Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

creditore (dipendente) non insinuato - fallimento chiuso - accesso a fondo garanzia

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    07/02/2020 10:14

    creditore (dipendente) non insinuato - fallimento chiuso - accesso a fondo garanzia

    Buongiorno,
    sono curatore di un fallimento chiuso a settembre 2017, ex art. 118 c. 1 n. 3, nel cui stato passivo non è stato inserito un dipendente, il quale non aveva presentato insinuazione al passivo, avendo conosciuto la situazione di fallimento solo nel 2018; la lettera ex art. 92 l.f. non è stata a suo tempo inviata al dipendente in quanto la contabilità della società era totalmente incompleta, nè l'amministratore in sede di interrogatorio forniva tra i nominativi dei creditori il nominativo di alcun dipendente.
    Il dipendente ha proceduto ugualmente a fare richiesta a INPS per l'accesso al fondo garanzia, ma non ha avuto esito positivo, pur avendo ricevuto dalla curatela le dichiarazioni di rifiuto compilazione SR52 (per poter procedere alla compilazione dell'SR54) e la dichiarazione di non distribuzione di alcuna somma ad alcun creditore.
    Ora la curatela ha ricevuto intimazione dal dipendente, con la quale preannuncia di voler agire nei confronti della sottoscritta per non aver ricevuto notizia del fallimento.
    La curatela chiede se è possibile, in questa situazione, che il creditore possa richiedere la riapertura del fallimento e procedere alla presentazione di istanza di ammissione al passivo, al fine di esserne incluso per poi ottenere l'accesso al fondo garanzia.
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/02/2020 20:28

      RE: creditore (dipendente) non insinuato - fallimento chiuso - accesso a fondo garanzia

      Il fallimento può essere riaperto, su istanza del debitore o di qualunque creditore, solo nei casi previsti dall'art. 121 l. fall., e cioè, "quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi". Non può essere riaperto per latri motivi e, tanto meno, per consenire ad un creditore di presentare l'insinuazione che non aveva proposta in pendenza della procedura.
      Zucchetti SG srl
    • Elisa Rossi

      FORLI' (FC)
      07/02/2020 21:17

      RE: creditore (dipendente) non insinuato - fallimento chiuso - accesso a fondo garanzia

      La ringrazio.
      Chiedo se il curatore che, per mancanza di contabilità o di una situazione debitoria attendibile, che pertanto non abbia inviato lettera ex art 92 a un ex dipendente, possa incorrere in responsabilita nei confronti del dipendente che non ha potuto presentare istanza di insinuazione e conseguentemente ha impossibilità di accedere a fondo garanzia INPS, seppure il fallimento fosse noto tramite le pubblicità nei pubblici registri e in cancelleria.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/02/2020 20:39

        RE: RE: creditore (dipendente) non insinuato - fallimento chiuso - accesso a fondo garanzia

        Considerato che l'azione di responsabilità sarebbe basata su una omissione del curatore che avrebbe impedito al creditore di partecipare al concorso ed usufruire del Fondo di garanzia dell'Inps, in linea teorica sarebbe espletabile dal creditore una volta chiuso il fallimento, dal momento che, non partecipando al concorso, non ha potuto avvalersi degli strumenti endofallimentari al momento del rendiconto.
        Le possibilità di successo di una tale azione dipendono dalla situazione concreta giacchè la responsabilità del curatore discende dalla mancanza della diligenza richiesta dalla natura della funzione (art. 38 l. fall.), che va valutata in relazione a ciascuna fattispecie; poiché l'imputazione sarebbe quella di non aver fatto la comunicazione di cui all'art. 92 l.fall. all'interessato, bisognerà valutare se lei, pur usando la media diligenza professionale, era in condizione di conoscere l'esistenza di quel creditore e, quindi era nelle condizioni di poterlo avvisare e non lo ha fatto. In ogni caso lei potrebbe dimostrare che il lavoratore era a conoscenza del fallimento, per cui avrebbe potuto, anche in via tardiva, presentare egualmente la domanda di insinuazione. Rimane poi tutto da stabilire se sussiste un rapporto di causalità tra l'omissione e il danno lamentato, che, nel caso, non è costituito dalla perdita di quanto avrebbe quel creditore percepito nel fallimento, ma dal mancato utilizzo del Fondo Inps.
        Zucchetti SG srl