Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE EQUITALIA

  • ANNA LISA LEMBO

    PIETRAMONTECORVINO (FG)
    01/10/2013 17:02

    INSINUAZIONE EQUITALIA

    FATTO:
    Fallimento nuovo rito, sentenza luglio 2013.
    Equitalia Sud spa presenta domanda di ammissione al passivo allegando prospetti riepilogativi indicando n.ro cartella, data di notifica. Si precisa che la domanda ha ad oggetto diversi crediti (Diritto annuale, iva, tasse automobilistiche, contravvenzioni codice della strada, ecc..).
    I crediti si riferiscono a diverse annualità (1996-1997-2000-2001), le cartelle risultano notificate nei tempi previsti dalla legge per i vari tributi, ma le notifiche risalgono a più di 10 anni fa, ovvero 1999-2000.
    La curatela intende proporre, per alcune di esse, l'esclusione per intervenuta prescrizione. Da ricerche effettuate (es.linee guida Tribunale di Milano-sez.fallimentare) per quanto riguarda contestazioni riguardanti la sussistenza del credito è competente il Giudice Tributario, se il Curatore intende muovere contestazioni riguardanti la sussistenza del credito occorre che ne faccia esplicita dichiarazione nel verbale di stato passivo dichiarando di voler impugnare la pretesa. In tal caso il GD ammetterà il credito con riserva, lasciando alle Commissioni Tributarie ogni decisione nel merito.
    Si precisa che non è stata consegnata alcuna documentazione della società fallita alla curatela, tanto meno le cartelle di pagamento che la curatela potrebbe impugnare, considerato altresì la scadenza dei termini per l'impugnazione.
    Si richiede Vostro parere in merito. Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/10/2013 19:31

      RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

      Il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, all'art. 87, prevede che se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario può insinuarsi in base al ruolo emesso ai sensi degli artt. 12 e segg., e all'art. 88 regola il rapporto tra ammissione e contestazione innanzi alle Commissioni tributarie, stabilendo che "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva" (eguale norma era contenuta nell'art. 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, , come sostituito dal D.Lgs. n. 546 del 1992).
      Non vi è dubbio, pertanto, che l'eccezione di prescrizione, che determina l'estinzione del diritto, debba essere esaminata dalle Commissioni tributarie e che, quindi, il credito vada ammesso con riserva in sede di verifica. tanto è indiscusso se, al momento della verifica, il curatore abbia già adito il giudice tributario, nel mentre qualche perplessità ricorre nel caso non l'abbia ancora fatto, ma poiché la legge parla di ammissione con riserva a seguito di contestazioni, si può ritenere che il meccanismo dell'ammissione con riserva operi anche in previsione della impugnazione (implicitamente in tal senso Cass. 23/08/2012 n. 14617).
      Zucchetti Sg Srl
      • Sergio Perna

        palermo
        03/11/2015 09:41

        RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

        Da quando decorre il termine per proporre impugnazione per il credito che il Curatore vuole contestare se le cartelle non gli sono mai state notificate? E, a tale proposito, non è necessaria la formale notifica al Curatore di dette cartelle o è sufficiente la produzione delle stesse in allegato all'istanza di insinuazione, sempre al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie? Si richiede cortese risposta da Zucchetti Planet. Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          15/11/2015 18:15

          RE: RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

          Riteniamo che la questione debba essere inquadrata nei suoi vari aspetti.

          In primo luogo ricordiamo la regola generale:
          - se la cartella segue un avviso di accertamento regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione, allora può essere impugnata solo per vizi suoi propri
          - se invece non è stata preceduta da altri atti regolarmente notificati, allora può essere autonomamente impugnata.

          Ciò premesso, vanno tenute distinte le due possibili fattispecie:

          - nel caso di cartelle già regolarmente notificate al fallito, ed essendo decorsi i termini di legge per l'impugnazione, la pretesa tributaria è definita e non si può che ammettere le relative istanze nel caso di cartelle non notificate al fallito (né, ovviamente, al Curatore)

          - se ciò non è avvenuto, il Curatore non può ricorrere avverso l'istanza, dato che tale atto non rientra nella tassativa elencazione di cui all'art. 19 del D.P.R. 31/12/92 n. 546 ("Atti impugnabili e oggetto del ricorso"); riteniamo quindi che la sola soluzione sia respingere l'istanza di ammissione per omessa notifica della cartella, attendere tale notifica e da essa decorreranno i termini per lì'impugnazione.

