Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE ULTRATARDIVA

  • Paolo Carobbio

    Alzano Lombardo (BG)
    13/01/2020 15:45

    INSINUAZIONE ULTRATARDIVA

    La situazione è la seguente:
    Fallimento del 18.12.2015
    Esecutività stato passivo 30.03.2016
    In data 27.12.2019 perviene una insinuazione allo stato passivo.
    L'insinuazione allo stato passivo richiede importi derivanti da due sentenze, la prima del 07.12.2016 e la seconda del 27.12.2018.
    Le richieste possono essere entrambe accolte oppure sono da considerare ultratardive.
    Grazie
    Saluti
    Carobbio Paolo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/01/2020 20:14

      RE: INSINUAZIONE ULTRATARDIVA

      La questione non va posta nei termini alternativi di accoglimento o ultratardività in quanto le domande sono sicuramente ultratardive essendo state presnetate ben oltre l'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Poiché in questi casi le domande, a norma del quarto comma dell'art. 101 l. fall., "sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile", si tratta di vedere, nel caso specifico, il ritardo sia o non imputabile al creditore istante.
      Il fatto è che la norma citata si limita a considerare come ultra tardive, tali da richiedere il vaglio di ammissibilità, le domande presentate dopo la scadenza del termine dell'anno dalla dichiarazione di esecutività e fino all'esaurimento delle operazioni di ripartizione dell'attivo, ma non fissa un termine, ma non contiene una specificazione del concetto di non imputabilità, per cui si è in presenza di una nozione volutamente elastica che lascia molte incertezze in ordine al termine, a partire dalla cessazione della causa impeditiva, entro il quale presentare la domanda senza incorrere nell'accusa di colpevole tardività. In sostanza, nel caso, il primo credito insinuato in via ultra tardiva il 27.12.2019deriva da una sentenza del 7.12.2016, per cui c'è da chiedersi se, potendo il credito essere insinuato fin da questa data, il ritardo di averlo fatto tre anni dopo sia da considerere imputabile al creditore oppure no.
      La legge nulla dice in proposito, ma la Cassazione (Cass. 24 novembre 2015, n. 23975) ha statuito che "il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto". Per il futuro, il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha fissato un termine prevedendo, al comma 3 dell'art. 208, che "decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo".
      Al momento, mancando una norma del genere e seguendo l'indicazione della S. Corte, sarà il giudice a valutare se l'intervallo di tempo decorso tra l'eliminazione dell'impedimento o comune il verificarsi del momento in cui il credito poteva essere azionato e il momento in cui effettivamente il creditore lo ha azionato proponendo l'insinuazione sia un tempo congruo e sufficiente a rendersi conto della situazione e preparare la domanda di insinuazione.
      A noi tre anni sembrano effettivamente troppi per cui il ritardo non ci sembra giustificabile, nel mentre per l'altra domanda, presentata giusto un anno dopo la sentenza che riconosceva il credito, la questione è più opinabile e sarà il giudice delegato al fallimento a valutare.
      Zucchetti Sg srl