Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

istanza ammissione stato passivo cassa edile

  • Domenico Violi

    Reggio Calabria (RC)
    01/09/2022 17:30

    istanza ammissione stato passivo cassa edile

    Buon pomeriggio.
    A seguito di istanza di ammissione allo stato passivo da parte della Cassa Edile mi sono sorti alcuni dubbi che vorrei sottoporre al FORUM
    1) l'Attestazione del credito sottoscritto dal Presidente della Cassa può essere utilizzato come prova certa del credito per il quale si chiede l'ammissione?
    2 ) vi sono alcune voci sulle quali avrei dubbi in merito al privilegio da assegnare ( o se ammettere al chirografo); e precisamente sono state richieste le seguenti voci:
    - accantonamento ordinario: ritengo privilegio ex art. 2751bis cc;
    - accantonamento malattia: ritengo privilegio ex art. 2751bis cc;
    - contr. CE: ritengo privilegio ex art 2754,
    - A.P.E. : ritengo privilegio ex art. 2751bis cc;
    - Fondo di mutualità e assistenza: ?
    - quota sindacale provinciale imprese: ritengo chirografo;
    - quota sindacale Provinciale operai: ritengo chirografo;
    - quota sindacale Nazionale imprese: ritengo chirografo;
    - quota sindacale nazionale operai: ritengo chirografo;
    - Ente Scuola: ?
    - Contributo lavori usuranti: ritengo privilegio ex art. 2754;
    Arrot. Positivo: ?
    Grazie anticipatamente per la risposta.
    Domenico Violi


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/09/2022 15:27

      RE: istanza ammissione stato passivo cassa edile

      La dichiarazione della Cassa Edile ha un valore probatorio presuntivo, nel senso che fa fede fin quando non viene superata da prova contraria.
      Per il resto la difficoltà che lei incontra nella collocazione delle varie voci discende dal fatto che bisogna distinguere gli accantonamenti dai contributi. Gli accantonamenti sono costituiti da importi corrispondenti: a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività) accantonati presso le Casse dai datori di lavoro per essere poi erogati ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva, sicché, avendo natura prettamente retributiva, sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. Diversamente; i contributi, che attengono a versamenti, in parte dovuti dai lavoratori, mediante trattenute operate dai datori di lavoro e in parte da questi ultimi diretti a dotare le Casse delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali, non sono assistiti da alcun privilegio (Cass. 11/12/2006, n. 26324).
      Noi abbiamo in altre occasioni criticato questa seconda affermazione, ma nonostante decisioni di merito in senso contrario secondo cui i contributi da versare alla Cassa Edile sono equiparabili ai contributi dovuti all'INPS e all'INAIL, sotto il profilo della loro necessarietà nel sistema complessivo della previdenza", con la conseguenza che "non appare giustificato ridurre il versamento dei contributi alla Cassa Edile ad una vicenda privatistica, sia pur ovviamente con i caratteri di rilevanza sociale comunque propri della previdenza integrativa, per dedurne l'estraneità alla ratio dell'art. 2754 c.c." (Trib. Milano 06/07/2010, n. 8885; Trib. Monza 05/03/2008 ), la Cassazione ha continuato a sostenere che "La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio di cui all'art. 2754 c.c. in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva" (Cass. 14/12/2015, n.25173; Cass.25/08/2017, n. 20390, anche se in modo meno netto).
      A nostro avviso, l'insieme dei versamenti a favore della Cassa Edile è ormai fuoriuscito dall'ambito della mera previsione privatistica della contrattazione collettiva di settore, per assumere un vero e proprio rilievo pubblicistico, per cui i versamenti alla Cassa Edile previsti dalla contrattazione di settore hanno assunto rilevanza e carattere pubblicistico, tale da rendere non più giustificata l'esclusione per essi della tutela costituita dal riconoscimento del carattere privilegiato; tuttavia la scelta tra questi due indirizzi compete al curatore che predispone il progetto di stato passivo e al giudice delegato che decide. Di conseguenza, le voci che noi in seguito indichiamo come assistite dal privilegio ex art. 2754 c.c., passeranno al chirografo ove si preferisca aderire alla tesi della Cassazione.
      Tanto chiarito, noi assegneremmo il privilegio ex art. 2751 bis. n. 1 c.c., ai crediti per accantonamento ordinario, accantonamento malattia e A.P.E., come da lei correttamente prospettato.: ritengo privilegio ex art. 2751bis c.c.. Attribuiremmo il privilegio ex art. 2754 c.c. ai crediti per contr. CE, Fondo di mutualità e assistenza,, Contributo lavori usuranti, Ente Scuola e Arrot. Positivo (con la precisazione di cui in precedenza). Lasceremmo al chirografo le altre voci che costituiscono quote sindacali di stretta impostazione privatistica.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Canetto

        Mestre (VE)
        29/07/2024 15:01

        RE: RE: istanza ammissione stato passivo cassa edile

        Buongiorno,

        mi permetto di intervenire sul tema dei contributi a Edilcassa.
        Nonostante le pronunce della Suprema Corte (Cass. 14/12/2015, n.25173; Cass.25/08/2017, n. 20390, Cass. 9/10/2017 n. 23520) che ne confermano l'estraneità all'applicazione del privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c. e pertanto il riconoscimento del chirografo, nella Vostra risposta rappresentate che attribuireste comunque il privilegio ex art. 2754 c.c. ai contributi.
        Vi chiedo, cortesemente, se questa impostazione trovi sostegno in pronunce più recenti della giurisprudenza di legittimità o se poggi solo su Sentenze di merito.

        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/07/2024 12:41

          RE: RE: RE: istanza ammissione stato passivo cassa edile

          Non ci risultano decisioni successive a quelle citate, ma nella risposta che precede, nel dare atto dell'orientamento della cassazione, abbiamo espresso e motivato le nostre perplessità sulla soluzione adottata dalla S. Corte, avvalendoci anche di alcune decisioni di merito. Quelle obiezioni rimangono a nostro avviso ancora valide, fermo restando che per l'operatore è più opportuno adeguarsi al dettato della Corte.
          Zucchetti SG srl