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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione al passivo istituto di credito
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Sara Santarelli
Cesena (FC)01/07/2016 12:01Insinuazione al passivo istituto di credito
Buongiorno,
ho ricevuto istanza di insinuazione al passivo da parte di una banca per un importo decisamente rilevante, comprensivo del saldo (negativo) di conto corrente di corrispondenza e di un muto chirografario.
In relazione al conto corrente di corrispondenza viene richiesta l'ammissione di un importo comprensivo degli interessi nella misura del 12% circa maturati dal momento in cui il conto è andato in sofferenza.
A prova di tutto ciò mi viene fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito (comunque indicato per il valore complessivo).
Non sono stati forniti gli estratti conto.
Ho di conseguenza richiesto ulteriore documentazione, in particolare gli estratti conto, poichè in assenza degli stessi non sono in grado di effettuare alcuna verifica, nè in relazione agli interessi ne in relazione alla data in cui il conto è andato in sofferenza...
Ad oggi nulla mi è stato fornito.
Premetto che già quando inviai la comunicazione alla banca ex art 92 lf chiesi copia degli estratti conto (a titolo collaborativo). La stessa a suo tempo non me li ha forniti adducendo che il rapporto risale a oltre 5 anni prima...
Parte degli stessi li ho reperiti per altre vie, ma riguardano i primi anni del rapporto, non gli ultimi.
Vista la mancanza e la reticenza dimostrata a fornire gli e/c ora che devo valutare l'ammissione al passivo del credito (comprensivo di capitale e interessi) non so come comportarmi.
Il mio dubbio riguarda soprattutto la questione anatocismo...-
Zucchetti SG
Vicenza01/07/2016 18:02RE: Insinuazione al passivo istituto di credito
Lei dice che la banca, a prova del suo credito, ha "fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito". Orbene se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato con la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, non è necessaria altra documentazione perché il titolo posto a fondamento di tale domanda è proprio il decreto definitivo e non più modificabile. Se, invece, il decreto ingiuntivo non è ancora passato in giudicato, le sue perplessità sono fondate e può benissimo proporre di ammettere il credito per la parte che ritiene dovuta (calcolata anche non al centesimo), escludendo il residuo per mancanza di idonea documentazione; vedrà che la banca, in sede di opposizione, produrrà la documentazione necessaria a sostegno del suo credito.
Zucchetti SG srl
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Mario Liscio
Cerignola (FG)08/03/2018 19:13RE: RE: Insinuazione al passivo istituto di credito
Salve,
ho ricevuto istanza di ammissione al passivo in via chirografaria da parte di una banca per
- l'importo di euro X a titolo di saldo finale a debito del conto corrente al 31.12.2014 e
- l'importo di euro Y per interessi dal 2015 alla successiva sentenza dichiarativa di fallimento.
La Banca ha prodotto contratto di conto corrente, estratti conto e scalari e certificazione ex art. 50 Tulb.
Vi chiedo: devo ammettere al passivo l'importo Y dovuto a titolo di interessi?
Grazie.-
Zucchetti SG
Vicenza11/03/2018 18:18RE: RE: RE: Insinuazione al passivo istituto di credito
Se riconosce il credito determinato alla data del 31.12.2014, vuol dire che il conto corrente presentava uno scoperto a quella data su cui, anche se il conto è bloccato, continuano a decorrere gli interessi contrattuali fino al saldo o, in caso di fallimento del correntista, fino alla data di dichiarazione di fallimento per il disposto dell'art. 55 l.f., sempre che, come pare di capire si tratti di credito chirografario.
Zucchetti SG srl
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Danilo Burgio
Messina22/06/2021 12:49RE: RE: RE: Insinuazione al passivo istituto di credito
Buongiorno,
anche io ho ricevuto domanda di ammissione da parte di un istituto di credito (o meglio, del cessionario) che chiede evidenza nello stato passivo per un importo di circa 107.000 euro, in virtù di due contratti di conto corrente accesi (e chiusi) presso il predetto istituto.
L'istante allega i contratti, gli estratti conto, la certificazione ex art. 50 TUB.
Mi chiedo: atteso che gli anzidetti contratti sono privi di data certa anteriore al fallimento, è corretto ammettere quando chiesto ?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza22/06/2021 19:47RE: RE: RE: RE: Insinuazione al passivo istituto di credito
Giusta la sua perplessità, e posto che la certificazione ex art. 50 Tub è idonea ad ottenere un decreto ingiuntivo ma non l'ammissione al passivo, se i restanti documenti sono privi di data certa fa bene a sollevare la relativa eccezione.
