Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione coobligato solidale

  • Pamela Pennesi

    Montegranaro (FM)
    16/12/2021 11:59

    insinuazione coobligato solidale

    Gent.mi,
    vorrei un vostro parere su una questione che cerco di schematizzare.
    la società A risulta ammessa al passivo per diritti doganali pagati alla dogana (diritti doganali che la fallita aveva ricevuto dalla società B e che la fallita non aveva poi pagato alla società A).
    la società A chiede alla società B, in quanto coobligata in solido con la fallita, il pagamento dei suddetti diritti.
    ora la società B ha intenzione di procedere al pagamento della società A e per questo intende depositare una propria istanza di ammissione al passivo per il rispettivo credito di regresso ex art. 61 l.f.
    la società B intende poi compensare il proprio debito ante fallimento con il credito che sarà ammesso al passivo per via del regresso.
    al contempo la società A intende rinunciare alla parte del credito (non tutto quello per cui risulta ammessa al passivo che esula da tali diritti e riguarda altri crediti) incassato dalla società B.
    dalle ricerche effettuate sembrerebbe ammissibile la domanda di ammissione al passivo della società B solo se questa effettua il pagamento dell'intero credito della società A ed inoltre ciò dovrebbe avvenire con una domanda di insinuazione al passivo e non con una istanza di surroga.
    mi chiedo se a vostro avviso è possibile secondo i disposti normativi e senza ledere la par condicio creditorum procedere a:
    - istanza di ammissione al passivo da parte della società B con gli stessi gradi di privilegio che aveva la B per i diritti doganali;
    - istanza di correzione della domanda di ammissione al passivo della società A per rinuncia alla ammissione per la somma che ha riceverà da B;
    - compensazione della somma che sarà ammessa per la società B con il debito ante fallimento.
    vi ringrazio per la disponibilità e il parere che vorrete indicarmi.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2021 17:48

      RE: insinuazione coobligato solidale

      Se abbiamo ben capito C, società fallita, e B sono condebitori in solido nei confronti di A per 100 per diritti doganali da questa anticipati. Prima della dichiarazione del fallimento di C, B aveva fornito a C la provvista (ossia 100) perché questi provvedesse al pagamento del debito verso A, ma C si era trattenuto il denaro e aveva lasciato inadempiuto il debito verso A. Di conseguenza A si è insinuato, ed è stato ammesso, al passivo del fallimento di C, per 100, pe rla voce diritti doganali di cui in precedenza, ed inoltre per 50 per altri rapporti di credito di A verso C, per cui l'ammissione totale di A è di 150.
      Ora A si rivolge al condebitore B chiedendo il pagamento del credito di 100 e B è disposta a pagare per non essere evidentemente esecutata; in conseguenza del pagamento A rinuncerebbe all'ammissione di 100 e B si insinuerebbe al passivo di C per le 100 pagate ad A.
      Fin qui va tutto bene sempre che l'obbligazione fosse nell'interesse esclusivo di C, per cui il condebitore solidale B che paga il creditore comune, ha diritto di rivalersi verso l'unico obbligato interno al rapporto. Se è cosi la rivalsa è corretta in quanto viene rispettata la regola che la rivalsa del coobbligato non è possibile prima del pagamento integrale del credito ammesso, perché tale principio si ferisce al credito nascente dal rapporto per cui è prevista la solidarietà, sicchè, nel caso, se B paga ad A, 100 estingue il debito per la causale diritti doganali, e diventa irrilevante che A abbia altri e diversi crediti insinuati al passivo; la rinuncia di A all'equivalente evita il rischio che si possa avere un duplicato del passivo. Quanto ai privilegi, e sufficiente che C si insinui facendo valere, più che il regresso che è un diritto che nasce in capo a chi regredisce, la surroga nella posizione di A, subentrando così anche nei privilegi che assistevano il credito di A.
      Quello che non riusciamo a capire è la compensazione che vorrebbe fare B, dato che B non ha un debito e un credito verso C, ma due crediti, uno per la somma data C per pagare il creditore A e di cui C si è appropriato senza provvedere allo scopo, per cui tale somma va restituita seppur in moneta fallimentare , e un credito per rivalsa per aver pagato A quale condebitore solidale estinguendo una obbligazione assunta nell'esclusivo interesse di C (del resto se l'obbligato unico interno era B, egli non avrebbe possibilità di rivalersi per la somma pagata quale coobbligato).
      Zucchetti SG srl
      • Pamela Pennesi

        Montegranaro (FM)
        18/12/2021 09:58

        RE: RE: insinuazione coobligato solidale

        gent.mi,
        è stato ben capito il caso e vi ringrazio per il vostro parere che condivido.
        La compensazione che vorrebbe fare B si riferisce ad un debito che aveva B verso la fallita C ante fallimento. tale debito è in fase di accertamento e, ad oggi, pare essere superiore al credito che vanterebbe B surrogandosi ad A.

