Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Rinuncia del credito ammesso allo stato passivo esecutivo, già oggetto di esclusione nei confronti di altro creditore am...

  • Stefano Chia

    Cagliari
    09/03/2023 19:47

    Rinuncia del credito ammesso allo stato passivo esecutivo, già oggetto di esclusione nei confronti di altro creditore ammesso

    Buonasera,

    Scrivo per rappresentare la seguente situazione.
    Un creditore, ex dipendente della fallita, ha presentato domanda di insinuazione al fallimento per retribuzioni non corrisposte e TFR, vedendo la sua domanda accolta solo parzialmente. Alcune somme sono state escluse in quanto già oggetto pratica di cessione del quinto in favore di società terza, "Alfa Spa".
    Alfa Spa, a sua volta, si insinua nel fallimento, e viene ammessa per la totalità del credito, cause di prelazione incluse. Dopo due anni dalla declaratoria di esecutorietà, in vista della ripartizione finale di prossima realizzazione, Alfa Spa rinuncia al proprio credito ammesso (senza fornire motivazioni alla Curatela), e da ciò i quesiti:

    1) Pacifico che le somme escluse nei confronti del lavoratore sono state escluse solo in ragione della cessione del quinto di cui trattasi, intervenuta ora la rinuncia di Alfa Spa dette somme dovrebbero essere ripartite in favore del lavoratore - già ammesso e parzialmente escluso - oppure in favore della massa?

    2) A prescindere dalla risposta del quesito che precede, sarebbe necessario un apposito provvedimento del GD (p. es., modifica dello stato passivo esecutivo) o sarebbe sufficiente esporre l'operazione nel progetto di riparto finale da sottoporre all'attenzione dei creditori in vista della sua udienza per la declaratoria di esecutorietà?

    Un ringraziamento anticipato per il gentile riscontro.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2023 10:23

      RE: Rinuncia del credito ammesso allo stato passivo esecutivo, già oggetto di esclusione nei confronti di altro creditore ammesso

      Al riparto partecipano (in linea di massima) i creditori ammessi allo stato passivo e gli importi da questo risultante. Eventuali modifiche soggettive delle risultanze dello stato passivo possono seguire ad ipotesi di successione nel credito (a titolo universale o particolare) o di surroga, ma non a causa della rinuncia di un creditore, che ha quale unico effetto che quel creditore rinunciate, non essendo più un creditore concorrente non ha più diritto a partecipare al passivo e, di conseguenza, al riparto; il curatore, pertanto, deve ripartire l'attivo distribuibile tra i creditori residui risultanti dallo stato passivo, seguendo l'ordine delle cause di prelazione.
      Il fatto che il credito rinunciato sia il credito ceduto dal lavoratore è del tutto irrilevante sia perché manca una richiesta di quest'ultimo, senza la quale né il giudice, né tanto meno il curatore, possono incrementare il suo credito, sia perché, sotto il profilo sostanziale, quel lavoratore, in cambio della cessione avrà ricevuto un somma, per cui una sua eventuale domanda tardiva (sulla cui ammissibilità non ci pronunciamo non conoscendo esattamente come si sono svolti i fatti) dovrebbe essere rigettata altrimenti riceverebbe un ingiustificato arricchimento.
      Zucchetti SG srl
      • Ernesto Gussoni

        Gallarate (VA)
        29/03/2023 09:57

        RE: RE: Rinuncia del credito ammesso allo stato passivo esecutivo, già oggetto di esclusione nei confronti di altro creditore ammesso

        Buongiorno
        Mi permetto un intervento per un caso simile con originaria ammissione al passivo con riserva e successiva rinuncia "dichiarata" con oggetto = "riduzione ammissione al passivo" dall'Agenzia delle Dogane (soccombente in giudizio senza alcun ulteriore ricorso) comunicata via PEC alla Procedura
        Nella originaria domanda si scrive" A prescindere dalla risposta del quesito che precede, sarebbe necessario un apposito provvedimento del GD (p. es., modifica dello stato passivo esecutivo) o sarebbe sufficiente esporre l'operazione nel progetto di riparto finale da sottoporre all'attenzione dei creditori in vista della sua udienza per la declaratoria di esecutorietà?"
        Non leggo nella risposta il chiarimento richiesto.
        E' necessario un provvedimento del giudice per la modifica dello stato passivo o la "riduzione" la si opera direttamente in fase di elaborazione del riparto finale indicando il creditore tra le esclusioni ??
        Grazie per il riscontro
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/03/2023 19:47

          RE: RE: RE: Rinuncia del credito ammesso allo stato passivo esecutivo, già oggetto di esclusione nei confronti di altro creditore ammesso

          Non avevamo risposto espressamente alla domanda cui lei accenna ritenendo di averlo fatto implicitamente quando abbiamo escluso che la rinuncia al credito ammesso comporti una modifica soggettiva dello stato passivo, aggiungendo che "il creditore rinunciate, non essendo più un creditore concorrente non ha più diritto a partecipare al passivo e, di conseguenza, al riparto; il curatore, pertanto, deve ripartire l'attivo distribuibile tra i creditori residui risultanti dallo stato passivo, seguendo l'ordine delle cause di prelazione".
          Ritenevamo che nell'affermazione che il curatore provvede a distribuire l'attivo tra i creditori residui risultanti dallo stato passivo fosse implicito che della domanda se sarebbe stato necessario "un apposito provvedimento del GD (p. es., modifica dello stato passivo esecutivo) o sarebbe sufficiente esporre l'operazione nel progetto di riparto finale da sottoporre all'attenzione dei creditori in vista della sua udienza per la declaratoria di esecutorietà", avevamo accolto la seconda alternativa.
          Tuttavia lei ha ragione; è sempre preferibile spendere qualche parola in più per chiarire punti che possono sembrare dubbi che qualche parola in meno, in modo da evitare interpretazioni inappropriate del nostro pensiero.
          Venendo quindi alla sua domanda confermiamo che in caso di rinuncia al credito ammesso è superflua una variazione dello stato passivo in quanto il curatore dà atto dell'avvenuta rinuncia nella parte preliminare del riparto e distribuisce la somma distribuibile tra i residui creditori aventi diritto. Né tale modifica è richiesta quale forma di accettazione in quanto, a norma dell'art. 1236 c.c. la remissione- con cui si intende appunto quella dichiarazione specifica di volontà, con cui il creditore rinunzia puramente e semplicemente al proprio credito nell'intento di liberare senz'altro il debitore- produce il suo effetto estintivo nel momento in cui è pervenuta la comunicazione al debitore, il quale non è tenuto ad una dichiarazione affermativa di accettazione, ma può soltanto rifiutare la rinuncia entro un congruo termine. La espunzione del credito rimesso dallo stato passivo non è quindi frutto di un intervento del giudice o si un accordo tra le parti, ma di atto unilaterale recettizio del creditore, per cui il curatore si limita a prenderne atto e prosegue nella procedura tenendo conto che quel credito non fa più parte del passivo da soddisfare.
          Zucchetti SG srl