Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

  • Andrea Luca Rosati

    Prato
    01/03/2013 18:18

    Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

    Buonasera,

    sono Curatore di un fallimento dichiarato successivamente all'entrata in vigore della legge 221/2012, per cui i creditori mi hanno trasmesso le domande di ammissione al passivo tramite PEC.
    La maggior parte di loro ha trasmesso la scansione della domanda firmata manualmente dal loro avvocato, mentre un creditore ha scritto la domanda nel messaggio della PEC senza però mettere in fondo la classica firma, ma scrivendo solo il nome del legale rappresentante in fondo al testo.
    Dato che l'art. 93 II comma l.f. richiede che il ricorso sia sottoscritto dal creditore, Vi chiedo se tale ricorso si può considerare sottoscritto digitalmente solo per il fatto che è stato trasmesso dalla PEC del creditore, anche se non è presente una firma vera e propria.

    Grazie
    Distintii Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/03/2013 19:17

      RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

      A nostro avviso la domanda non può essere presa in considerazione perché sostanzialmente non è una domanda. Questa è infatti costituita da un allegato che si trasmette tramite PEC, ma non può essere contenuta nel corpo della PEC, che è una e-mail on valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.
      La domanda di insinuazione o viene formata, stampata, sottoscritta sul cartaceo e poi scannerizzata per l'invio, o viene formata direttamente con firma digitale; in entrambi i casi è un documento a sé che è sottoscritto e viene trasmessoo tramite Posta elettronica certificata.
      Zucchetti SG Srl


      • Simona Baldassarre

        BUCCINASCO (MI)
        18/04/2013 12:48

        RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

        Scusate, non mi è chiaro se la firma possa essere apposta sulla domanda cartacea scansionata o se il documento scansionato allegato debba anche essere firmato con firma digitale.
        Se fosse valida la seconda ipotesi, occorrerebbe specificarlo nella comunicazione ex art. 92. in quanto sto ricevendo richieste di chiarimenti in tal senso.
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/04/2013 15:41

          RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

          Il creditore ha una duplice opzione:
          a) predispone la domanda "mediante word", la stampa e la firma in modo autografo. Quindi la scannerizza, ottenendo un file pdf ;
          b) predispone la domanda "mediante word", non la stampa, ma la firma digitalmente, ottenendo un file del tipo "p7m" ;
          Il file ottenuto, in entrambi i casi, va inviato mediante PEC alla PEC comunicata dal Curatore.
          Zucchetti Sg Srl
          • Vita Lanzilotti

            CAROVIGNO (BR)
            22/11/2013 20:53

            RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

            Buonasera,
            sono un Curatore fallimentare e ho da porVi un dubbio.
            Le istanze di ammissione al passivo per essere valide devono essere necessariamente firmate digitalmente? nel rispetto delle regole tecniche previste dallo stesso d.lgs. 82/2005? posto questa domanda perchè mi stanno arrivando istanze sottoscritte dalla parte e scansionate e trasmesse in pdf alla pec della procedura. Come mi comporto? grazie mille
            • Vita Lanzilotti

              CAROVIGNO (BR)
              22/11/2013 21:09

              RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

              Mi correggo. Le istanze che mi stanno arrivando sono scansionate e trasmesse in pdf ma non sono firmate digitalmente.Le possono accettare o qualche creditore mi può sollevare l'eccezione innanzi al G.delegato? grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                24/11/2013 23:13

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                La Pec è uno strumento di trasmissione, con cui inviare, tra l'altro, al curatore le domande di insinuazione e la documentazione relativa.
                La domanda di insinuazione trasmessa tramite Pec deve essere necessariamente sottoscritta dall'interessato, (o dal suo legale in caso di mandato) indipendentemente dall'indirizzo da cui essa viene trasmessa; e, come abbiamo detto nella risposta che precede, il creditore ha una duplice opzione:
                a- predispone la domanda "mediante word", la stampa e la firma in modo autografo. Quindi la scannerizza, ottenendo un file pdf;
                b- predispone la domanda "mediante word", non la stampa, ma la firma digitalmente, ottenendo un file del tipo "p/m";
                Se nel suo caso non si è verificato alcuna delle sue ipotesi, la domanda non è ricevibile e non va presa in esame.
                Zucchetti Sg Srl

