Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione ultratardiva – inerzia del curatore

  • Sabina Megale Maruggi

    SAREZZO (BS)
    17/07/2024 10:53

    Insinuazione ultratardiva – inerzia del curatore

    Un creditore chiede di essere ammesso ultratardivamente, motivando.

    Il curatore omette nei 5 anni successivi di chiedere al Giudice Delegato la fissazione dell'udienza di verifica.

    Si chiede in che modo il creditore puo' agire per tutelare i propri diritti?

    Inoltre, il creditore puo' imporre al curatore di richiedere la fissazione dell'udienza?

    E' infine possibile proporre ricorso al Giudice Delegato?

    In entrambi i casi, vi sono dei termini di decadenza indicati dalla giurisprudenza?

    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2024 12:04

      RE: Insinuazione ultratardiva – inerzia del curatore

      Da come è formulata la domanda si capisce che il fallimento è ancora aperto. Il creditore a questo punto, escluso il reclamo ex art. 36 l. fall. per intervenuta decadenza, può presentare nuova insinuazione al passivo, ovviamente anche questa supertardiva, dando atto della precedente domanda su cui non è stata fissata l'udienza per la discussione. Se la chiusura del fallimento non è imminente, potrebbe preventivamente fare una istanza al giudice delegato chiedendo che sia finalmente fissata l'udienza per l a discussione della precedente domanda di insinuazione; in caso di silenzio o rigetto, presenta la nuova domanda.
      Anzi, a ben vedere, potrebbe fare le due cose contestualmente ossia presentare una domanda di insinuazione al passivo chiedendo in via principale di fissare udienza per la discussione della precedente domanda che non è mai stata presa in considerazione e, in via subordinata, di fissare udienza per la discussione della odierna domanda di insinuazione. L'obiezione potrebbe essere che lei avrebbe docuto impugrare la precedente omissione con l'opposizione allo stato passivo, ma sarebbe agevole replicare che trattavasi di domanda tardiva per la cui discussione non era stata fissata udienza e che non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione di un provvedimento di esecutività delle tardive; uguale risposta potrebbe essere data alla eventuale obiezione della mancata impugnazione ex art. 36, che però non avrebbe valore di giudicato endoconcorsuale come la omessa decisione e sarebbe superabile dalla nuova domanda di insinuazione.
      Zucchetti SG srl