Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo spese condominiali

  • Alberto Cassin

    Ceggia (VE)
    25/06/2018 10:58

    ammissione al passivo spese condominiali

    La procedura fallimentare è proprietaria di un immobile inserito all'interno di un complesso condominiale sul quale ovviamente maturano spese condominiali.
    Il fallimento è stato dichiarato il 21.04.2016; il bilancio condominiale ha il periodo di gestione compreso tra 01 aprile ed il 31 marzo dell'anno anno successivo.
    Il condominio pertanto con assemblea regolarmente convocata il 25 giugno 2016 (data successiva alla dichiarazione di fallimento) approva il consuntivo 2015/2016 ed il preventivo 2016/2017.
    IL 28.03.2017 il condominio presenta istanza di insinuazione al passivo per le spese condominiali di competenza del fallimento per il consuntivo 2015/2016 e il preventivo 2016/2017.
    Domanda: sono da ammettersi tranquillamente le spese maturate nei due periodi in via chirografaria oppure la data di approvazione dei bilanci (25 giugno 2016) successiva alla sentenza di fallimento fa da discriminante? Ammetto le spese solo per il consuntivo 2015/2016?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/06/2018 19:50

      RE: ammissione al passivo spese condominiali

      Il credito per le spese condominiali dei due esercizi è da ammettere, ovviamente se documentato. Quello relativo alle spese condominiali per il consuntivo 2015/2016 sicuramente in chirografo in quanto è un credito concorsuale maturato ante fallimento e le spese condominiali non sono assistite da alcun privilegio. Il credito relativo alle spese condominiali per il preventivo 2015/2016 attiene invece ad un periodo successivo al fallimento, per cui potrebbe godere della prededuzione.
      Riconoscere o meno la prededuzione dipende da come è formulata la domanda; ossia, anche se non espressamente chiesta potrebbe essere riconosciuta se dal contesto della domanda si capisce che il condominio volesse chiedere l'ammissione di un credito maturato successivamente al fallimento, nel mentre va esclusa ove, ad esempio, il creditore abbia chiesto l'ammissione in chirografo per entrambe le voci di credito.
      Zucchetti Sg srl
    • Maurizio Alivernini

      ROMA
      28/10/2022 14:04

      RE: ammissione al passivo spese condominiali

      Gentilissimi,
      La procedura fallimentare è proprietaria di un immobile inserito all'interno di un complesso condominiale per la quale il Condominio si è insinuato a seguito di D.I. provvisto di formula esecutiva ex art. 647 c.p.c. per annualità antecente all'apertura del fallimento del 01/21 ed ammesso allo S.P. in chirografo.
      Successivamente all'apertura del fallimento, con delibera assembleare che ha approvato i consuntivi 2017 - 2018 - 2019 - 2020 e il preventivo 2021, il Condominio richiede il riconoscimento in prededuzione degli oneri condominiali approvati all'assemblea per la quota posta a carico del fallito che verranno riconosciuti in chirografo fino al 2020 e in prededuzione per il 2021.
      E' necessario fissare l'udienza per l'accertamento allo S.P. della nuova richiesta ovvero essendo i crediti sorti successivamente alla dichiarazione della domanda, non essendo allora ancora noti, la loro ammissione viene disposta dal G.D. direttamente su istanza del curatore?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/10/2022 19:15

        RE: RE: ammissione al passivo spese condominiali

        Il comma terzo dell'art. 111bis l. fall. stabilisce che " I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato".
        La possibilità di soddisfare tali crediti fuori riparto presuppone anche che non sia necessaria una domanda di insinuazione al passivo, ma una semplice istanza di pagamento cui il curatore può dare seguito, senza appunto una ammissione o la presentazione di un riparto, alla ricorrenza delle seguenti condizioni: a-che il credito sia liquido ed esigibile; b-che lo stesso non sia contestato, nel qual caso diventa necessaria l'insinuazione in modo che il giudice risolva la contestazione; c-che l'attivo sia tale da consentire il pagamento di tutte le prededuzioni, altrimenti, mancando questa possibilità, il comma quarto della stessa norma richiede che il curatore faccia una graduazione nell'ambito delle prededuzioni
        Nella fattispecie pare di capire che ricorre le condizioni sub a) e b), trattandosi di crediti scaduti ed essendo stato già ammesso al passivo il credito per i canoni antecedenti alla dichiarazione di fallimento. Rimane da valutare, per procedere al pagamento, la ricorrenza del requisito sub c).
        Zucchetti SG srl