          Sul punto segnaliamo fra le altre la sentenza C.Cass. 6032/1998 che afferma: "In caso di fallimento del contribuente, presupposto indefettibile dell'ammissione al passivo del credito portato dalla cartella esattoriale è la notifica della stessa al curatore fallimentare, al fine di consentirgli di eventualmente proporre ricorso contro il ruolo, cosi che i tributi iscritti siano ammessi con la riserva prevista dall'art. 45, comma 2, del DPR 602/1973".
          • Donatella Perna

            Foggia
            25/09/2016 18:19

            RE: RE: RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

            Buonasera, in qualità di curatore di un fallimento, mi sono giunte le domande di insinuazione al passivo di Equitalia, con allegati gli estratti di ruolo.
            Per alcuni di essi è indicata la data di notifica della cartella cui si riferiscono, per altri no. Ciò. potrei presumere, perchè le relative cartelle non sono mai state notificate?
            Leggendo gli interventi sul Forum, se ho capito bene:
            1) nel caso in cui la domanda di insinuazione al passivo si fondi su un estratto di ruolo preceduto dalla notifica della cartella esattoriale cui esso si riferisce, non impugnata nei termini di legge, la pretesa tributaria è divenuta definitiva e non posso che ammettere la domanda; al limite potrei solo impugnare la cartella per vizi propri?
            2)Mentre, se non risulta la data di notifica della cartella esattoriale cui l'estratto di ruolo si riferisce, se la ritengo infondata, posso impugnare direttamente il ruolo ai sensi dell'art. 19 DPR n. 546/92? Altrimenti come potrei esercitare il diritto di difesa?
            Vorrei dei chiarimenti in merito, se ho inteso bene le due situazioni come sopra argomentate.
            Inoltre, se lo ritenete possibile, potreste fornirmi un quadro sintetico di come si devono trattare le diverse voci inserite nelle domade di insinuazione al passivo dell'Equitalia?
            Mi riferisco agli interessi di mora, acccessori di legge, spese ex art. 17, comma 6, D. Lgs. n. 112/99, diritti ex art.17, comma 7 ter, stesso D. Lgs.
            Quando posso escluderli e perchè?
            • Donatella Perna

              Foggia
              25/09/2016 18:37

              RE: RE: RE: RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

              Con riferimento al punto 1) preciso che alcune cartelle esattoriali mi risultano notificate più di 5 anni fa (nel gennaio 2011), non impugnate.
              L'agente riscossore le ha insinuate al passivo tra giugno e luglio 2016 (il fallimento è stato dichiarato a giugno 2016).
              Vi risulta che sia evidenziabile qualche prescrizione?
              Grazie per i Vs. presiosi consigli.

            • Rafaella Bellitto

              Maniago (PN)
              26/09/2016 09:12

              RE: RE: RE: RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

              1) A norma del D.Lgs. 546/92 la cartella può essere impugnata nel termine di 60 giorni dalla notifica; nel suo caso, pertanto, essendo spirato tale termine, non può essere impugnata nemmeno per vizi propri.
              2) anzitutto, in linea generale, il ruolo può essere impugnato per ragioni di merito della pretesa solo qualora non sia stato preceduto da un atto notificato al contribuente quale potrebbe essere l'avviso di accertamento. Detto questo, è con la cartella notificata che si viene a conoscenza del contenuto del ruolo. In caso di mancata notifica, vi sono pareri discordanti di dottrina e giurisprudenza sull'autonoma impugnabilità del ruolo avanti alle Commissioni Tributarie.
              • Sergio Perna