              • Zucchetti SG

                Vicenza
                24/11/2013 23:14

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                Cfr. risposta alla domanda precedente
                Zucchetti SG Srl
                • Riccardo Mengozzi

                  Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
                  09/06/2014 18:32

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Un avvocato mi ha inviato una domanda firmata digitalmente ed a parte, nella medesima mail pec, ma con un file separato, mi ha inviato la procura.
                  Ritengo che le domande di insinuazione debbano:
                  - o essere presentate in un unico file pdf firmato e scannerizzato;
                  - o essere presentate in un unico file con firma digitale.Ho proposto la domanda come inammissibile, è corretto?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/06/2014 20:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Ci sembrava di averle già risposto qualche giorno fa quando abbiamo detto che "A norma dell'art. 93 l.f. la domanda di insinuazione può essere sottoscritta anche dal creditore personalmente, ma nel momento in cui si rivolge ad avvocato deve fornire questi di una regolare procura. La procura all'avvocato va rilasciata, a norma dell'art. 83, co. 2, cpc, con atto notarile o scrittura privata autenticata, ma il terzo comma della stessa norma prevede che possa essere rilasciata anche a margine o in calce all'atto stesso, ma non con atto separato autonomo. Ciò perché, il potere dato dalla stessa norma all'avvocato di certificare l'autografia della persona che gli rilascia il mandato alla lite, risulta condizionato dal conferimento della procura a margine e/o in calce ad uno degli atti processuali di parte indicati dalla predetta norma processuale, per cui in caso di procura alle liti rilasciata con atto separato ed autonomo, l'autenticazione della firma della parte ricorrente può essere effettuata ex art. 2703 c.c. soltanto da un notaio".
                  Se si muove da queste premesse è chiaro che la procura deve essere apposta sulla domanda per cui la via più semplice è che si formi la domanda cartacea con il mandato a margine o in calce, con la relativa autentica, e poi si scannerizzi e trasmetta al curatore, nel mentre l'altra via ci sembra più complicata perché richiederebbe due fiorme digitali, del cliente e dell'avvocato.
                  Zucchetti SG Srl
                • Marco Scanu

                  pollena trocchia (NA)
                  05/05/2015 18:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Buonasera, sono un creditore dipendente di una società fallita chiedo conferma che quanto da Voi già esposto sia attuale e cioè:
                  Posso quale privato (senza alcuna assistenza di un legale) formare la domanda di insinuazione con tutti gli elementi necessari (come da Vostra guida), stamparla in cartaceo, sottoscriverla, farne una scansione ed inoltrare il file pdf (così formato) in uno ad altro file con i documenti dimostrativi quale allegato dalla mia PEC del portale creditori alla PEC della procedura.
                  Perdonate l'insistenza.
                  Grazie e saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  05/05/2015 19:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Si questa è la procedura. La non necessità di un legale è stabilita espressamente dall'art. 93, co. 2, per il quale "Il ricorso (con il quale si propone la domanda di insinuazione) può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte"; lo stesso comma specifica poi che, nel termine stabilito dal primo comma, il ricorso è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene. Solo l'originale del titolo di credito allegato al ricorso va depositato presso la cancelleria del tribunale in cartaceo.
                  Zucchetti SG Srl
                • Alessandro Civati

