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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio art. 9 del D. Lgs n. 123 del 1998
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Leandro Campana
Terni17/12/2021 15:00Privilegio art. 9 del D. Lgs n. 123 del 1998
Per effetto della escussione della fideiussione prestata ad AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) a seguito di erogazione da parte di quest'ultima alla società fallita di un finanziamento mai restituito per l'esecuzione dei lavori relativi al piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (di cui al Reg. CE n 1234/2007 e s.m. D.M. 8 agosto 2008 , il fideiussore (compagnia assicurativa) ha presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento richiedendo il privilegio di cui all'art. 9 del D. Lgs n. 123 del 1998, sostenendo che il garante si è surrogato ex art. 1949 e 1950 c.c. nei limiti delle somme pagate ad AGEA in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultima verso il contraente, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Nel rispetto della sentenza della Cassazione (Cass. 30/01/2019, n.2664) che afferma che la fonte del privilegio è la norma dell'art. 9, comma 5, che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, consegnandolo al garante, che ha pagato, in ragione del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa obbligazione, lo scrivente reputa che il privilegio richiesto spetta al garante.
Detto ciò, non riesco a trovare tale privilegio nel software di gestione Fallco al fine di inserire la pretesa nello Progetto di Stato Passivo.-
Zucchetti SG
Vicenza17/12/2021 17:54RE: Privilegio art. 9 del D. Lgs n. 123 del 1998
Corretta la sua interpretazione circa la spettanza del privilegio anche al fideiussore che ha adempiuto. Del resto, a parte il suffragio della decisione d ali richiamata, al fideiussore che ha pagato l'intero spetta nei confronti del debitore principale obbligato compete un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., con cui subentra nella medesima posizione del creditore soddisfatto, compreso nei privilegi che assistevano il suo credito, e nche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità.
Quanto alla voce della tabella privilegi Fallco, quello di cui si discute è uno dei tanti privilegi previsti da leggi speciali anteposti ai crediti di primo grado; invero l'art. 9, co. 5 d.lgs 31/03/1998, n. 123 dispone che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi …".
Data l'impossibilità di prevedere tutti i privilegi rientranti in tale categoria, noi nella nostra tabella abbiamo individuato e elencato quelli più comuni (ci sono se non andiamo errati, 26 voci) e poi abbiamo aggiunto due voci di carattere indeterminato, una per i privilegi ante primo grado speciali e una per gli stessi privilegi di carattere generale. Quello da lei indicato riteniamo che sia un privilegio generale, per cui la voce utilizzabile è la seguente:
Prg. 19.1 Prefer. A7.8 Gen/Spe Gen
CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro.
Zucchetti SG srl
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