Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Imposta di registro su decreto ingiuntivo emesso dopo la dichiarazione di fallimento

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    19/02/2022 17:20

    Imposta di registro su decreto ingiuntivo emesso dopo la dichiarazione di fallimento

    Buongiorno,
    in qualità di curatore fallimentare ho ricevuto, da Agenzia delle Entrate notifica, del pagamento di cui all'oggetto (decreto ingiuntivo emesso il 03.07.2019 a fronte di sentenza di fallimento del 13.06.2019 depositata il 14.06.2019). Non mi è stato mai notificato il decreto ingiuntivo correlato che è stato richiestao da un'azienda di credito la quale, peraltro, si è insinuata al passivo (ed è stata ammessa in chirografo); nelle motivazioni si fa riferimento ad una fideiussione e, tra le parti, oltre al fallimento è indicato anche il Liquidatore della fallita che (probabilmente) aveva rilasciato la suddetta fideiussione a garanzia dei debiti della fallita.
    Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso dopo la dichiarazione di fallimento e quindi che lo stesso non sia opponibile al fallimento e ammissibile al passivo, dovrebbe comportare anche il venir meno della solidarietà per il pagamento dell'imposta di registro correlata. Desidererei sapere come è opportuno replicare all'Agenzia delle Entrate.
    Grazie per la collaborazione che potrete prestarmi
    Cordiali saluti,
    Franco Gliatta
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/02/2022 23:05

      RE: Imposta di registro su decreto ingiuntivo emesso dopo la dichiarazione di fallimento

      La richiesta dell'Agenzia è infondata per più motivi.
      In primo luogo, perché è assolutamente pacifico che per quanto riguarda i decreti ingiuntivi, l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è colui che si è rivolto all'Autorità giurisdizionale per richiederlo.
      In tal caso infatti la solidarietà non opera, in conseguenza della situazione di contraddittorio imperfetto che caratterizza tale procedimento, nell'ambito del quale il creditore ricorrente, inaudita altera parte, può ottenere un provvedimento potenzialmente già esecutivo, al quale il debitore potrà reagire nella successiva ed eventuale fase di opposizione, essa sì a contraddittorio pieno.
      Essendo il solo creditore parte in senso tecnico della procedura monitoria, l'onere di assolvere dell'imposta di registro sul conseguente decreto ingiuntivo grava solo su di esso.
      In secondo luogo, il decreto ingiuntivo emesso in corso di procedura è inefficace ex art. 51 l.fall.; e infine:
      - proprio in conseguenza dell'art. 51 l.fall., non può certo essere considerato debito in prededuzione
      - né può essere considerato debito concorsuale (ed essere quindi oggetto di istanza di ammissione la passivo) perché derivante da un atto successivo al fallimento.
      Diremmo che di elementi per contestarne la debenza ce ne sono più di uno ...
      • Sara Mariani

        Loreto (AN)
        11/05/2022 11:05

        RE: RE: Imposta di registro su decreto ingiuntivo emesso dopo la dichiarazione di fallimento

        Buongiorno, in qualità di curatore di fallimento dichiarato il 08/10/2019 ricevo in data 29/04/2022 avviso di liquidazione per imposta di registro decreto ingiuntivo proposto da un creditore ed emesso in data 03/10/2019 con formula provvisoriamente esecutiva (642) (pertanto emesso 5 gg prima del fallimento). Ritengo come da voi indicato nella risposta che non operi la solidarietà di cui all'art. 57 TUR in capo alla società fallita (debitrice del decreto ingiuntivo). Mi confermate? Pertanto prima che eventualente venga emesso il ruolo e sulla base di quest'ultimo proposta insinuazione, sarebbe opportuno che il curatore presentasse autotutela e/o ricorso?
        Potrei avere alcuni riferimenti giurisprudenziali e di prassi che confermano che l'unico obbligato è il creditore che si è rivolto all'Autorità giurisdizionale per richiederlo? Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          31/05/2022 12:15

          RE: RE: RE: Imposta di registro su decreto ingiuntivo emesso dopo la dichiarazione di fallimento

          Non abbiamo reperito riferimenti giurisprudenziali o di prassi, anche perché la questione è pacifica.

          L'art. 57 del T.U.R. stabilisce infatti che "sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa ... e coloro che hanno richiesto" (ma non coloro nei cui confronti sono stati chiesti) "i provvedimenti di cui agli articoli 633, ... del codice di procedura civile".

          Ciò è coerente con la struttura di, leggiamo in dottrina, "contraddittorio imperfetto che caratterizza il procedimento per decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale il creditore ricorrente – sulla sola base di idonea prova scritta ed inaudita altera parte – è in grado di ottenere dal giudice un provvedimento potenzialmente già esecutivo, al quale il debitore potrà reagire nella successiva ed eventuale fase di opposizione, essa sì a contraddittorio pieno".

          Solo qualora vi sia, o vi sia stata, nel caso in esame, opposizione e quindi si sia instaurato un giudizio, il debitore diviene "parte in causa" e scatta la solidarietà.