                  Milano
                  07/05/2015 15:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  in realtà quando si chiede, ad esempio, un decreto ingiuntivo telematico, si spedisce una busta che contiene un file firmato digitalmente (il vero e proprio ricorso) ed un ulteriore file che è la scansione della procura alle liti cartacea con autentica del difensore (quindi non in calce all'atto e nemmeno a margine dello stesso), file scansione che viene pure firmato digitalmente. Mi risulta che la procura alle liti così rilasciata e trasmessa sia valida e consenta all'Autorità Giudiziaria di pronunciare il decreto ingiuntivo.
                  Quindi ho dei dubbi che la procura alle liti rilasciata su foglio a parte scansionata e spedita in PDF con firma digitale non sia valida, con riferimento alla domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l.f. trasmessa alla curatel a amezzo pec.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  10/05/2015 18:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  E' chiaro che il suo intervento non si riallaccia alla domanda e alla risposta che precede del 5.5. corrente anno perché in questo caso si parlava di domanda di ammissione sottoscritta in proprio, senza cioè l'assistenza di un legale; si riallaccia evidentemente all risposta precedente del 9.6.2014, nella quale, a dire il vero, avevamo concluso proprio come da lei ora sostenuto. Concludevamo, infatti, così testualmente "Se si muove da queste premesse è chiaro che la procura deve essere apposta sulla domanda per cui la via più semplice è che si formi la domanda cartacea con il mandato a margine o in calce, con la relativa autentica, e poi si scannerizzi e trasmetta al curatore, nel mentre l'altra via ci sembra più complicata perché richiederebbe due firme digitali, del cliente e dell'avvocato". Ossia abbiamo detto che questo secondo sistema valre anche per le domande di insinuazione- visto che di queste si parlava- solo che è più complicato.
                  Zucchetti SG Srl
                • Marco Scanu

                  pollena trocchia (NA)
                  12/05/2015 12:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Buongiorno, mi inserisco nella discussione.
                  Sono il legale che sta predisponendo per il creditore/lavoratore dipendente la domanda di insinuazione al passivo.
                  Gradirei conferma, anche alla luce delle novità di cui al processo telematico, che l'iter che vado di seguito a riepilogare sia corretto ed attuale.
                  Con un qualsiasi sistema di scrittura formo la domanda di insinuazione al passivo apponendo in calce il mandato a difendere.
                  Stampo il documento sul supporto cartaceo.
                  Firmo la domanda, semmai in uno al creditore, faccio firmare il mandato in calce al creditore/lavoratore ed autentico la firma.
                  Poi scannerizzo il documento cartaceo ed ottengo un file pdf.
                  Detto file pdf (insieme ad uno o più file pdf per i documenti a supporto) li rimetto dalla pec (del Vs. portale creditore appositamente creata x il creditore) alla pec del fallimento ovvero del curatore.
                  Grazie e saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/05/2015 18:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  In linea di massima si. A voler essere più precisi, quando vi è è un legale questi predispone la procura mediante un programma di videoscrittura, stampa il documento elo fa sottoscrivere di pugno dal mandante. La firma di quest'ultimo deve essere certificata dall'avvocato mediante l'opposizione, sotto la sottoscrizione del mandante, della firma di pugno da parte dell'avvocato stesso. Il documento cartaceo così predisposto deve quindi essere scansionato per essere trasformato in un file digitale, che l'avvocato sottoscrive digitalmente per autenticare la conformità della copia informatica rispetto al relativo documento cartaceo.
                  Questo se il legale utilizza per la firma digitale il sistema CAdES, che non consente di contenere una procura all'interno di un atto digitale. Dal 16 aprile 2014 le specifiche tecniche hanno introdotto nel processo civile un ulteriore formato di firma digitale: il PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che:
                  1.consente di sottoscrivere solo files .pdf,
                  2.genera un nuovo file che mantiene l'estensione .pdf, pertanto se il file firmato viene salvato nella stessa cartella di quello originario lo sovrascrive,
                  3.consente di posizionare la firma su una o più parti del documento,
                  4.permette di aggiungere un segno grafico visibile sul documento, tra cui l'immagine della firma del titolare,
                  5.permette di verificare i requisiti del certificato con alcuni programmi di lettura di files .pdf (in particolare Adobe Reader ha un plug-in che si collega alla CA e controlla la CRL),
                  In sostanza consente anche di sottoscrivere la procura inserita nell'atto, senza la necessità di utilizzare necessariamente un foglio separato.
                  Nella prassi, noi vediamo domande di ogni tipo, con il mandato inserito nella prima pagina dell'insinuazione, nel margine destro, oppure riportata in calce o anche su allegato separato.
                  Zucchetti SG srl
                • Roberto Marinelli

