Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Accertamento Stato Passivo

  • Silvia Ballerini

    Prato
    29/05/2020 08:46

    Accertamento Stato Passivo

    Buongiorno, in qualità di curatore di una procedura dichiarata per non ammissione della domanda di concordato preventivo, l'advisor , dottore commercialista, allega alla sua domanda di ammissione allo stato passivo, la lettera di incarico che non ha data certa nella quale viene indicato un importo in caso di buon fine ed un importo inferiore in caso di non apertura della procedura di concordato
    Allega una serie di documenti attestanti l'effettiva attività svolta anche con mail di scambio con la società ricorrente poi fallita, nonché la produzione di atti quali affitto di azienda alla società assuntrice del concordato ( contratto di affitto ancora in essere anche in costanza di fallimento); predisposizione delle relazioni mensili richieste dal Tribunale nel periodo antecedente alla presentazione del ricorso definitivo; partecipazione alle tre udienze tenutesi dopo presentazione del ricorso definitivo ed anche alla udienza pre fallimentare antecedente al deposito del ricorso prenotativo
    Deposita anche scambio di mail con il precommissario, poi curatore della procedura. Inoltre nel ricorso definitivo più volte viene indicato che in caso di omologa della procedura di concordato il compenso dell'advisor e degli altri professionisti quali attestare è legale, sarebbero stati sostenuti dalla società assuntrice del concordato . Chiede la prededuzione della minor somma indicata nella lettera di incarico in quanto procedura non andata a buon fine
    Premesso questo vi sarei grata per il vostro parere in merito all' ammissione del credito richiesto non per quanto riguarda la prededuzione che ritengo doverosa, quanto per l'entità del credito da riconoscere. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/05/2020 20:32

      RE: Accertamento Stato Passivo

      Quanto alla certezza della data dell'accordo, la mole di documenti da lei citati elimina ogni dubbio sulla anteriorità del conferimento dell'incarico all'advisor prima della procedura, e con esso anche il dubbio sull'accordo sull'onorario, che forma parte integrante di quel contratto.
      Quanto alla prededuzione, la giurisprudenza degli ultimi anni depone sicuramente a favore del riconoscimento di tale qualifica (anche lei dice di non avere dubbi in proposito); tuttavia è di qualche giorno fa una sentenza della Corte (Cass. 15 maggio 2020, n. 9027) che, prendendo spunto da questo indirizzo ma andando più a fondo, afferma che, al fine dell'ammissione in prededuzione di un credito del professionista che ha assistito il debitore nella presentazione di una domanda di concordato, bisogna valutare anche la strumentalità della prestazione professionale alle finalità perseguite dalla procedura concordataria, che deve essere verificata controllando se l'attività professionale prestata potesse essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante. E' vero, infatti, che l'obbligazione di mezzi, qual'è quella inerente all'esercizio dell'attività professionale, può dirsi adempiuta anche se non venga conseguito il risultato, ma l'attività resa deve comunque essere idonea a raggiungere quel risultato, per cui il contenuto dell'attività svolta non è indifferente ai fini della valutazione di adempimento dell'obbligazione e quindi ai fini della maturazione del diritto al pagamento del compenso professionale. Per questo la Corte citata esclude la prededuzione del credito del professionista per il fatto che, nella specie, la procedura concordataria era stata revocata ex art. 173 l. fall. per la scoperta di atti in frode dell'imprenditore condivisi dal professionista stesso.
      In questo caso la Corte nega la prededuzione ma ammette il credito del professionista in privilegio (con non poche perplessità) sostenendo che a questo fine non è richiesta una eguale valutazione della strumentalità; ed infatti, la giurisprudenza di merito ha preso in esame il contenuto della prestazione ma al fine di contestare il credito per inadempimento o inesatto adempimento. Ad esempio per Trib. Padova 1 giugno 2018, ha rigettata la domanda di ammissione al passivo del credito per compenso professionale vantato dal legale per l'attività di assistenza della società fallita nella presentazione e predisposizione della domanda di concordato preventivo in quanto la prestazione non risultava nemmeno in astratto finalizzata alla proposta di concordato, poiché per come formulata rappresentava un concordato palesemente ed astrattamente inammissibile
      Noi ci muoveremmo su quest'ultima linea. Ossia non possiamo esprimerci sulla debenza o congruità della somma pretesa come concordata, perché non conosciamo nel merito la questione; tuttavia se, alla luce dei criteri esposti, ritiene che la prestazione non sia stata conforme e strumentale alle finalità, può negare non solo la prededuzione ma anche il credito; in caso contrario – come appare più probabile tanto che il rischio dell'insuccesso era stato preventivato considerando due onorari- allora deve riconoscere il la somma concordata- a meno che non sia palesemente eccessiva e incongrua- e ammerre il credito in prededuzione.
      Zucchetti SG Srl