento sotto forma di apertura di credito fino alla concorrenza di euro 300.000 utilizzabili su un secondo conto corrente ed iscrivendo ipoteca volontaria sempre sullo stesso immobile di proprietà della fallita per euro 600.000. Anche il saldo di questo conto corrente ammontante ad euro 380.000 viene girato a sofferenza in data 1° giugno 2013.
L'istituto di credito chiede l'ammissione al passivo in via ipotecaria per gli importi di euro 3.700.000 (ipotecaria fondiaria) ed euro 380.000 (ipotecaria); chiede, inoltre, gli interessi moratori in via ipotecaria dal 1° giugno 2013 sino alla distribuzione del ricavo.
IL fallimento è stato dichiarato il 15/11/2013 ed iscritto nel Registro delle Imprese il 21/11/2013.
Il sottoscritto intende ammettere il credito dell'istituto come segue:
- capitale più interessi contabilizzati sul conto corrente dal 01/06/2013 al 01/02/2011 (annata in corso e due annate precedenti) in via ipotecaria;
- interessi contabilizzati sul conto corrente dal 31/01/2011 al 01/02/2009 in via chirografaria;
- interessi al tasso moratorio dal 01/06/2013 alla data del fallimento in via ipotecaria;
- interessi al tasso legale dalla data del fallimento alla data di vendita dell'immobile in via ipotecaria.
Identico conteggio per il secondo finanziamento.
Sarei grato di ricevere un Vostro parere in merito alla proposta che intenderei presentare al GD.
Cordiali saluti e ringraziamenti.
Osvaldo Angeretti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2014 11:42RE: Insinuazioni - apertura di credito con garanzia ipotecaria fondiaria
Classificazione: INTERESSI / INTER. SU CREDITI PRELATIZITutto ruota sull'interpretazione dell'art. 2855 c.c. e, in particolare, sul concetto di annata in corso. Si può dire che il risultato attuale cui è pervenuta giurisprudenza è che i crediti ipotecari, sia fondiaria che ordinaria, sono ammessi in privilegio ipotecario per capitale e interessi al tasso convenzionale maturati nella annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate anteriori, oltre agli interessi al tasso legale (quello di volta in volta previsto dall'art. 1284 c.c. escluso ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali) dallo scadere dell'annata in corso fino alla vendita (decreto di trasferimento), nel mentre nulla compete per la differenza tra il tasso di interesse legale ed il tasso di interesse convenzionale; inoltre, dopo qualche oscillazione, la S.C. è pervenuta alla conclusione che l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione « capitale che produce interessi » circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore (Cass. 31/05/2013, n. 13831; Cass. 15/01/2013, n. 775; Cass. 24/10/2011 n. 21998, ed altre).
Non sappiamo quando scade l'annata contrattuale in corso, ma poiché sia lei che la banca fate riferimento all'1.6.2013, prendiamo per buona la scadenza all'1 giugno (salvo poi a rapportarla alla data effettiva). Se è così, poiché il fallimento è stato dichiarato il 15.11.2013, l'annata in corso al momento della dichiarazione di fallimento è quella che va dal giugno 2013 al giugno 2014, e i due anni precedenti sono quelli che vanno dal giugno 2013 al giugno 2011. Per queste tre annate, dal giugno 2011 al giugno 2014, vanno corrisposti gli interessi corrispettivi in via ipotecaria, così come, dal giugno 2014 vanno corrisposti sempre in via ipotecaria gli interessi legali fino alla vendita dl bene gravato da ipoteca; per il periodo anteriore al giugno 2011 vanno riconosciuti gli interessi convenzionali pattuiti ma in chirografo, in quanto la prelazione di cui all'art. 2855, co. 2, copre solo due annate anteriori a quella in corso al momento del fallimento.