                palermo
                26/09/2016 10:19

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

                Rimane senza risposta l'ipotesi in cui, notificato al fallito l'avviso di accertamento o, di più, la cartella esattoriale, successivamente decorra un lasso di tempo che determini comunque la prescrizione del tributo iscritto a ruolo.
                L'ipotesi è frequente, ad esempio, per i tributi locali, il cui termine prescrizionale è quinquennale (ma vi sono casi in cui ciò è accaduto per tributi erariali con prescrizione decennale), laddove notificato avviso di accertamento e/o cartella esattoriale al debitore in seguito fallito, il concessionario alla riscossione successivamente non notifichi ulteriori atti interruttivi e lasci trascorrere dalla notifica dell'ultimo atto un lasso di tempo comunque idoneo alla maturazione della prescrizione.
                Ciò ancor di più per il fatto che, contrariamente a quanto hanno sino ad ora ritenuto i concessionari alla riscossione, alle cartelle esattoriali non si applica per analogia la norma di cui all'art. 2953 c.c. (come la più recente giurisprudenza ha, a mio avviso correttamente, ritenuto).
                In tal caso, allora, il termine per impugnare (al fine eccepire la prescrizione dinanzi alle Commissioni Tributaria) la cartella esattoriale mai notificata al Curatore (ma al fallito) da quando decorre, atteso che il Curatore dovrebbe chiedere l'ammissione del credito con riserva dichiarando di voler impugnare la cartella esattoriale?
                Molte grazie anticipatamente per la risposta.
                Sergio Perna, Palermo
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  10/10/2016 16:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

                  E' corretto quanto indicato al punto 1 del primo intervento della collega Donatella Perna.

                  Per quanto riguarda il punto 2, mancando la data di notifica non si può che presumere che il ruolo non sia stato notificato e quindi, se si ritiene infondata la pretesa dell'Ufficio, proporre ricorso contro la cartella (non preceduta da altro atto impositivo ritualmente notificato) avanti la Commissione Tributaria (unico organo competente a decidere in materia) e ammettere il credito con riserva ex art. 88, I comma, D.P.R. 29/9/73 n. 602.

                  Per quanto riguarda la precisazione della collega Donatella Perna e le relative osservazioni del collega Sergio Perna, certamente se dopo la notifica e prima dell'istanza di ammissione al passivo sono decorsi i termini prescrizionali, la questione può essere sollevata, ma comunque sempre avanti la giustizia tributaria, ammettendo nel frattempo il credito con riserva.

                  Per quanto riguarda il termine per tale impugnazione, poiché la prescrizione viene sollevata in relazione all'istanza di ammissione al passivo, il termine di 60 giorni per l'impugnazione riteniamo decorra dalla presentazione della stessa.

                  Per quanto infine riguarda l'ammissione o meno, e se e con quale privilegio, degli accessori alla pretesa tributaria, in passato il Tribunale di Milano aveva individuato il discrimine, per l'ammissione o meno al passivo dell'aggio, nella data della trasmissione dei ruoli al Concessionario. Successivamente, però, le sentenze di Cassazione 15/3/2013 n. 6646 e 7/2/2013 n. 6647 sono state chiarissime nell'affermare che l'aggio compete (in chirografo) solo se la cartella è stata notificata prima della sentenza di fallimento.

                  Analogamente, per quanto riguarda spese e diritti essi spettano, in chirografo, sempre se la notifica del ruolo è antecedente il fallimento, in caso contrario sono inammissibili salve, se si aderisce a quanto stabilito dalla sentenza Cass. 1/3/2010 n. 4861, le sole spese (€ 154,94, ex D.M. 21/12/2000) spettanti al concessionario quale compenso per l'insinuazione al passivo.


                  Evoluzione giurisprudenziale:
                  La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
                • Felicia Palma

                  GIUGLIANO (NA)
                  22/03/2018 18:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

                  salve.
                  mi trovo in una situazione simile.
                  Domande di insinuazione al passivo presentate dall'agenziaa delle entrate- riscossione.
                  Si tratta di due domande contenenti cartelle di pagamento e in alcuni casi copia della relata di notifica.
                  Ovviamente è pacifico che laddove la cartella sia collegata alla relata di notifica gli importi indicati saranno ricompresi nello stato passivo...il problema resta per quelle cartelle sulle quali è indicata la data di notifica ma non sono correlate da relata di notifica....che faccio inq eusto caso?
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  23/03/2018 13:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

                  Per un inquadramento corretto della questione deve essere in primo luogo individuata quale delle due finalità della notifica ci interessa.

