Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compensazione cassa integrazione

  • Daniela Aschi

    Roma
    20/12/2021 16:51

    compensazione cassa integrazione

    In un fallimento, con disposizione del giorno stesso della pronuncia, ed accredito pervenuto il giorno successivo, l'amministratore, paga 5.000 euro circa ad un dipendente. Si premette che la società aveva chiesto per i dipendenti il pagamento dall'EBlart che è, per gli artigiani, l'equivalente della della Cassa Integrazione.
    Dopo un mese dalla pronuncia di fallimento per quel dipendente arriva, sul conto della società fallita, dalla Cassa, la somma di euro 3.000 circa.
    Il curatore che già aveva chiesto al dipendente la restituzione della somma, pagata in violazione della par condicio creditorum, considera parzialmente compensati i due importi ed insiste per la restituzione al fallimento della differenza.
    Il lavoratore minaccia ora denuncia penale nei confronti del curatore per il mancato pagamento della somma pervenuta dalla Cassa, contestando la compensabilità degli importi.
    Vorrei conoscere, con cortese urgenza, il vostro parere sul punto.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/12/2021 20:11

      RE: compensazione cassa integrazione

      Se abbiamo ben capito, nel caso il datore di lavoro ha anticipato, successivamente alla dichiarazione di fallimento, la cassa integrazione e poi ha ricevuto il rimborso parziale di quanto anticipato dalla EBIart. Se è così, il comportamento del curatore è ineccepibile in quanto ha correttamente chiesto la restituzione della somma di euro 5.000 in applicazione del primo comma dell'art. 44 l. fall. e poi ha ridotto la pretesa ad euro 2.000 avendo ricevuto il rimborso dalla Cassa di euro 3.000.
      Ma anche se il pagamento di euro 5.000 riguarda periodi diversi da quello coperto dalla Cassa, il risultato non cambia in quanto, a nostro avviso, il curatore può effettuare la compensazione tra il credito di restituzione della somma di ero 5.000 e il proprio debito di versamento al lavoratore della somma ricevuta dalla Cassa ed erogata in favore del dipendente. Invero, essendo l'inefficacia di cui all'art. 44 l. fall. di tipo oggettivo ed operando automaticamente, il credito di restituzione della somma di euro 5.000 sorge in capo al fallimento derivando la inefficacia del pagamento effettuato proprio da tale evento; a sua volta il debito di restituzione al lavoratore della somma di euro 3.000 corrisposta dalla Cassa è anch'esso in capo al fallimento, per cui ricorre la reciprocità tra i crediti contrapposti che giustifica la compensazione.
      Qualche dubbio può sorgere dalla limitata impignorabilità dei crediti di lavoro, che l'art. 1246 c.c. esclude dalla compensazione, ma nel caso non vengono direttamente coinvolti crediti e debiti di lavoro in quanto da un lato si tratta di restituzione di pagamento inefficace e dall'altro di intervento della cassa integrazione.
      Ad ogni modo, per sua maggiore tutela, si faccia autorizzare dal comitato dei creditori ex art. 35 l. fall. a ridurre la pretesa verso il dipendente a euro 2.000, per effetto della compensazione parziale.
      Zucchetti SG srl