Zucchetti Sg Srl
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STEFANO CARLI
RIMINI30/01/2016 19:10RE: RE: Insinuazioni - apertura di credito con garanzia ipotecaria fondiaria
Buon giorno dalla vostra risposta e da quella del 13.04.2011 in risposta al collega Pierluigi Ferro pare di capire che nel caso di conto corrente ipotecario godano del trattamento privilegiato solo gli interessi maturati e capitalizzati sul saldo di conto corrente ma relativi solo all'anno in corso ed ai due precedenti mentre gli altri interessi relativi ai periodi precedenti e capitalizzati tempo per tempo sul saldo di conto corrente vadano ammessi in chirografo fin dall'inizio del contratto di conto corrente.
In un altra risposta del 01.07.2011 al collega Andrea Albanese viene però indicato un metodo diverso in quando si dice che andando a ritroso dei tre anni dalla data di fallimento dovrebbero esser considerati in chirografo solo quelli maturati fino alla data di inadempimento ergo messa in mora mentre quelli precedenti alla messa in mora non verrebbero declassati e resterebbero privilegiati in quanto considerati come capitale.
Posto che i casi paiono sostanzialmente identici in quanto anche negli altri casi vi e' una messa in sofferenza del conto vi chiedo quale sia il comportamento corretto da adottare.
Vi ringrazio e vi prego fornirmi possibilmente una sollecita risposta avendo il progetto di stato passivo in scadenza.
Distinti saluti
Carli Stefano-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2016 11:53RE: RE: RE: Insinuazioni - apertura di credito con garanzia ipotecaria fondiaria
Siamo andati a rivedere la risposta del 2011 al dott. Albanese e non ci sembra che la stessa sia in contrasto con quanto detto nella risposta che precede, pur riconoscendo che quella del 2011, per errore di scrittura (2001, anzicchè 2011), appaia confusa..
Ad ogni modo il sistema corretto è quello che emerge dalla risposta che precede.
Zucchetti Sg srl
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STEFANO CARLI
RIMINI02/02/2016 16:18RE: RE: RE: RE: Insinuazioni - apertura di credito con garanzia ipotecaria fondiaria
Vi ringrazio per la sollecita risposta ma cerco di spiegarmi meglio con un esempio perché persistono alcuni dubbi
Conto corrente aperto il 01.11.2008
Messa in mora 31.12.2012
Fallimento del 15.10.2015
anno contrattuale in corso dal 01.11.2014 al 31.10.2015
1 anno anteriore al fallimento dal 01.11.2013 al 31.10.2014
2 anno anteriore al fallimento dal 01.11.2012 al 31.10.2013
Fino al 31.12.2012 (ante mora) e' stata adottata la capitalizzazione trimestrale e si ritiene che in vigenza di contratto quanto il conto proceda in modo regolare non vi sia alcuna scadenza a carico del cliente in quanto non vi e' alcun inadempimento.
Si chiede quale siano le soluzioni corrette da adottare fra quelle sotto riportate ai fini del riconoscimento del privilegio agli interessi ex art 2855 cc
1)Si considerano in privilegio solo gli interessi del triennio contrattuale cioe dal 01.11.2012 al 31.10.2015 e legali (ma solo sull'importo in privilegio) dal 01.11.2015 in avanti fino alla vendita senza tenere conto della messa in mora ?
In tal caso gli interessi dall'inizio del conto corrente e fino all'inizio del triennio vanno in chirografo e devono essere tenuti distinti dal capitale (in privilegio) da parte della banca nella propria insinuazione senza considerare le capitalizzazioni avvenute?
oppure
2) Si tiene conto delle capitalizzazioni gia' avvenute fino alla data di messa in mora per cui gli interessi maturati fino al 31.12.2012 restano cristallizzati in privilegio in quanto considerati capitale e si considerano in privilegio anche quelli rientranti nel triennio dopo la data di messa in mora quindi dal 31.12.2012 al 31.10.2015 e legali sull'intero importo dal 01.11.2015 fino alla vendita ?