Ricordi, però, che ai sensi dell'art. 2704 c.c. la data certa è fornita oltre che dagli eventi analiticamente elencati, anche da qualsiasi altro "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" e questa voce consente di utilizzare qualsiasi altro strumento da cui, secondo una valutazione adeguata al caso concreto, si possa dedurre che il documento ha data certa. Diciamo questo perché per le banche è agevole dimostrare l'esistenza di operazioni contenute nei conti correnti effettuate prima della dichiarazione di fallimento, per cui è abbastanza difficile coglierle in fallo su questo punto.
Zucchetti SG srl-
Pietro Benucci
VITERBO08/11/2024 10:02RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione al passivo istituto di credito
Buongiorno,
anche io su una liquidazione giudiziale ho ricevuto una domanda di ammissione al passivo di un istituto di credito dove chiede di essere ammesso per un saldo passivo riferito a un conto corrente e ha allegato solamente l'estratto conto scalare e non so come comportarmi se ammettere o meno.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza08/11/2024 19:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione al passivo istituto di credito
La S. Corte, con sentenza 03 dicembre 2018 n. 31195, ha inaugurato un indirizzo giurisprudenziale che assimilando il procedimento di insinuazione al passivo (e l'eventuale fase oppositiva) al procedimento di rendiconto, ha attribuito all'estratto conto che descriva l'evoluzione storica del rapporto un valore di prova delle ragioni dell'istituto di credito.
"È opinione di questo collegio- scrive la Corte- che, sebbene non operino nei confronti del curatore gli effetti di cui all'art. 1832 c.c., lo stesso procedimento di insinuazione al passivo e di successiva opposizione fungano da procedimento di rendicontazione al fine dell'individuazione della esatta consistenza del credito vantato dalla banca e contribuiscano a fornire all'estratto conto che rappresenti l'intera evoluzione storica dello svolgimento del rapporto un valore di prova a suffragio delle ragioni dell'istituto di credito che abbia presentato insinuazione al passivo. In linea generale ogni qual volta sia necessario rendere un conto il sistema (si pensi al meccanismo previsto dall'art. 1832 c.c., art. 119 T.U.B. e, più in generale, art. 263 c.p.c. e ss.) prevede che la parte onerata proceda alla rendicontazione tramite la precisa indicazione dell'evoluzione storica del rapporto, mentre la controparte ha l'obbligo entro un determinato termine di sollevare contestazioni, specificando le partite che intende porre in contestazione. Un simile meccanismo vale, tramite lo sviluppo del procedimento di verifica delle insinuazioni al passivo, anche nei confronti della procedura fallimentare, a cui la banca, a prescindere dagli estratti inviati al fallito ed eventualmente approvati prima dell'apertura del concorso, è tenuta a dare conto dell'esistenza e dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza. A fronte di questa produzione non si può trascurare di considerare che sul curatore incombe il dovere di procedere a una verifica della documentazione prodotta dal creditore che si insinua al passivo e dunque di controllo delle emergenze dell'estratto conto secondo le risultanze in suo possesso. Ed è proprio la pregnanza di questo obbligo di verificazione che consente il parallelismo con il procedimento di rendimento del conto e la valorizzazione dell'estratto conto integrale prodotto, così analizzato, quale prova. A un simile, puntuale, controllo farà seguito un obbligo di specifica contestazione, in particolare, della verità storica delle singole operazioni oggetto di rilevazione contabile che non trovino adeguato riscontro. In presenza di siffatte confutazioni da parte del curatore l'istituto di credito ha l'onere, in sede di verifica dello stato passivo o quanto meno in sede di opposizione, di arricchire la documentazione prodotta con atti idonei ad attestare l'effettivo svolgimento delle operazioni oggetto di rilevazione contabile in contestazione. Per contro ove il curatore, costituendosi o meno in sede di opposizione, nulla abbia osservato in merito all'evoluzione del conto nel senso rappresentato negli estratti prodotti, il Tribunale non potrà che prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto contrattuale nei termini rappresentati all'interno dell'estratto conto integrale depositato né potrà pretendere ulteriore documentazione a suffragio dei fatti storici in questo modo risultanti, pur mantenendo, come per regola generale, ogni più ampia possibilità di sollevare d'ufficio le eccezioni, non rilevabili ad esclusiva istanza di parte, giustificate in base ai fatti in tal modo acquisiti in causa".
Zucchetti Sg Srl
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