Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Pignoramento presso terzi Ader

  • Paola Cosma

    Fiesso d'Artico (VE)
    05/12/2019 18:12

    Pignoramento presso terzi Ader

    Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione:
    l'Agenzia della Riscossione presenta domanda di insinuazione al passivo al netto di un pignoramento presso terzi intervenuto meno di sei mesi prima dalla dichiarazione di fallimento.
    La mia intenzione, se me la confermate, sarebbe di ammettere Ader per l'intero importo al lordo di quanto pignorato, sostenendo che il pagamento ottenuto è inefficace e revocabile ai sensi dell'art.67 LF e per errata applicazione dell'art.1193 CC. che se applicato correttamente andava imputato al chirografo, e dunque ai debiti meno garantiti, così facendo potrei revocare tali importi perché non esclusi da revocatoria.
    Temo però la lettura combinata dell'art 67 LF con gli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 46/1998 che parrebbero estendere l'esenzione dalla revocatoria a tutte le entrate di qualsiasi natura e specie riscosse mediante ruolo.
    A vostro avviso come va inteso il termine "entrate", rientrano anche sanzioni e aggi?
    In fin dei conti la cartella riassumeva un debito, degli interessi e degli oneri di riscossione ma non precisava quale categoria il pignoramento andava a pagare.
    Ringrazio per la collaborazione che mi vorrete dimostrare.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/12/2019 20:41

      RE: Pignoramento presso terzi Ader

      In primo luogo lei non può ammettere il creditore (e ci riferiamo ad un creditore qualsiasi, indipendentemente dalla natiura del credito) che si insinua per il netto, detraendo gli acconti ricevuti, per il lordo, in quanto il pagamento degli acconti può essere può essere revocato promuovendo la relativa azione e non in via di eccezione; in tal caso, infatti, l'eccezione revocatoria (che il nuovo art. 95 ha espressamente attribuita al curatore) non servirebbe a bloccare l'ammissione del credito richiesto, ma avrebbe una funzione recuperatoria incompatibile con il giudizio di accertamento del passivo. In realtà l'eccezione revocatoria funziona per le garanzie, nel senso che se un creditore chiede l'ammissione di un credito in via ipotecaria, il curatore, eccependo che la garanzia è revocabile, incide sulla collocazione della pretesa azionata al fine di far ammettere quel credito in chirografo, fermo restando che il curatore, se vuole che sia dichiarata la inefficacia dell'ipoteca e revocata, deve promuovere apposito giudizio.
      Né l'ammissione della somma richiesta pregiudica la futura revocatoria, anche s enulla si dice in proposito perché come hanno chiarito anche le Sez.. unite il giudice delegato, nell'ammettere quel creditore al passivo come richiesto, non è intervenuto sui pagamenti già effettuati giacchè l'esame degli gli stessi non era funzionale alla decisione; pertanto non si è formato su tali pagamenti alcun giudicato, preclusivo.
      Ciò detto in linea generale, nel suo caso i pagamenti che vorrebbe revocare riguardano imposte scadute e, a norma dell'art. 89 DPR 602/73, "i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 R. d. 16 marzo 1942, n. 267".
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Biccheri

        CITTA DI CASTELLO (PG)
        04/11/2022 18:11

        RE: RE: Pignoramento presso terzi Ader

        Nel caso in cui i pagamenti effettuati non fossero relativi ad imposte ma a contributi, sarei propenso a ritenere non applicabile l'art. 89 DPR 602/73 che parla espressamente di imposte.
        Esistono altre disposizioni di leggi speciali che fanno salvi anche i pagamenti relativi a contributi previdenziali rispetto alla revocatoria ex art. 67, comma 2, LF?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/11/2022 15:50

          RE: RE: RE: Pignoramento presso terzi Ader

          L'esenzione da revocatoria di cui all'art. 89 DPr n. 602/73 si applica solo al pagamento di tributi, così come emerge dal testo di legge.
          Eguale esenzione era stata posta dal comma 4 dell'art. 4 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48) ma tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
          Non ci risultano successivi interventi legislativi in materia.
          Zucchetti SG srl