Mora e capitalizzazione interessi fuori dal triennio
3)se la messa in mora fosse del 30.06.2012 con capitalizzazione trimestrale fino a quella data avrei saldo al 30.06 2012 tutto in privilegio considerando gli interessi maturati come capitale , interessi post mora dal 01.07.2012 al 31.10.2012 in chirografo perché fuori dal triennio, interessi dal 01.11.20012 al 31.10.2015 in privilegio e legali ma solo sugli importi in privilegio dal 01.11.2015 alla vendita
oppure
4) non si considerano come capitale gli interessi maturati fino al 30.06.2012 pertanto tutti gli interessi maturati sul conto corrente fino al 31.10.2012 vanno in chirografo, gli interessi dal 01.11.2012 al 31.10.2015 vanno in privilegio e si calcolano gli interessi legali solo sugli importi in privilegio fino alla vendita.
Vi ringrazio anticipatamente
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2016 01:58RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazioni - apertura di credito con garanzia ipotecaria fondiaria
Lei ripropone due problemi, molto dibattuti:
l'art. 2855 c.c. comprende anche gli interessi moratori?
gli interessi capitalizzati come vanno calcolati ai fini del trattamento nel fallimento?
Sul primo punto, ci siamo soffermati altre volte, ma cogliamo l'occasione per riesaminare il tema più approfonditamente. In materia vi sono due orientamenti. Uno più rigoroso, che esclude l'applicazione dell'art. 2855 c.c. agli interessi moratori, si fonda quasi esclusivamente sulla considerazione che, se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi" (Cass. 08/11/1997 n. 11033, anche se non è chiaro se si riferisca agli interessi pre o post fallimentari; Conf. Cass. 29/08/1998, n. 8657 e più recentemente, Cass. n. 17044 del 2014, seppur con qualche ambiguità; Cass. n. 21998 del 2011; Cass. n. 18312 del 2007).
Questa argomentazione è sembrata troppo debole per trarne una conseguenza di sì vasta portata (ammissione in chirografo e non in via ipotecaria degli interessi moratori) ad altra parte della giurisprudenza (Cass. n. 6668 del 1998; Cass. n. 7025 del 1994; Cass. n. 1377 del 1987; ecc.)
Quest'ultimo l'indirizzo minoritario ci sembra più convincente, non per l'argomentazione "ubi lex non distinguit ...", ma perché:
a-la norma pacificamente si applica a qualunque specie di ipoteca, anche all'ipoteca legale e a quella giudiziale, per cui può garantire espressamente una condanna al pagamento di una somma di danaro, oltre agli interessi moratori;
b-i capitali che producono interessi non sono solo i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro, di cui all'art. 1282 c.c., ma anche le somme di danaro che siano oggetto di obbligazioni di cui all'art. 1224 c.c.. Non si può infatti negare, sotto il profilo terminologico, che tanto gli interessi cd. corrispettivi (dovuti per l'utilizzazione di un capitale altrui) che gli interessi cd. di mora (dovuti per il ritardato pagamento di un capitale) siano "prodotti" dal capitale di riferimento, differenziandosi solo per la funzione svolta;
c- l'art. 2855 c.c., ai fini del calcolo delle annualità degli interessi cui va riconosciuta collocazione privilegiata, fa espresso riferimento al pignoramento, e cioè ad un atto che presuppone l'inadempimento del debitore, e quindi la certa decorrenza di interessi di mora in favore del creditore pignorante, onde sarebbe evidentemente assurdo ritenere la norma di fatto e per gran parte inapplicabile proprio al caso (che è quello ordinario) in cui il pignoramento sia effettuato dallo stesso creditore ipotecario;
d-ove si dovesse ritenere che la norma di cui all'art. 2855 c.c. disciplini esclusivamente il regime degli interessi corrispettivi e non quello degli interessi moratori, se ne dovrebbe coerentemente ricavare che una autonoma iscrizione di ipoteca per il credito relativo agli interessi moratori sarebbe in realtà svincolata da qualsiasi limite, il che sarebbe in assoluto contrasto proprio con la finalità della norma di cui all'art. 2855 c.c. che è quella di evitare che l'inerzia del creditore nell'esigere il proprio credito possa comportare un eccessivo accumulo di interessi in danno degli altri creditori o del terzo acquirente.
