Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

  • Diego Cardinali

    Ancona
    15/11/2012 16:21

    Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

    Equitalia si insinua, in chirografo, per aggio coattivo, diritti di notifica e spese tabellari, riferiti a ruoli formati e trasmessi dall'ente impositore al concessionario in data successiva al fallimento.
    Anche in accordo con le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano nella "Comunicazione del Presidente della Sezione Fallimenti ...... in materia di ammissione al passivo dei crediti fiscali" del gennaio 2010, ritengo che il credito vada integralmente escluso, in quanto trattasi di attività di riscossione svolta in epoca successiva al fallimento e, quindi, di credito non concorsuale.
    Attendo l'opinione del Forum.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/11/2012 16:43

      RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

      Siamo d'accordo anche noi sulla soluzione indicata per l'attività successiva alla dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti Sg Srl
      • Raffaella Santinelli

        SAN SEVERINO MARCHE (MC)
        18/11/2012 13:43

        RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

        Mi inserisco nella discussione, per fugare un mio dubbio: anch'io condividerei la medesima interpretazione, che però non trovo conforme alla risposta del Dott. Andreani del 27.03.2011 (alla domanda del 09.01.2011, intitolata "INSINUAZIONI AL PASSIVO DELLA EQUITALIA SPA") il cui contenuto riporto, per la parte che riguarda l'aggio:
        "L'aggio quindi è sicuramente dovuto, e per intero a carico del debitore.
        Per quanto riguarda invece la seconda parte del quesito, ovvero se rilevi la data di notifica della cartella ovvero di esecutività dei ruoli, non ci pare che esse siano rilevanti: l'aggio è un accessorio del tributo o contributo dovuto e quindi il riparto ne deve prevedere il pagamento unitamente ad essi, con il medesimo grado di privilegio.".
        Se non ho mal compreso l'indicazione del Dott. Andreani, quindi, l'aggio, rappresentando la remunerazione dell'attività degli agenti della riscossione e, perciò, avendo una natura di "accessorio del tributo o contributo", indipendentemente dalla data di notifica del ruolo, dovrebbe essere ammesso.
        Vi ringrazio anticipatamente per la Vs. risposta.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          29/01/2013 21:48

          RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

          Sul punto esistevano posizioni diverse, tanto che il Tribunale di Milano ha ritenuto opportuno farne oggetto di una specifica comunicazione per uniformare il comportamento di Giudici e Curatori di tale circoscrizione.

          Quanto indicato nella risposta del 27/3/11 partiva dalla considerazione che, poichè l'insinuazione al passivo tramite Equitalia è procedura prevista dall'art. 87 del D.P.R. 602/73, qualora ciò avvenga il costo di tale procedura è comunque un accessorio del tributo, anche se notifica della cartella o esecutività dei ruoli sono successivi all'apertura del fallimento.

          Un'altra possibile interpretazione era che ciò che rilevi sia il momento in cui viene svolta l'attività del Concessionario nei confronti del debitore, e quindi vi fosse un discrimine costituito dalla notifica della cartella: se avviene prima del fallimento i costi e compensi del Concessionario sono debiti concorsuali, se avviene successivamente non vanno ammessi al passivo.

          Il plenum dei giudici milanesi ha invece ritenuto che il discrimine sia la trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore: solo in caso che il ruolo sia stato trasmesso al Concessionario prima del fallimento dovranno essere ammessi al passivo spese, diritti e compensi. In sostanza, solo se è stata avviata l'attività del Concessionario (appunto, con la trasmissione del ruolo), allora l'aggio è dovuto.

          Data l'autorevolezza della fonte di quest'ultima interpretazione, riteniamo opportuno modificare la risposta del 27/3/11, confermando l'ininfluenza della data di notifica della cartella, e attribuendo invece valenza discriminante all'esecutività/trasmissione dei ruoli (eventi di norma sostanzialmente coincidenti)
          • Massimo Simeon

            Trieste
            28/12/2014 22:09

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

            Buongiorno, a seguito delle osservazioni da ultimo formulate, sottopongo alla vostra attenzione la recente sentenza della cassazione (Cass. 7868/2014) di cui cito la massima: "l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio".
            Nessun privilegio, quindi, per l'aggio coattivo di riscossione.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              29/12/2014 19:54

