Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito del subappaltatore

  • Daniela Aschi

    Roma
    23/04/2014 10:36

    credito del subappaltatore

    Chiedo il conforto del vostro parere su una fattispecie alquanto complessa che vi sottopongo.Sono curatore di una scarl ( chiamiamola B) subentrata nel contratto di appalto ad altra società terza che aveva stipulato accordo con società a partecipazione pubblica, appaltante, (A) per l'esecuzione di opere strutturali in alcune città italiane. B ha concluso diversi contratti con società subappaltarici che ora si insinuano al fallimento chiedendo di essere ammesse in prededuzione. La richiesta sarebbe fondata, sia sulla base della sent. di Cass. n. 3402 /12, sia di due pareri resi dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.La Cassaz. ha infatti chiarito che l'ammissione in via di prededuzione del credito del subappaltatore è fatta nell'interesse della massa e della società fallita che, solo con il pagamento al subappaltatore, può ottenere i pagamenti da parte della stazione appaltante, nel nostro caso A.Ora nella fattispecie presente, la società fallita B ha stipulato un contratto con altra società consortile, D ,( che è anche socio unico della fallita B) in base al quale i pagamenti da parte della stazione appaltante A pervengono a D, che poi li " ribalta" in favore di B. Ora questo contratto non sposterebbe la situazione visto che comunque, se pure indirettamente, B riceverebbe i pagamenti da A, tramite D, sempre solo dopo aver soddisfatto i subappaltatori. Il problema nasce dal fatto che D versa in stato di decozione, è già debitrice per circa 4 mln di euro nei confronti di B e sta tentando un concordato preventivo.
    Se il concordato andrà a buon fine,la fallita B, quale creditore chirografario, potrà ricevere solo una parte ( il 20, il 30? )di quanto dovutole.Pertanto se la massa pagasse gli importi ai subappaltatori in prededuzione, recupererebbe col concordato, solo una parte percentuale, molto bassa degli stessi.
    Il quesito è dunque questo: se l'imputazione del credito del subappaltatore in prededuzione è data non a tutela di questi, ma nell'interesse della massa, nella fattispecie descritta, la massa non ha alcuna convenienza ad effettuare tale pagamento ( peraltro tutte le società del consorzio sono in crisi ed i cantieri sono tutti chiusi), perchè non rientrerà mai della somma che dovesse pagare in prededuzione.Ne consegue, a mio parere, l'impossibilità di riconoscere il diritto alla prededuzione ai crediti dei subappaltatori. Desidererei conoscere il vostro parer.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/04/2014 20:01

      RE: credito del subappaltatore

      La Corte, con la sentenza 05/03/2012, n. 3402 da lei ricordata, ha, infatti, statuito che "ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 l. fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare". In questa prospettiva- spiega la Corte- il pagamento del credito al subappaltatore, "a lume della disciplina che lo governa, è destinato ad incidere nel senso indicato sulla gestione fallimentare nel senso che si atteggia, secondo quanto fondatamente lamenta la ricorrente, quale condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante".
      In questo modo, si ammette in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con a società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lg. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore.
      Tra l'altro la Corte sembra lasciare poco o nessuno spazio a valutazioni concrete, nel senso che se il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore è una condizione per l'esigibilità del credito di questa verso la stazione appaltante, non dovrebbe entrare in gioco il discorso sulla possibilità di affettivamente realizzare in concreto ii diritti verso la stazione appaltante; ossia, nel caso da lei descritto, la prededuzione dovrebbe essere riconosciuta perché astrattamente è condizione per il pagamento da parte del committente e se, in fatto, non arriva alla fallita alcunchè è per l'intervento del terzo soggetto D, che non versa in buone acque.
      Ci sembra, allora, più opportuno sostenere quanto affermato dal Tribunale di Pavia con il decreto 26.2.2014, e cioè che: poiché la ratio dell'art. 118, comma 3, Cod. Appalti consiste sia nella tutela della posizione dei subappaltatori, i cui crediti sono garantiti direttamente mediante pagamento della stazione appaltante (o indirettamente, tramite controllo della certificazione confessoria dell'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore – fatture quietanzate), sia nella tutela della stazione appaltante stessa, non esposta ad eventuali doppi pagamenti, "il suddetto meccanismo opera nella fisiologia delle dinamiche degli appalti, cioè tra contraenti in bonis: intervenuto il fallimento della società appaltante, occorre fare riferimento alla normativa speciale concorsuale". Intervenuto, infatti il fallimento della società appaltante, "vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e della committenza di cui all'art. 118, comma 3, cod. appalti: l'accertamento del credito concorsuale del subappaltatore in sede di verifica del passivo, da un lato fa venir meno il potere/dovere di sospensione dei pagamenti dovuti all'appaltatore da parte della committenza e, dall'altro, esclude quel nesso di strumentalità tra pagamento al subappaltatore e pagamento all'appaltatore che giustificherebbe il rango prededucibile".
      Nello stesso senso il Tribunale di Bolzano 25.2.2014, per il quale "L'ente pubblico, che abbia un debito nei confronti di società appaltatrice fallita per opere da questa realizzate (anche per mezzo dei subappaltatori), deve adempiere le sue obbligazioni e pagare quanto dovuto alla procedura fallimentare, la quale poi provvederà a ripartire l'attivo fra i creditori nel rispetto della graduazione determinata dalla norme fallimentari e civilistiche. In base a una lettura coordinata dell'art. 111 l. fall. e dell'art. 118, commi 3 e 3-bis, Codice App.i (come modificato dal c.d. decreto Destinazione Italia, d.l. n. 145/2013, conv. in l. n. 9/2014) non può essere riconosciuta la prededuzione al credito del subappaltatore, mancando il requisito della funzionalità o dell'occasionalità con le procedure concorsuali: il meccanismo di cui all'art. 118 cod. app., presupponendo l'esistenza di un contratto ancora in corso di esecuzione che deve essere portato a termine, ha ragione d'essere solo in caso di continuità nei rapporti tra stazione appaltante ed affidatario, mentre in caso di fallimento di quest'ultimo, il contratto con la stazione appaltante si scioglie ipso iure".
      Ovviamente questa è una interpretazione, ma nulla esclude che anche nelo suo caso possa dirsi che no posizione non esclude che possa essere porytato a sostegno della negazione della prededuzione anche l'argomento da lei indicato della mancanza di interesse per i creditori..
      Zucchetti Sg Srl

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      • Mattia Callegari

        Venezia
        24/11/2020 10:37

        RE: RE: credito del subappaltatore

        Buongiorno,
        in merito alla prededuzione del credito vantato dal subappaltatore segnalo Cassazione civile sezioni unite - 02.03.2020, n. 5685 secondo la quale il meccanismo che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore in attesa delle fatture di quelli effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito alla sola ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis. Tale meccanismo non può quindi essere applicato al caso in cui il contratto di appalto si sciolga in ragione della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, giacché in questa ipotesi il subappaltatore diviene un creditore concorsuale dell'appaltatore, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/11/2020 19:44

          RE: RE: RE: credito del subappaltatore

          La ringraziamo per aver riportato nelle varie discussioni ove si accennava al precedente orientamento in materia, la nuova interpretazione data da Cass. sez. un. 02/03/2020 n. 5685, che avevamo segnalato nella risposta data a lei in data 16.11.2020.
          Zucchetti SG srl