                  Macerata
                  05/10/2015 15:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Buongiorno.
                  Sulla base delle discussioni che mi precedono, rilevo che una insinuazione trasmessa dal legale del creditore (munito di procura generale alle liti), tramite un file word, non sottoscritto, né con firma autografa, né firmato digitalmente, non dovrebbe essere ammessa al passivo.
                  Chiedo cortese conferma. Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  05/10/2015 20:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Esatto
                  Zucchetti SG srl

                • Valentino Gremoli

                  CAMUCIA (AR)
                  10/03/2016 17:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Buonasera,
                  una domanda di insinuazione predisposta con programma di videoscrittura, stampata, firmata di pugno, scansionata per trasformarla in file pdf e inviata per PEC al curatore si può considerare valida? in particolare se manca la sottoscrizione digitale del file per autenticare la conformità della copia informatica rispetto al relativo documento cartaceo la domanda è comunque da ammettere?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  11/03/2016 21:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Si è valida in quanto questo è uno dei modi di digitalizzare la domanda.
                  Il creditore ha infatti una duplice opzione:
                  a) predispone la domanda "mediante word", la stampa e la firma in modo autografo. Quindi la scannerizza, ottenendo un file pdf e lo trasmette, come nel suo caso;
                  b) predispone la domanda "mediante word", non la stampa, ma la firma digitalmente, ottenendo un file del tipo "p/m" ;
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  25/09/2016 12:32

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Buongiorno, sottopongo ai Vs. esperti questo dubbio.
                  Sono curatore del fallimento di una società (srl).
                  Il creditore ricorrente per la dichiarazione di fallimento della società da me curata è a sua volta fallito (si tratta di una srl).
                  Una volta inoltratogli l'avviso ex art. 92 L.F., mi è stata trasmessa la domanda di insinuazione al passivo direttamente sottoscritta dal curatore del fallimento della società ricorrente.
                  E' valida?
                  Saluti.
                  Donatella Perna
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  26/09/2016 20:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Certamente si, dato che a norma dell'art. 43 "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"
                  Zucchetti SG srl
                • Fausto Diaz

                  scafati (SA)
                  04/10/2016 19:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Salve sono curatore di un fallimento che ha ricevuto un ricorso per ammissione al passivo del fallimento di una domanda ultra tardiva, notificato a mezzo PEC ai sensi della Legge n. 53 del 1994. Tralasciando i problemi legati alla tardività, mi chiedevo: usando la notifica ai sensi della legge 53 del 1994, come scritto nell'oggetto della PEC, non avrebbe dovuto sottoscrivere tutti gli atti con firma digitale e inserire nella PEC l'attestazione di conformità??
                  Invece l'avv. dell'istante mi ha notificato una PEC nella quale mi ha inserito la relata di notifica sottoscritta digitalmente ed una serie di documenti, a prova del credito, in pdf non sottoscritti digitalmente e privi dell'attestazione di conformità. Poi mi ha inviato una seconda PEC dove mi ha inserito il ricorso per ammissione tardiva, in formato word pdf, con firma non digitale, e altra seria di documenti in pdf non firmati digitalmente, senza attestazione di conformità. Io ritengo che abbia sbagliato modalità di notifica, soprattutto se nell'oggetto PEC ha precisato " notificazione ai sensi della Legge 53 del 1994"
                  Attendo un Vs. parere. Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  04/10/2016 19:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

