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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
interessi di mora
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Matteo Matta
cagliari18/11/2023 23:15interessi di mora
Gentilissimi
vi sottopongo un quesito avente ad oggetto l'ammissione allo stato passivo degli interessi di mora derivanti dal mancato pagamento di mutuo fondiario.
Più precisamente
La banca procede ad esecuzione individuale sull'immobile nel corso del 2001.
Nel corso del 2023 viene aperta la procedura di liquidazione giudiziale
La banca si insinua nella procedura richiedendo l'ammissione di interessi di mora con privilegio ipotecario calcolati al tasso contrattuale dal 2001 al 2023.
Il sottoscritto curatore ricalcola gli interessi moratori al tasso legale ammettendoli in privilegio ipotecario ed esclude la parte residua degli interessi moratori.
L'istituto insiste per l'ammissione in privilegio degli interessi moratori calcolati al tasso contrattuale
Cosa ne pensate, come dovrebbero essere calcolati e ammessi gli interessi moratori-
Zucchetti SG
Vicenza20/11/2023 12:41RE: interessi di mora
La questione è complessa e come abbiamo detto anche di recente in questo Forum, nasce dal fatto che l'art. 2855 c.c. prevede, per il periodo ante fallimento, la collocazione in via ipotecaria degli interessi dovuti, ma questa norma non pone apertamente alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori (nè la pongono gli artt. 54 e 55), per cui sarebbe sufficiente che nell'iscrizione sia enunciata la natura e la misura degli interessi perchè questi trovino collocazione ipotecaria.
Questa interpretazione così ampia del secondo comma dell'art. 2855 c.c., fondata unicamente sull'argomento "ubi lex non distinguit ..." è stata ritenuta poco convincente dalla giurisprudenza che da tempo sostiene che se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi" (Tra le tante, Cass. 02/03/2018 , n. 4927; Cass. 31/05/2013 , n. 13831; Cass. 30/08/2007 , n. 18312; ecc.).
Inoltre, nel caso, al di là di questa interpretazione, che attiene agli interessi moratori prefallimentari, sta il fatto che il creditore fondiario ha già consumato il suo diritto agli interessi nei limiti di cui all'art. 2/855 c.c. nel corso della esecuzione individuale. Orbene, o questa è ancora pendente, ed allora il periodo dell'anno in corso e di due anni precedenti va riferito al momento del pignoramento e, successivamente sono dovuti, a norma dell'art. 2855 co. 3 c.c., soltanto gli interessi legali fino alla vendita del bene. Se, invece, l'esecuzione individuale è terminata all'atto della apertura della liquidazione giudiziale, il creditore fondiario è stato nella sede scelta soddisfatto delle sue pretese ipotecarie, con l'attribuzione del ricavato dalla vendita del bene gravato, per cui rimane titolare di un eventuale credito residuo per la parte incapiente da far valere in via chirografaria nel concorso.
Zucchetti SG srl-
Cristina Treccani
BRESCIA23/10/2024 17:48RE: RE: interessi di mora
Scusate se mi intrometto ma salvo errori se gli interessi di mora non sono indicati nella nota di iscrizione ipotecaria vanno riconosciuti lo stesso? Appurato che il bene è già stato venduto ma il ricavato non è stato capiente ritengo che, al massimo, gli interessi da riconoscere siano da conteggiarsi al tasso legale. Sbaglio? -
Zucchetti SG
Vicenza24/10/2024 11:16RE: RE: RE: interessi di mora
Nella risposta che precede abbiamo riportato le differenti interpretazione del secondo comma dell'art. 2855 c.c., che regola il trattamento degli interessi antecedenti alla dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale. Fermo restando che il limite massimo di corresponsione degli interessi è segnato dalla somma indicata nella nota di iscrizione, se si segue la tesi che l'art. 2855 c.c. contempli anche gli interessi moratori, anche questi rientrano nella collocazione ipotecaria per il tempo indicato dalla norma; se, invece si segue la tesi che la norma prevede la collocazione ipotecaria per l'anno in corso e per i due anni precedenti soltanto per gli interessi corrispettivi, solo questi potranno usufruire della collocazione ipootecaria.
Per gli interessi successivi all'apertura della procedura trova applicazione il comma terzo dell'art. 2855 c.c., per il quale trovano collocazione ipotecaria soltanto gli interessi legali e si ritiene che la parte di interessi ultralegali non sia dovuta e non che trovi collocazione in chirografo.
Zucchetti SG srl
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