Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione crediti

  • Alessandro Smolei

    Bolzano (BZ)
    29/06/2022 11:06

    Compensazione crediti

    Buongiorno,
    vorrei un confronto sulla seguente fattispecie:
    - la mia cliente era creditrice nei confronti della società Alfa delle somme versate a titolo di trattamenti retributivi e contributi previdenziali ai sensi dell'art. 35, co. 2 del D. Lgs. 81/2015 (secondo cui "l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore");
    - il pagamento di dette somme è stato effettuato in parte prima e in parte a seguito della dichiarazione di fallimento di Alfa;
    - al contempo, la mia cliente risultava debitrice nei confronti di Alfa per fatture non pagate e scadute già prima dell'apertura del fallimento;
    - con la domanda di ammissione al passivo ho espressamente chiesto che tali crediti venissero compensati;
    - nello stato passivo il Giudice ha preso atto dell'adempimento dell'obbligazione solidale (nascente dal contratto di somministrazione) e il Curatore ha rilevato come l'eccezione di compensazione sia efficace rispetto ai crediti retributivi lordi e a quelli contributivi sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Ciò nonostante, il credito della mia cliente è stato ammesso per l'intero e non, invece, per la differenza tra il suo maggior credito e il minore debito esistente nei confronti della fallita.

    Ricevo ora comunicazione da parte del curatore del fallimento in cui si afferma che "al netto della compensazione legale accordata dal Giudice Delegato" residuerebbe un debito a carico della mia cliente, in quanto il credito vantato dalla fallita deve essere aumentato degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/02, calcolati dalla scadenza delle fatture sino alla data di deposito del progetto di riparto parziale.
    Tale pretesa, tuttavia, mi pare priva di fondamento: per costante giurisprudenza, infatti, la compensazione legale opera anche nel fallimento, purché il fatto genetico dei contrapposti crediti sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che il credito sia divenuto liquido ed esigibile dopo il fallimento (Cass. n. 1047/2021).
    Nella fattispecie concreta, pertanto, riterrei che la compensazione si sia verificata al momento dei pagamenti eseguiti da parte della mia cliente delle somme da essa solidalmente dovute a titolo di trattamenti retributivi e di contributi previdenziali, cioè al momento dell'estinzione dell'obbligazione cui era tenuta in solido con la società fallita.
    Conseguentemente, riterrei che il diritto del fallimento a richiedere interessi moratori sulle fatture emesse dalla fallita vada riconosciuto solo fino alla compensazione (id est fino ai pagamenti), non invece fino alla data di deposito del progetto di riparto parziale (avvenuto quasi 4 anni dopo i pagamenti della mia cliente a terzi).

    Ringrazio anticipatamente chi vorrà esprimere la propria opinione sul caso da me prospettato.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/06/2022 20:01

      RE: Compensazione crediti

      Lei dice che il suo credito, nonostante avesse chiesto la compensazione con un suo debito, è stato ammesso al passivo per l'intero importo, il che fa pensare al disconoscimento della compensazione e, pare di capire che lo stato passivo non sia stato impugnato, altrimenti ne avrebbe fatto cenno.
      Poi parla di una comunicazione del curatore che, se abbiamo ben capito, arriva a distanza di anni dalla formazione dello stato passivo (non è quindi la comunicazione ex art. 97 l. fall.) in cui però si parla di di compensazione effettuata e di un suo residuo debito in forza dell'applicazione degli interessi.
      Come vede vi è un contrasto tra le due posizioni che dovrebbe meglio chiarirci anche sulla strada processuale da seguire.
      Zucchetti SG srl