Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AMMISSIONE CON RISERVA

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    16/12/2021 11:35

    AMMISSIONE CON RISERVA

    Buongiorno un credito tributario è stato ammesso con riserva.
    Si riferisce ad avviso di accertamento impugnato dal contribuente, per il quale in I° la commissione ha accolto il ricorso del contribuente
    Al momento della insinuazione era pendente l'appello e pertanto il credito è stato ammesso con riserva.
    Ora è arrivata la decisione della Commissione Regionale che ha rigettato l'appello dell'ufficio
    Mi trovo a dover fare il riparto finale per conclusione delle operazioni di vendita come procedo?
    Sciolgo la riserva non ammettendo il credito seppur la sentenza non sia definitiva?
    Notifico la sentenza ed attendo il passato in giudicato?
    Nel caso di appello in cassazione come agisco ?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2021 17:48

      RE: AMMISSIONE CON RISERVA

      Il secondo comma dell'art. 117 l. fall. stabilisce che "Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura".
      Le conviene quindi notificare la sentenza in modo da abbreviare i tempi e se non vi è impugnazione in Cassazione, esclude il credito, se, invece, vi è ricorso in cassazione, procede all'accantonamento con le modalità indicate dalla norma citata.
      Zucchetti SG srl
      • Patrizia Rossi

        san clemente (RN)
        22/12/2021 09:33

        RE: RE: AMMISSIONE CON RISERVA

        Per escludere il credito che era stato ammesso con riserva devo fissare una udienza ?
        Io ho già depositato il rendiconto devo depositarlo nuovamente?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/12/2021 20:48

          RE: RE: RE: AMMISSIONE CON RISERVA

          L'art. 113bis l. fall. stabilisce che "Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente".
          Tale norma disciplina, come si vede, la sola ipotesi che si sia verificato l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, nel mentre nulla prevede per il caso contrario che, per usare la stessa terminologia, non si sia verificato l'evento in corso di procedura, per cui non si tratta di escludere la riserva a ammettere definitivamente il credito in via pura e semplice, ma di escludere il credito, che, se abbiamo ben capito, è il suo caso. Nel silenzio della legge è da ritenere che, anche in questo caso, la modifica dello stato passivo possa essere effettuata con le stesse modalità di cui all'art. 113 bis, con la conseguenza di escludere il credito dal passivo e liberare gli accantonamenti in precedenza fatti; per fare questo la norma non prevede la fissazione di una udienza né l'adizione dell'interessato e, presumibilmente lo stesso meccanismo vale anche per il caso non regolato.
          Questo meccanismo, sia ben chiaro, è applicabile quando l'evento che aveva giustificato la riserva si è, in positivo verificato o, in negativo, non si è verificato, ad esempio quando è sicuro che la condizione cui era subordinata l'ammissione si è verificata (per cui viene tolta la riserva) o è sicuro che non si è verificata o che non potrà più verificarsi, per cui il credito va escluso; se, infatti, permane la situazione di incertezza nel senso che, al momento del riparto finale, non si sa ancora se la condizione si verificherà o meno, trova applicazione il secondo comma dell'art. 117 l. fall. per il quale "Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori".
          Zucchetti SG srl