                  Non capiamo perché si parli di notifica visto che sicuramente si tratta di fallimento nuovo rito dal momento che lei fa riferimento ad una domanda ultra tardiva. Orbene le domande di insinuazione al passivo, siano esse tempestive, che tardive o ultra tardive, vanno trasmesse al curatore via pec, che è una e-mail on valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ossia la pec è un mezzo di trasmissione che deve contenere la domanda di insinuazione, che o viene formata, stampata, sottoscritta sul cartaceo e poi scannerizzata per l'invio, o viene formata direttamente con firma digitale; in entrambi i casi è un documento a sé che è sottoscritto e viene trasmesso tramite posta elettronica certificata. insieme alla domanda vanno trasmessi i documenti, che non abbisognano di essere sottoscritti.
                  Per stabilire se la domanda può essere presa in considerazione deve, quindi, valutare se la stessa risponde ai requisiti indicati, indipendentemente dalla qualificazione, di notifica o altro, che è sia stata apposta. E questo è un compito che deve svolgere lei controllando e verificando cosa esattamente ha ricevuto.
                  Zucchetti SG Srl
    • Andrea Cester

      San Vendemiano (TV)
      14/07/2020 11:56

      RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

      Buon giorno.
      Mi si chiede se sia possibile sanare l'assenza di firma autografa e/o digitale successivamente al deposito del progetto di stato passivo che rigetta per questa ragione la domanda; io escluderei tale ipotesi, in quanto l'art. 95, citando osservazioni scritte e documenti integrativi, sottindende l'esistenza di una valida domanda di ammissione al passivo.
      Non ho trovato però precedenti al riguardo.
      Cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/07/2020 18:15

        RE: RE: Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo

        L'art. 93 l. fall. co. 2, precisa che il ricorso contenente la domanda di insinuazione al passivo "può essere sottoscritto anche personalmente", così evidenziando, da un lato, che non è necessaria l'assistenza di un difensore per la presentazione della domanda, e, dall'altro, che, in mancanza di assistenza professionale, il ricorso va sottoscritto personalmente dal richiedente, e cioè fa capire che è necessaria o la sottoscrizione della parte o del legale, ove a questi sia stato dato apposito mandato.
        La stessa norma non prevede cosa accade nel caso la domanda non sia stata sottoscritta, a differenza di quanto analiticamente indicato per la mancanza o insufficienza degli altri requisiti, e ciò per il semplice fatto che una domanda priva di sottoscrizione non può essere considerata tale mancando il nesso che la colleghi al creditore che si qualifica autore della stessa, per cui una domanda del genere non può proprio essere presa in esame.
        Questo comporta che su quella domanda non vi è una decisione che possa formare un giudicato interno, per cui il creditore distratto non può proporre opposizione allo stato passivo che ometta di esaminare la domanda o, facendo un passo non dovuto ma non vietato, la rigetti per mancanza di sottoscrizione; può invece presentare una domanda tradiva, regolarmente sottoscritta.
        Questo discorso sembra estraneo al suo caso ove, se abbiamo ben capito, non è ancora intervenuta una decisione del giudice e lei ha depositato il progetto di stato passivo che contiene il rigetto della domanda per mancanza di sottoscrizione e il creditore chiede di ovviarvi regolarizzando la firma; eppure è pertinente perché evidenzia le alternative che possono seguire a mantenere la linea rigorosa e corretta da lei indicata. Considerato, infatti che quel creditore può comunque presentare una domanda tardiva, che non gli farà perdere alcun diritto in quanto è pensabile che faccia tale istanza immediatamente, vale la pena mantenere questo comportamento? Noi per motivi di economia processuale non vediamo la ragione per impedirgli di completare la domanda ed esaminarla all'udienza fissata, senza costringere il creditore alla ulteriore spesa di presentare una nuova domanda in via tardiva, che avrebbe esattamente lo stesso effetto della fdomanda esaminata tempestivamente.
        Zucchetti SG srl