Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

contributo unificato - privilegio ex art. 2758 c.c.

  • Alessandro Silei

    Ravenna
    30/10/2024 12:00

    contributo unificato - privilegio ex art. 2758 c.c.

    In un fallimento dichiarato nel 2018, il legale rappresentante della fallita presenta reclamo presso la Corte di Appello (bocciato) e poi presso la Cassazione (bocciato). La procedura si è costituita in entrambi i giudizi. La Suprema Corte nell'ordinanza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ponendolo a carico della società fallita e la Corte di Appello informa la curatela con pec di settembre 2024 che l'invito al pagamento verrà notificato da parte di Equitalia Giustizia al curatore stesso. Trattandosi di tributo indiretto per un credito dello Stato, si ritiene che godrebbe di privilegio speciale ai sensi dell'art. 2758 c.c. sui beni mobili ed immobili ai quali il contributo si riferisce. Ma in particolare, trattandosi di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, non sono identificabili beni di riferimento specifico, per cui l'importo verrebbe considerato chirografario. E' giusto il ragionamento?
    Considerando che la procedura è in chiusura (si sta predisponendo il riparto finale), che non tutto il privilegio ammesso al passivo verrebbe soddisfatto (quindi niente per il chirografo) e che non si conoscono i tempi di notifica di Equitalia Giustizia, posso procedere con le operazioni di chiusura e poi di cancellazione della società fallita?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/11/2024 17:34

      RE: contributo unificato - privilegio ex art. 2758 c.c.

      A nostro avviso l'importo del contributo unificato per il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal fallito è a carico esclusivo di quest'ultimo. Invero, le spese sostenute dal fallito per la propria difesa nel giudizio di reclamo, poi respinto, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non possono gravare sulla massa perché sostenute dopo la dichiarazione di fallimento per una sua iniziativa processuale, assolutamente eventuale e volontaria e nel suo esclusivo interesse; e tra le spese della difesa del fallito che ha proposto reclamo rientra anche quella della iscrizione della causa a ruolo, ed, infatti, la S. Corte ha, come lei riferisce, posto l'ulteriore contributo per iscrizione a ruolo a carico della società fallita.
      Inoltre l'AE, per far valere il proprio credito dovrebbe proporre una domanda di insinuazione, in mancanza della quale lei può procedere nelle attività di chiusura del fallimento, tanto più che, per quanto detto, la eventuale domanda non potrebbe trovare accoglimento e, comunque, non potrebbe trovare collocazione privilegiata per le corrette considerazione da lei svolte, che portano alla conseguenza che manca l'indicazione dell'oggetto su cui il privilegio speciale dovrebbe esercitarsi.
      Zucchetti SG srl