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

              Classificazione: PRIVILEGI / CHIROGRAFO
              Grazie per la segnalazione. Facciamo comunque presente che in altra risposta del 18.11.2014 data ad un quesito posto dal dott. Bombardelli avevamo già segnalato la sentenza da lei citata ed anche altro precedente della Cassazione. Scrivevamo infatti nell'occasione quanto segue:
              "In risposta ad altra simile domanda ci eravamo limitati a riportare la massima della sentenza di Cass. 03/04/2014, n. 7868, conforme ad altre precedente, Cass. 10/05/2013 n. 11230, ora lei cui chiede un giudizio su dette decisioni.
              Noi condividiamo l'impostazione della Corte, anche se per la verità non sembra molto motivata, perché, a differenza del cessato regime degli aggi esattoriali, nel quale il compenso dell'esattore era a carico dell'ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributo riscosso, con la conseguenza che di fatto la remunerazione del servizio esattoriale era assicurata dal privilegio che assisteva il tributo, ora il compenso di riscossione stabilito a favore del concessionario del servizio riscossione tributi e' posto a carico, a seconda dei casi, dell'ente impostore ovvero del contribuente, e in via esclusiva carico di quest'ultimo in caso di riscossione coattiva del tributo, per cui costituisce un credito personale del concessionario nei confronti del contribuente esecutato, del tutto distinto come titolo del credito tributario. Non può, pertanto, l'aggio configurarsi come un accessorio del credito tributario, proprio perché questo trova il suo fondamento nell'obbligo dei consociati di partecipare, secondo la propria capacità contributiva, alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), mentre il credito per compensi costituisce, come detto, la remunerazione del servizio di riscossione e garantisce le risorse economiche e gli incentivi necessari per il buon funzionamento dell'apparato.
              Questa autonoma causa del credito per aggio impedisce anche di estendere ad esso il privilegio attribuito al tributo passando attraverso il primo comma dell'art. 2749 c.c., secondo il quale il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione in quanto il compenso per riscossione coattiva non costituisce l'indennizzo delle spese giudiziali di esecuzione (distintamente previsto e calcolato), ma rappresenta il rimborso forfettario degli oneri organizzativi, anche stragiudiziali, derivanti dalla difficoltà di esazione del credito.
              Di conseguenza, se il credito per compensi di riscossione coattiva non può qualificarsi ne' come accessorio del tributo ne' come spese ordinarie di intervento nell'esecuzione, non gode di privilegio del privilegio che assiste il credito per il tributo, né in via diretta quale accessorio né in via mediata quale spese di intervento nell'esecuzione, per cui non rimane, ove l'aggio venga riconosciuto, che l'ammissione in chirografo".
              Zucchetti SG Srl

              Documenti rilevanti, selezionati da IL CASO.it:
              301 Moved Permanently

              Moved Permanently

              The document has moved here.


              Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.ilcaso.it Port 80

              • Donatella Perna

                Foggia
                27/09/2016 19:51

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

                Buonasera, vi sottopongo il seguente quesito.
                Posso proporre l'esclusione del credito dell'agente riscossore per intervenuta prescrizione (nel caso di specie trattasi di cartella notificata nell'aprile 2006, il cui importo mi è stato insinuato al passivo a giugno 2016), nonchè, eventualmente, per decadenza dal diritto di notifica per decorso dei termini di legge previsti per la notifica degli atti, in sede di predisposizione del progetto di stato passivo, con successiva conferma di tale esclusione al'udienza di verifica dei crediti e quindi nello stato passivo definitivo reso esecutivo dal GD?
                Oppure occorre impugnare la cartella davanti al Giudice?
                Cosa che credo non potrei ormai fare per decorrenza dei termini.
                In generale, proporre l'esclusione per mancata produzione delle prove della notifica della cartella, alla luce della giurisprudenza, vi sembra un tentativo comunque da esperire?
                Con riferimento ad altra pretesa tributaria, mi è stato notificato a settembre 2016 direttamente il ruolo (fallimento dichiarato a giugno 2016-data di consegna al concessionario: agosto 2016, evidentemente non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale).
                Penso di escludere integralmente il credito poichè non concorsuale e riferito ad attività di riscossione successiva al fallimento.
                Alla luce della giurisprudenza è divenuto inutile contestare che non vi sia stata la preventiva notifica della cartella? Anche questo un tentativo da esperire?
                Se volessi impugnare direttamente il ruolo, potreste indicarmi qualche riferimento giurisprudenziale recente al riguardo? Eventualmente i termini decorrerebbero dalla ricezione della domanda di insinuazione al passivo?
                Grazie.
                Donatella Perna
    • Mauro Canducci

      Savignano sul Rubicone (FC)
      30/12/2014 09:52

      RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

      Confermo la prassi del Tribunale di Forlì a ritenere non dovuti gli aggi e spese tabellari riferite a ruoli consegnati al Concessionario successivamente alla data di fallimento.
      Segnalo la sentenza di Cassazione 4861 del 2010 con la quale, pronunciandosi in materia di privilegio Irap, la Corte ha stabilito che spetta al concessionario il compenso per insinuazione al passivo (come da DM Finanze 21/12/2000 Euro 154,94), attività che per definizione non può che essere svolta successivamente alla dichiarazione di fallimento.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        10/10/2016 16:44

        RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

        Trattandosi di pretesa erariale, esclusivo giudice competente è quello tributario, pertanto deve essere proposta impugnazione avanti la Commissione Tributaria Provinciale, mentre il credito va ammesso con riserva, ex art. 88, I comma, D.P.R. 602/73.