        In pratica:
        - B procede con istanza di surroga, senza dunque passare per udienza di ammissione al passivo;
        - A rinuncia alla parte di credito ammessa al passivo relativa a quanto ricevuto da B;
        - B vorrebbe compensare il proprio debito verso C fallita con il credito che avrebbe per via della surroga.
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/12/2021 20:06

          RE: RE: RE: insinuazione coobligato solidale


          Rimane il fatto, rispetto alla risposta precedente, che B ha un doppio credito nei confronti del fallimento C, uno per la restituzione della somma di 100, consegnata a C per pagare A, ma indebitamente trattenuta da C, ed una di pari importo per la rivalsa per aver poi sborsato altre 100 per pagare il creditore A, sicchè restando nell'ambito dell'esempio fatto in precedenza, B è creditore di 200 verso C. Il credito per la restituzione della somma corrisposta a C è certamente di natura concorsuale in quanto la consegna della somma e il mancato pagamento di A sono antecedenti alla dichiarazione di fallimento di C; qualche dubbio sorge per il credito di regresso che sembra sorgere dopo al momento del pagamento avvenuto dopo il fallimento, ma la Cassazione, nonostante diversa opinione dottrinaria (che differenzia il credito per rivalsa, di natura concorsuale in quanto deriva direttamente dal credito fatto valere dal (o che avrebbe potuto far valere il) creditore comune, da quello di regresso), la Cassazione riconosce la concorsualità ad entrambi.
          Tutto ciò premesso per chiarire la situazione, sorge un problema. Lei dice che il debito di B verso C (e quindi il credito di quest'ultimo) è in fase di accertamento, senza altra specificazione. Se è in fase di accertamento giudiziale, ossia se il fallimento C ha promosso azione per la condanna di B per ottenere il pagamento del suo credito, è in questo giudizio che B può e deve proporre l'eccezione di compensazione con il suo credito fino alla corrispondenza di entrambi.
          Se non è pendente un giudizio, B deve insinuarsi al passivo del fallimento C (la richiesta ex art. 115 esercitando la surroga è possibile, ma non se contestualmente si chiede la compensazione, che deve essere valutata dal giudice) chiedendo l'ammissione al passivo della differenza del proprio credito una volta effettuata la compensazione (per cui questo caso si verifica se il debito di B è inferiore al credito di 200) e di conseguenza anche l'accertamento del credito di C viene svolto nel giudizio di verifica quale eccezione diretta a paralizzare in parte il credito insinuato. Qualora invece il debito di B è superiore al suo credito di 200, B non avrebbe un credito da insinuare al passivo del fallimento C ed a questo punto potrebbe o non fare nulla in attesa delle mosse del curatore, o mandare una comunicazione al curatore con cui avverte che non insinua al passivo il proprio credito in quanto riconosce di avere un debito superiore, per cui effettuata la compensazione ammette di essere debitore di …, oppure insinua al passivo il proprio credito e vede come reagisce il curatore; quest'ultima sarebbe, a nostro avviso, la via preferibile dato che si sta ipotizzando che il debito di C è controverso, seppur non giudizialmente, perché, in tal modo, se il curatore eccepirà la compensazione, per la parte corrispondente del credito insinuato, verrà accertato anche il credito del fallimento in sede di passivo.
          Zucchetti SG srl
          • Pamela Pennesi

            Montegranaro (FM)
            28/12/2021 09:48

            RE: RE: RE: RE: insinuazione coobligato solidale

            ringrazio molto. Preciso che il debito di B verso C (e quindi il credito di quest'ultimo) è in fase di accertamento non giudiziale in quanto lo si sta verificando senza un giudizio per appurarne l'esatto importo attraverso le scritture contabile e quanto risultante alla controparte.
            Preciso inoltre a miglior chiarezza del caso, che il debito di B è superiore al suo credito. Pertanto come da voi suggerito sarebbe forse opportuno procedere in modo che B invii una comunicazione al curatore con cui avverte che non insinua al passivo il proprio credito in quanto riconosce di avere un debito superiore, per cui effettuata la compensazione ammette di essere debitore di …, oppure, forse preferibile, insinua al passivo il proprio credito e vede come reagisce il curatore.
            grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              28/12/2021 18:45

              RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione coobligato solidale

              Esatto, è quanto abbiamo detto. Tuttavia il fatto che le parti stanno discutendo sulla entità del credito di C verso B, si potrebbe valutare in quella sede anche la compensazione 8che diventerebbe convenzionale) o una forma di transazione, di modo che, una volta fissato il credito di C verso B e il credito di quest''ultimo verso C, si determini iol debito/credito residuo e le modalità di pagamento, se il credito residuo è a favore del fallito (nel caso contrario sarebbe necessaria l'insinuazione).
              Zucchetti SG srl