Seguendo questa interpretazione, può accadere che la collocazione ipotecaria degli interessi moratori, essendo estesa agli interessi dell'annata in corso dal secondo comma dell'art. 2855, possa comprendere anche quelli maturati dopo la dichiarazione di fallimento; ma questa conclusione non è incompatibile con il criterio della inammissibilità della mora debendi nella procedura fallimentare, perchè qui non viene in considerazione un ritardo della procedura nel pagamento di un debito dai suoi organi contratto o comunque da pagarsi in prededuzione, ma si dà rilievo solo agli effetti di una precedente mora, già verificatasi e che il fallimento non elimina, nè fa cessare.
Ne consegue che, a nostro avviso, gli interessi che godono della prelazione ipotecaria, a norma e nei limiti del secondo comma dell'art. 2855 c.c., sono sia quelli corrispettivi che quelli moratori, purchè iscritti e purchè la mora si sia verificata prima della dichiarazione di fallimento.
Anche sul secondo tema non esiste unità di opinione. Vi è, infatti, chi ritiene che l'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento per il periodo successivo all'intervenuta capitalizzazione, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale e, stante il suo conglobamento nel denominatore, non può più essere da questo espunto. Tesi cui si contrappone chi pensa che è l'interesse "capitalizzato" a generare nuovo interesse, altrimenti neppure di anatocismo avrebbe potuto parlarsi ma di capitale che genera interessi ex art 1282 cc; mantenendo l'interesse capitalizzato la sua natura di interesse accessorio del credito, ne discende che, ai fini del riconoscimento del privilegio, va distinta la quota capitale effettivo dalla quota interesse capitalizzato (che va al privilegio solo per il cd triennio).
Tralasciando gli interventi della Corte Costituzionale e della cassazione anche a sezioni unite, non sempre chiarificatori, va detto che la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in G. U. il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 ha profondamente rivisto la disciplina dell'anatocismo bancario, modificando il comma secondo dell'art. 120 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), che ora ha il seguente tenore: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Ossia il legislatore ha avallato la tesi sopra esposta per seconda in secondo cui, quando vengono contabilizzati gli interessi (giornalmente, mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente) questi non confluiscono nella sorte capitale, ma vengono contabilizzati a parte, non dando luogo ad alcuna capitalizzazione. Si crea, in buona sostanza, un "monte interessi" da liquidazione periodica di interessi che non si capitalizza e che, dunque, non va assolutamente mescolato con il capitale principale, il quale ha la sua sola origine nel prestito della banca legittimamente produttivo di frutti (art. 821 c.c.), liquidabili periodicamente, una sola volta.
Seguendo questa via, anche per il passato come pare preferibile, gli interessi già capitalizzati (fino al 2013) devono essere contabilizzati a parte e sottostanno al regime di cui all'art. 2855 c.c.
A questo punto, scelga lei le tesi da seguire e il calcolo ne discende di conseguenza.
Zucchetti SG srl
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Umile Sebastiano Iacovino
Roma07/02/2025 12:25RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazioni - apertura di credito con garanzia ipotecaria fondiaria
Buongiorno mi inserisco per richiedere un chiarimento.
negli estratti conto la banca capitalizza sempre gli interessi passivi calcolati, dunque in assenza di versamenti da parte del correntista nessuna difficoltà per la determinazione degli importi da trattare ai sensi del 2855 cc..
Viceversa, in ipotesi di versamenti periodici nel corso del rapporto ad opera del correntista, esiste un criterio per attribuire pro quota le somme al capitale ed agli interessi? o i versamenti devono sempre essere attribuiti in precedenza agli interessi scaduti? ciò al fine di poter suddividere alla data di apertura del fallimento la quota capitale residua e la quota interessi per anno di formazione.
Grazie
U.I.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/02/2025 16:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazioni - apertura di credito con garanzia ipotecaria fondiaria
L'art. 1194 c.c. stabilisce che "Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore" e che "Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi". Non essendo, in sede concorsuale, lasciata al creditore o al curatore, la facoltà di individuare le imputazione a dei pagamenti effettuati , bisogna seguire il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale di cui all'art. 1194 c.c., che non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento.
Zucchetti SG srl
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