        In passato vi sono state interpretazioni difformi (e ci risulta che ancor oggi in alcuni Tribunali si ritiene che in caso di prescrizione non si tratti più di valutare una pretesa tributaria, bensì della spettanza di un diritto che con la notifica e definitività dell'atto impositivo è divenuto un credito "ordinario", e quindi il G.D. sia competente a conoscerne), ma la questione è stata anche di recente esaminata dalla Cassazione (Sent. 21/10/2015, n. 21483) che, con dizione decisamente chiara, ha ribadito che "L'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo. Ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione e non può, quindi, essere dedotta nel giudizio di verificazione dello stato passivo fallimentare".

        I termini per tale impugnazione avanti la C.T.P. decorrono, a norma dell'art. 21, I comma, D.Lgs. 546/92, dalla notifica dell'atto da impugnare e quindi, a nostro avviso, dalla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo.

        Decorso tale termine, il tentativo ipotizzato nel quesito ci pare abbia poche speranze di esito favorevole.

        Tutto ciò vale anche per la seconda fattispecie descritta nel quesito, relativamente alla quale non ci è chiaro perché il credito debba essere "non concorsuale": quand'anche l'Ufficio non abbia effettuato alcuna attività di accertamento prima del fallimento, si tratta comunque di debito relativo ad una annualità ante procedura, e quindi concorsuale.

        L'assenza di precedente notifica della cartella (come di un qualsiasi atto impositivo autonomamente impugnabile) ha come conseguenza che la pretesa tributaria si considera avanzata ora, e quindi è con riferimento alla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo che debbono essere valutati sia l'eventuale spirare dei termini di decadenza per l'accertamento, sia i termini per l'impugnazione avanti la giustizia tributaria.


        Evoluzione giurisprudenziale:
        La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          10/10/2016 16:53

          RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

          Per quanto riguarda aggi e compensi a Equitalia, corretta appare la procedura del Tribunale di Forlì, dichiarandoli non dovuti se i ruoli sono stati consegnati al Concessionario successivamente alla data di fallimento.
    • Salvatore Catorano

      bologna
      22/02/2022 19:04

      RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

      gent.mi, mi inserisco nella discussione per chiedere un
      vs gradito parere. Sulla base della
      sentenza di Cassazione n. 27269/17 e della successiva n. 24442/19,
      l'agenzia della riscossione richiede l'ammissione delle
      spese tabellari, pur in assenza di notifica del ruolo in epoca
      antecedente alla dichiarazione di fallimento, in virtù di un'applicazione
      estensiva dell'art. 17 D.Lgs 112/99 che prevede la rimborsabilità delle
      spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento
      differenziato di tali spese tabellari, in sede fallimentare,
      parrebbe ingiustificato.
      Tuttavia, tenderei a dissentire da tale richiesta, in quanto nelle
      procedure esecutive, il pignoramento non determina lo
      stesso effetto di consolidamento del passivo che
      deriva dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

      Qualora si ammettessero le spese tabellari,
      pur in assenza di data di notifica antecedente
      alla sentenza di fallimento, si renderebbe possibile il riconoscimento
      di somme potenzialmente determinatesi anche dopo la sentenza
      dichiarativa di fallimento e certamente non formatesi nell'interesse
      della procedura.

      Peraltro le sentenze richiamate dall'agenzia della riscossione mi
      sembrano riferite ad altre fattispecie (ed in particolare alla
      possibilità - condivisa - che il ruolo sia sufficiente per l'insinuazione del credito)
      trattando in modo marginale il tema della
      notifica rispetto alle spese tabellari
      ed esprimendosi piuttosto, in modo netto, sull'esclusione
      dell'aggio nell'ipotesi in cui tale data di notifica sia assente.
      Non ho però individuato sentenze specifiche sul punto,
      se si escludono le pronunce di alcuni tribunali,
      per cui avrei piacere di conoscere il vostro parere
      ed eventuali sentenze coerenti con la ricostruzione che precede.

      cordiali saluti
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        01/03/2022 20:09

        RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

        È vero che le due sentenze citate nel quesito si occupano in primo luogo di altra questione, e solo nella seconda parte delle spese tabellari, ma lo fanno comunque in modo molto netto, affermandone senza esitazioni la debenza.
        E soprattutto non sono le sole, perché esistono altre sentenze (Cass. 4861/10, Cass. 7868/14, Cass. 25802/15 e soprattutto Cass. 28284/17, che ci pare la più chiara), tutte concordi nell'affermare che le spese forfettizzate previste dall'art. 17, II comma, lett. b del D.Lgs. 112/99 siano da ammettere al passivo, in chirografo, quali spese per l'insinuazione al passivo, in quanto costo di "una funzione pubblicistica ... previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52".
        Ci pare quindi che gli spazi per contestare la richiesta dell'agente per la riscossione siano decisamente esigui.
        • Salvatore Catorano

          bologna
          01/03/2022 22:08

          RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

          ringrazio molto per il gradito riscontro che dunque mi sembra confermare una sostanziale revisione rispetto ai vari contributi presenti su questo stesso forum. Con i migliori saluti
          • Lorenza Scaravelli

            Ancona
            02/06/2022 17:47

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

            Chiedo se alla luce dell'entrata in vigore della L 234/2021 l'art 17 abbia modificato l'ammissibilità, in sede di formazione del passivo, dell'aggio e degli oneri di riscossione.
            Grazie.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              15/06/2022 02:38

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

              L'art. 1, comma 17, della legge 234/2021 stabilisce che "Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
              a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
              b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento".

              Di tale disposizione si dovrà evidentemente tener conto in sede di richiesta di ammissione al passivo di aggi e oneri di riscossione e quindi:
              - se il ruolo è stato emesso prima del 31/12/2021, aggi e spese fino a tale data sono da ammettere
              - se il ruolo è stato emesso successivamente, dovrà essere chiesta al Concessionario per la riscossione prova dell'avvenuto affidamento del carico prima del 31/12/2021; in assenza di tale prova riteniamo che né aggi né spese possano essere ammessi.
              • Rosanna Marotta

                caserta
                10/10/2022 11:07

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

                Buongiorno,
                mi potreste precisare un cosa per favore. "Se il ruolo è stato emesso prima del 31/12/2021, aggi e spese fino a tale data sono da ammettere". Ok, ma in privilegio o in chirografo? E per i ruoli emessi dopo il 31/12/2021 per cui non vi è la prova dell'affidamento in data anteriore, il "riteniamo che né aggi né spese possano essere ammessi" si intende che non possono essere ammessi al privilegio e quindi vadano ammessi al chirografo o che debbano proprio essere esclusi dall'ammissione al passivo?
                Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  14/10/2022 15:08

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

                  Aggi e spese non sono assistiti da alcun privilegio, pertanto se ammessi, lo sono in chirografo.

                  Ciò di cui si è scritto "riteniamo non possano essere ammessi" significa che non vengono ammessi, né in privilegio né in chirografo.
              • Paolo Rosa

                roma
                14/12/2022 10:23

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

                mi riferisco alle spese di notifica delle cartelle e se vanno ammesse anche in difetto di allegazione della prova di notifica
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  15/12/2022 11:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

                  Anche l'istanza di ammissione dell'agente per la riscossione soggiace alle regole generali: il creditore deve dimostrare il suo diritto.
                  Il Curatore può quindi proporre il non accoglimento per carenza di prova, dando così modo di produrla entro l'udienza.
    • Giampaolo Gatti

      ROMA
      25/01/2023 23:25

      RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

      Per caso mi sapete indicare un modo rapido per l'eliminazione dell'aggio richiesto . Qu di ci sono 100 pagine di ruoli è lunga la cosa . Mi chiedevo se c'era un metodo rapido così da avere gli importi richiesti con un determinato privilegio decurtati dall'aggio … diversante bisogna farlo a mano .. resto in attesa di gentile vs riscontro grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        30/01/2023 08:47

        RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

        Non ci è del tutto chiaro il problema: nei ruoli l'aggio è indicato separatamente, e dovrebbe essere relativamente semplice fare la somma.

        Se la mole delle cartelle è così rilevante, si potrebbe convertire il file pdf dei ruoli in Excel (o con software online, come ilovepdf, o con programmi appositi, come pdf Architect), e quindi lavorare molto meglio sul foglio di calcolo; ma si entra in una questione informatica che non è proprio di nostra competenza ...
        • Roberta Gazzinelli

          Lierna (LC)
          07/10/2023 13:33

          RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

          una precisazione: per quanto riguarda l'aggio quindi se il ruolo è stato emesso successivamente al 31/12/2021, dovrà essere escluso, mentre per quanto riguarda le spese di insinuazione ci sono delle novità?
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            18/10/2023 00:21

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione Equitalia - Aggio coattivo ed accessori di riscossione

            No, non ci risultano novità quindi confermiamo quanto già scritto.