                  Se in assenza di notifica il tributo sarebbe prescritto o comunque richiesto fuori dai termini di legge, allora ne deve essere proposta l'ammissione con riserva e:

                  a) se prima dell'udienza per la verifica del passivo l'Agenzia Entrate Riscossione produrrà la prova della notifica, si potrà ammettere il credito

                  b) se ciò non avverrà, si potrà ammettere il credito con riserva, e impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria, eventualmente proponendo all'Agenzia di ritirare la domanda, onde evitare i costi del contenzioso (in caso che ciò non avvenga, lo si potrà lamentare in sede appunto di contenzioso, per insistere sull'addebito delle spese alla parte soccombente).

                  Se invece, anche in assenza di tale (per il momento solo pretesa) notifica, il credito potrebbe essere richiesto ora:

                  a) se il curatore non intende contestarne la debenza, potrà semplicemente proporne l'ammissione

                  b) se invece intenderà contestarne la debenza, allora dovrà proporne l'ammissione con riserva e chiedere all'Ufficio la prova della notifica:

                  - se tale prova sarà prodotta, saranno con ogni probabilità scaduti i termini per l'impugnazione e non si potrà che ammetterlo

                  - se non sarà prodotta, i termini per l'impugnazione decorreranno dalla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo.
      • Fabrizio Donato

        Messina
        14/12/2019 10:19

        RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

        Buongiorno,

        anche se la discussione è piuttosto datata ho la necessità di un chiarimento.

        In caso di domanda di ammissione dell'Ente Esattoriale - accompagnata dai soli ruoli - il termine per l'eventuale impugnazione (per prescrizione della pretesa stante la notifica al debitore oggi fallito della cartella da più di dieci anni) dinnanzi alla Competenze Commissione tributaria da quando decorre?
        dalla data della ricezione della PEC o da quella dell'Esame?

        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          06/01/2020 20:18

          RE: RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

          La questione è affrontata, in una sorta di obiter dictum non del tutto chiaro, dalla sentenza Cass. 18002 del 14/9/2016 la quale afferma che "l'interesse concreto del curatore ad impugnare il titolo della pretesa tributaria sembrerebbe divenire attuale solo all'esito della decisione del Giudice delegato, in sede di accertamento del passivo fallimentare. Infatti, la previsione del novellato art. 88, comma 1, DPR n. 602/73, per cui «se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva», attesta che, a fronte della insinuazione al passivo del credito tributario, ed all'esito del c.d. "contraddittorio incrociato" tra le parti (disciplinato dall'art. 96 l. fall. ante riforma, ed ora dall'art. 95 della legge fallimentare riformata), il Giudice delegato potrebbe anche statuire l'ammissione integrale del credito - provvedimento che tra l'altro la riforma fallimentare ha assoggettato anche all'impugnazione del curatore, divenuto parte a tutti gli effetti, ai sensi del novellato art. 98, comma 3, l. fall. - in alternativa alla sua ammissione 'con riserva', in attesa che la contestazione sul merito della pretesa sia risolta dinanzi al giudice tributario competente, su impulso della parte interessata, in vista della successiva modifica dello stato passivo, ai sensi dell'art. 113-bis".
          Se l'interesse del Curatore ad agire sorge solo con l'ammissione con riserva (ben potendo il Giudice delegato ammettere il credito tout court), allora il termine per ricorrere non può che decorrere da tale momento.
          Segnaliamo però che ci risulta trattarsi di una decisione isolata, ancorché sia l'unica che in qualche modo affronta la questione, e quindi la linea prudente, ovvero ritenere che il termine decorra dalla ricezione della PEC, ci pare comunque certamente consigliabile.
      • Monica Mora

        Parma
        11/01/2020 00:33

        RE: RE: INSINUAZIONE EQUITALIA

        Domanda: da quando decorre precisamente l'ammissione con riserva del credito di Agenzia Entrate Riscossione? Grazie