Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

  • Bernardo Colussi

    Pordenone
    07/12/2012 14:56

    Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

    Il creditore che, ottenuto decreto ingiuntivo per il proprio credito, deve resistere in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal debitore, giudizio la cui sentenza viene emessa due mesi dopo la dichiarazione di fallimento del debitore stesso, ha diritto di insinuare al passivo fallimentare le spese legali maturate ante fallimento per aver dovuto tutelare le proprie ragioni creditorie in sede di opposizione a decreto ingiuntivo?
    Si deve precisare, da un lato, che l'attività giudiziale determinante il maturare del credito è stata svolta integralmente ante dichiarazione di fallimento poiché l'ultimo atto del giudizio, ossia la memoria di replica, è stato depositato prima di tale evento, dall'altro lato che la sentenza di merito, seppur intervenuta successivamente al fallimento del debitore, riconosce il credito vantato dal creditore, come azionato con decreto ingiuntivo poi opposto.
    Il quesito è generato dalla considerazione che una causa defatigatoria promossa da un debitore prossimo al fallimento determina per la sua controparte-creditrice una spesa che, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento intervenga ante sentenza di merito, se non fosse possibile insinuare al passivo fallimentare, resterebbe a carico del creditore: eppure ex art. 1196 c.c. le spese del pagamento sono a carico del debitore.
    Si consideri inoltre che l'esclusione dal passivo fallimentare del credito predetto costituisce un danno per il creditore escluso determinato da fattori estranei alla volontà del creditore stesso il quale si trova a subire l'azione strumentale del debitore e i tempi della giustizia.
    Ulteriore rilievo da tenere in considerazione è il fatto che il compenso del CTU che ha svolto attività nel medesimo procedimento viene ammesso al passivo, potendo beneficiare del provvedimento provvisorio di liquidazione del compenso emesso dal Giudice.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/12/2012 20:04

      RE: Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

      Le sue argomentazioni sono piene di buon senso, ma si scontrano con il sistema fallimentare. La sentenza emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento dell'ingiunto opponente non può essere opposta al fallimento stesso, che non era parte in causa e, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, il creditore deve insinuare il suo credito al passivo, nel quale non potrà far valere la sentenza né il decreto ingiuntivo non passato in giudicato perché opposto, tanto che si dice che quel decreto è tamquam non esset. Dovendo il creditore fornire la dimostrazione del suo credito, senza poter utilizzare i titoli giudiziari intervenuti, le spese relative a questi non possono essere opposti al fallimento, per il quale quei titoli è come se non esistessero.
      La giurisprudenza concorda nell'affermare che "nella ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, essendo inopponibili al fallimento sia il decreto sia l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso, con la conseguenza che il creditore, stante appunto l'inopponibilità alla massa del primo e della seconda, neppure può ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca" (in termini Cass. 1 aprile 2005, n. 6918).
      Zucchetti SG Srl

      • Simone Allodi

        Milano
        06/02/2015 17:02

        RE: RE: Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

        Mi ricollego alla discussione di cui sopra per chiedere un'opinione in merito ad una domanda di ammissione al passivo che sto esaminando: la società A ha ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della società B. La società B si è opposta ma è poi fallita prima che venisse emessa alcuna sentenza e, naturalmente, il giudizio è stato interrotto per avvenuto fallimento.
        Tale fallimento della società B è stato in seguito revocato. Tuttavia, dopo alcuni mesi dalla revoca, la società B è nuovamente fallita, con conseguente apertura di una nuova procedura concorsuale.
        Ora, la società A presenta domanda di insinuazione al secondo fallimento della società B, fornendo come documento a sostegno della propria pretesa creditoria il decreto ingiuntivo originariamente opposto e, oltre a ciò, chiede anche l'ammissione per le spese legali sostenute per la fase di opposizione.
        Alla luce di quanto sopra, chiedo: è valido il decreto ingiuntivo, nonostante fosse stato opposto e quindi non reso definitivamente esecutivo prima del fallimento n.1? E in secondo luogo, posto che il D.I. abbia valore, vanno ammesse o meno le spese legali sostenute da A per la fase di opposizione dal momento che, in qualche modo, si potrebbe argomentare che la revoca del fallimento n. 1 abbia portato anche alla revoca dell'interruzione del giudizio di opposizione (ma in tal caso, che fine ha fatto il giudizio???) ?

        Ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto possiate fornirmi.
        Cordiali saluti,
        Tatiana Trova
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/02/2015 20:32

          RE: RE: RE: Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

          La società A ha fatto un ragionamento abbastanza lineare. Ossia ha considerato che a seguito della revoca del fallimento di B, questi poteva riassumere il giudizio di opposizione interrotto e doveva farlo entro tre mesi dalla revoca , perché solo a seguito di questa aveva ripreso la propria capacità processuale, e non avendolo fatto il giudizio di opposizione si è estinto (art. 305c.p.c.) e di conseguenza il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, per cui l'ingiungente base la sua insinuazione sul decreto e chiede anche il rimborso delle spese dell'opposizione, cui avrebbe diritto se questo ragionamento fosse esatto.
          In realtà questo ragionamento dal punto di vista processuale non fa una grinza, ma lei può opporre il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza della cassazione, secondo cui non è ammissibile l'accertamento incidentale, in sede fallimentare, dell'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo che sia tuttora sprovvisto del visto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. (Cass. 11/10/2013 n. 23202; Cass. 23/12/2011 n. 28553; Cass., 13/03/2009 n.6198; Cass. 26/03/2004 n. 6085), sicchè o detto provvedimento è stato emesso prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto oppure il decreto ingiuntivo è tamquam non esset nei confronti della massa. Se il decreto è come non esistesse, il creditore deve fornire la prova del suo credito in altro modo e non sono vanno riconosciute né le spese della fase monitoria né quelle del giudizio di opposizione, non arrivato a sentenza.
          Zucchetti Sg srl
      • Cristian Catapano

        PESCARA
        17/02/2020 19:02

        RE: RE: Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

        Buonasera, colgo l'occasione di questa discussione per sottoporVi un nuovo quesito.

        Rappresento una cliente che ha subito la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da una società.
        Abbiamo proposto opposizione con richiesta di sospensiva che, tuttavia, non è stata accolta. La mia cliente, quindi, in corso di causa, ha corrisposto le somme dovute in ragione dell'ingiunzione.
        Dopo tale pagamento, e sempre nelle more della causa di opposizione, la società ingiungente-opposta ha depositato ricorso prenotativo di concordato ex art. 161 comma 6 l.f..

        Dopo tale evento è uscita la sentenza che ha accolto la nostra opposizione e revocato il decreto opposto con condanna alle spese di lite.
        A questo punto la mia cliente avrebbe diritto a ripetere le somme indebitamente pagate ma qui sorge il dubbio: come va trattato tale credito? è da intendersi avente titolo/causa anteriore ovvero sorto in occasione della procedura? Dunque, in caso di ammissione del concordato, il credito sarebbe prededucibile o no?
        Stesso quesito per il credito per spese legali di soccombenza.
        Vi sarei grato se poteste fornire precedenti in merito.

        Grazie per l'attenzione e la risposta che vorrete cortesemente fornire.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/02/2020 13:01

          RE: RE: RE: Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

          Non ci risultano precedenti specifici.
          E' indubbio che la sua cliente ha diritto a ripetere le somme indebitamente pagate, ma proprio questa affermazione fa capire, a nostro avviso, che il credito in questione nasce dall'indebito pagamento effettuato, in cui la sentenza che ha accolto l'opposizione si pone solo come la condizione che ha reso possibile l'esercizio del diritto preesistente; se, infatti l'ingiungente, invece che adire al concordato con riserva, fosse stata dichiarata fallita il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe continuato (fallito sarebbe stato l'ingiungente e non l'ingiunto) e il suo cliente avrebbe potuto insinuare il credito per ripetizione di quanto pagato che sarebbe stato ammesso al passivo quale credito concorsuale, con riserva dell'esito della decisone l'evento che rigettato.
          Qualche difficoltà riguardo al creeito per spese del giudizio, perché queste trovano la loro fonte direttamente nella sentenza, ma va segnalato che anche sul punto vi è giurisprudenza di merito che ritiene anche le spese del giudizio di natura concorsuale perchè comunque risalente all'accertamento di un diritto preesistente.
          Zucchetti Sg srl
          • Domenico Rosati

            Cerignola (FG)
            21/02/2020 09:37

            RE: RE: RE: RE: Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

            Salve, ne approfitto della discussione per porVi questo quesito:
            Ho difeso in primo grado la Curatela Fallimentare nel giudizio di inefficacia ex art. 42, 44 e 46 L.F., che ha visto accogliere la domanda in favore della stessa.
            La società convenuta e la banca chiamata in causa, venivano condannati in solido al pagamento della sorte capitale, degli interessi e delle spese legali.
            La società proponeva appello avverso la sentenza di accoglimento, chiedendo la riforma della medesima, io vengo nominato dal G.D. a difendere la Procedura anche nel giudizio di gravame.
            Al fine di evitare l'esecuzione coattiva, uno dei convenuti (la Banca) pagava l'intera somma, comprensiva di interessi e spese di lite.
            La somma incassata dal Fallimento rappresenta, al momento, la totalità dell'attivo.
            Orbene, ho diritto al mio compenso, liquidato nella sentenza di primo grado,
            in prededuzione per l'attività svolta nella predetta fase?
            Gradirei anche l'indicazione di qualche precedente giurisprudenziale in merito.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              21/02/2020 19:31

              RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

              Non vi sono dubbi che lei, incaricato dal curatore a svolgere una azione giudiziaria nell'interesse della procedura e autorizzata dal giudice delegato, ha diritto ad essere pagato per le sue prestazioni in prededuzione in quanto il credito è nato in occasione e in funzione della procedura fallimentare; ossia in presenza di entrambi i requisiti della occasionalità e funzionalità indicati dal secondo comma dell'art. 111 l. fall. per il quale è sufficiente il ricorso di uno di essi per attribuire la prededuzione.
              Per questo motivo forse non ha sentenze specifiche su un punto che, per la sua evidenza, non ha dato luogo a controversia: al contrario abbondano le decisioni che hanno riconosciuto la prededuzione ai crediti dei professionisti per prestazioni svolte anteriormente all'apertura del fallimento in funzione o nell'ambito di altre procedure, ove, il fatto che la prestazione fosse stata svolta ad furi del fallimento ha creato qualche problema in ordine al riconoscimento della funzionalità, che la giurisprudenza degli ultimi anni ha ormai pacificamente riconosciuto eliminando il requisito della utilità. Questioni estranee al suo caso in cui, come detto, la sua prestazione si è svolta in pendenza del fallimento, su incarico del curatore, e per le finalità del fallimento stesso.
              La collocazione in prededuzione del suo credito, tuttavia, non significa che lei debba diritto ad essere pagato con la somma ricevuta dalla banca, perché (a parte la indisponibilità della stessa fino alla sentenza definitiva), detta somma entra a far parte dell'attivo fallimentare confondendosi con le altre entrate e l'attivo servirà a pagare i creditori secondo l'ordine di legge, che al primo posto pone i crediti prededucibili.
              Zucchetti Sg srl
              • Domenico Rosati

                Cerignola (FG)
                24/02/2020 11:12

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

                Quindi, essendo per il momento l'unica somma disponibile nell'attivo, non mi possono essere pagate le spese legali? E se nel caso dovessero essere pagate e malauguratamente l'appello dovesse essere accolto, alla banca verranno restituite le somme presenti sul conto della procedura al netto delle prededuzioni?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  24/02/2020 20:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione di spese inerenti il giudizio di cognizione non passato in giudicato alla data di fallimento

                  Probabilmente siamo stati troppo sintetici nell'ultimo periodo della nostra precedente risposta quando abbiamo detto che "La collocazione in prededuzione del suo credito, tuttavia, non significa che lei debba diritto ad essere pagato con la somma ricevuta dalla banca, perché (a parte la indisponibilità della stessa fino alla sentenza definitiva), detta somma entra a far parte dell'attivo fallimentare confondendosi con le altre entrate e l'attivo servirà a pagare i creditori secondo l'ordine di legge, che al primo posto pone i crediti prededucibili".
                  In questa frase abbiamo concentrato due ipotesi che cerchiamo di chiarire. La prima quando abbiamo parlato di indisponibilità della somma ricevuta dal fallimento fino alla sentenza definitiva, che è fattispecie che si riferisce alla fase attuale in cui è stata pagata da un debitore una somma sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva ma non ancora definitiva; queste somme, dispone il terzo comma dell'art. 113 non vanno ripartite, ma devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato in attesa del passaggio in giudicato della sentenza. Per questo abbiamo parlato di indisponibilità, accennandovi solo di passaggio, perché lo scopo di non distribuire detta somma è quello proprio di tutelare il terzo che ha pagato sulla base della sentenza provvisoriamente esecutiva e consentirgli ove la sentenza definitiva sia a lui favorevole di recuperare interamente la somma che aveva indebitamente anticipato e che se fosse stata distribuita non sarebbe più ripetibile a norma dell'art. 114 l. fall.. In tal caso il suo credito non trova capienza nel fallimento se non vi è altro attivo e , se non ha ottenuto il gratuito patrocinio, non potrebbe essere neanche a carico dell'Erario.
                  La seconda ipotesi compresa nella risposta era quella di una soluzione della controversia con sentenza definitiva favorevole al fallimento. In questo caso, la somma incassata entrerebbe definitivamente nella casse dell'attivo fallimentare e lei potrebbe far valere le sue pretese nel fallimento quale creditore prededucibile; in caso di insufficienza della disponibilità a pagare tutti i creditori prededucibili, si seguirà l'ordine dei privilegi all'interno delle prededuzioni (art. 111bis ult. comma l. fall.) e, pur godendo il suo credito del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., potrebbe, ad esempio, soccombere, rispetto al credito per il compenso del curatore.
                  Per questo avevamo detto che, nonostante il riconoscimento della prededuzione al suo credito, lei non ha un diritto ad essere pagato con la somma ricevuta dalla banca, posto che questa o ritorna alla banca o entra nell'attivo fallimentare, dove dovrà confrontarsi con gli altri creditori prededucibili in caso di incapienza.
                  Zucchetti SG srl