Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione affittuario d'azienda, in fallimento, nel fallimento dell'affittante per tfr dipendenti trasferiti con con...

  • Gabriele Manuguerra

    La Spezia
    10/03/2023 10:22

    Insinuazione affittuario d'azienda, in fallimento, nel fallimento dell'affittante per tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

    Buongiorno,
    in qualità di curatore di una srl in liquidazione (A) che, prima di essere dichiarata fallita, aveva concesso l'affitto dell'azienda ad un'altra srl (B), la quale, nell'ambito di tale contratto, si era fatta carico del costo del personale transitato da A a B per i debiti per TFR maturati ante affitto d'azienda, secondo le prescrizioni dell'art. 2112 c.c., espongo quanto segue.
    La società B è stata dichiarata fallita successivamente al fallimento della società A, la quale, successivamente all'apertura della (propria) procedura concorsuale, aveva proseguito l'affitto d'azienda con B in bonis. Secondo gli accordi contrattuali era previsto che B, oltre al pagamento del canone di affitto, avrebbe riconosciuto ad A la quota parte di competenza per i lavori già svolti sulle commesse trasferite a B, una volta terminata la commessa da parte di B ed incassato il dovuto dal committente. Tale riconoscimento sarebbe stato calcolato al netto del debito per TFR transitato da A a B.
    Intervenuto il fallimento di B, A è risultata creditrice, oltre che per i canoni d'affitto d'azienda non versati, anche per il mancato versamento degli stati di avanzamento lavori realizzati da A sulle commesse completate da B e pagate dai committenti.
    A puro titolo esemplificativo, A è risultata creditrice di 5 per i canoni d'affitto non pagati, di 10 per i sal sulle commesse completate da B e pagate dal committente, e "potenziale" debitrice nei confronti di B per 4, a fronte del debito per TFR accollato da quest'ultima ai sensi dell'art. 2112 c.c..
    Inoltre, i dipendenti transitati da A a B hanno proposto domanda di insinuazione al passivo di B, chiedendo l'ammissione per tutti i crediti maturati, compresa la parte di TFR maturato nel periodo ante-affitto d'azienda, di competenza di A.
    In coerenza con quanto emerso in approfondimenti pregressi nel presente forum, il fallimento B si insinuerà nel fallimento A solo A SEGUITO DEL PAGAMENTO (da parte di B) dei dipendenti o dell'inps surrogatosi, agendo in regresso verso A per recuperare la quota del TFR maturato nel periodo in cui i dipendenti sono stati alle dipendenze di A.
    A tale proposito, se quanto sopra esposto risulta corretto, chiedo quale dovrebbe essere la natura del credito di B nei confronti del fallimento A, se un credito che assume il medesimo grado del debito riconosciuto ai dipendenti nel proprio stato passivo o se, dati gli accordi contrattuali, in cui era prevista la compensazione tra le poste (credito per sal delle commesse completate vs. debito per accollo TFR), un credito al chirografario, da portare in detrazione del debito nei confronti di A mediante aggiornamento dello stato passivo di B. In tale ultima ipotesi, A risulterebbe ammessa al passivo di B per 5, a fronte del credito per i canoni di di affitto d'azienda, e per 6 a fronte dei crediti per i sal sulle commesse completate da B e pagate dal committente, al netto del credito di B per l'accollo del TFR di competenza di A, pagato ai dipendenti o all'inps in surroga.
    Ringrazio in anticipo e spero di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/03/2023 18:29

      RE: Insinuazione affittuario d'azienda, in fallimento, nel fallimento dell'affittante per tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

      Dalla descrizione da lei fatta emerge che al momento dell'affitto di azienda non è intervenuto un accordo sindacale per la liberazione del concedente A dalle obbligazioni pregresse, per cui, in seguito dell'affitto, l'affittuario B è diventato obbligato in solido con A per tutti i debiti che questi aveva verso i dipendenti al tempo dell'affitto. E' intervenuto un accordo tra A e B, ma questo, se abbiamo ben capito, riguardava la compensazione convenzionale tra i crediti di A per le opere già da esso eseguite e per i canoni di affitto, e il credito di B per regresso verso A per la quota di TFR dei dipendenti ante affitto.
      Questo patto è ancora valido ed efficace, per cui se A si insinuerà al passivo del fallimento di B chiedendo l'ammissione per 15, il curatore di questo potrà opporre in compensazione il proprio credito di 4, ma lo potrà fare solo dopo aver soddisfatto i creditori lavoratori anch'essi insinuati nel suo fallimento anche per la quota di TFR maturata prima dell'affitto. In tal caso la natura del controcredito di B è poco rilevante essendo maggiore il credito di A in quanto si tratta di vedere con quale delle due voci componenti questo credito la compensazione va effettuata; ed essendo entrambi scaduti, a norma dell'art. 1193 c.c., richiamato dall'art. 1250 c.c. per la compensazione, questa va effettuata con quella meno garantita che dovrebbe essere il credito per i lavori in quanto quello per canoni gode del privilegio ex art. 2764 c.c..
      Non è detto che fine abbia fatto l'azienda dopo la dichiarazione di fallimento di B, che è questione di non poco conto in quanto, se il curatore del fallimento di B è receduto dal contratto ai sensi dell'art. 79 l. fall. (come dovrebbe essere a meno che non abbia aperto un esercizio provvisorio) la retrocessione dell'azienda ad A ha determinato un altro trasferimento, con gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. quanto ai dipendenti. Altra ipotesi è che l'azienda si sia dissolta con cessazione dei rapporti di lavoro e dell'organizzazione e funzionalità dei beni residui all'esercizio dell'attività di impresa.
      Ad ogni modo, stante la complessità della situazione potrebbe essere preferibile accettare- se il curatore del fallimento B la eccepisce- la compensazione anche prima del pagamento dei dipendenti o addirittura insinuare nel fallimento B il credito direttamente per 11, al netto cioè della compensazione, e chiudere la vertenza;, ma ovviamente questo dipende anche dalle prospettive che i due fallimenti offrono quanto alla realizzazione dei crediti nel caso non fosse attuata la compensazione.
      Zucchetti SG srl