Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

finanziamento covid19 - successiva surroga al credito iscritto in stato passivo da parte del fondo di garanzia

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    28/10/2021 08:48

    finanziamento covid19 - successiva surroga al credito iscritto in stato passivo da parte del fondo di garanzia

    qualora una banca avesse concesso il finanziamento covid di 25000 euro si insinuerà al passivo al chirografo per quell'importo. Successivamente, a seguito della escussione della garanzia, arriverà richiesta di surroga da parte del fondo di garanzia il quale però richiederà il privilegio ex art. 9 comma 5 del D.Lgs 123/98.
    Io sarei del parere che tale privilegio non possa essere riconosciuto in fase di surrogazione di un credito ammesso in chirografo per due ordini di motivi, il primo é che così facendo si lederebbe al principio di par condicio creditorum in quanto si trasforma un credito ammesso al chirografo in privilegiato senza il passaggio del riconoscimento del privilegio in udienza di verifica, il secondo motivo é che il privilegio accordato ad un credito é legato alla natura stessa del credito stesso e il credito per finanziamento concesso da una banca (a meno che non ci sia una ipoteca e non é questo il caso) non può che essere chirografario.
    Vorrei sapere il vostro parere e conoscere anche quale sia, per voi, la procedura corretta da seguire per il curatore quando riceverà la domanda di surroga suddetta.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/10/2021 17:55

      RE: finanziamento covid19 - successiva surroga al credito iscritto in stato passivo da parte del fondo di garanzia

      Lei ripropone un tema che ha formato oggetto di varie discussioni in questo Forum, come in giurisprudenza, con riferimento non alla normativa Covid ma ai crediti originati dalla revoca degli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive, regolati dal D.Lgs. n. 123/1998, il cui art. 9, co. 4, relativo al privilegio derivante dalla revoca è stato poi integrato dall'art. 8.bis del D.L n. 3/2015, conv. dalla L. n. 33/2015,, che è la normativa applicabile anche alla fattispecie.
      Orbene, con riferimento a questa questione abbiamo più volte detto che è difficile negare il privilegio anche se MCC si surroga nella posizione del creditore già ammesso in via chirografaria, dato che, nella normativa sopra richiamata, il privilegio è concesso anche nei confronti del beneficiario finale; ed in questo senso la Cassazione degli ultimi anni è unanime (tra le tante, Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664; Cass. 9 marzo 2020, n.650).
      Una volta riconosciuto il privilegio all'ente escusso per la garanzia data, il problema che si pone è se questi, per effettuare la surroga nella posizione della banca già ammessa al passivo in chirografo e per far valere il proprio privilegio, debba presentare una domanda tardiva o super tardiva, o possa limitarsi ad effettuare la comunicazione al curatore, come negli altri casi di surroga.
      Su questo specifico punto non ci risultano precedenti; a nostro avviso è preferibile questa seconda soluzione perché il mutamento della collocazione non è oggetto di una valutazione che implichi un giudizio, ma una conseguenza della legge che non richiede un accertamento giudiziale ma semplicemente, come negli altri casi ex art. 115 l. fall., l'accertamento dei requisiti per la operatività della surroga. Indirettamente, può trovarsi un riscontro a questa soluzione in Cass. n. 2664 del 2019 quando ha richiamato l'orientamento nettamente dominante nella giurisprudenza della Cassazione circa la natura della revoca del finanziamento (l'Amministrazione, nel revocare il contributo già accordato ovvero nel dichiarare la decadenza del soggetto beneficiario, non compie alcuna valutazione discrezionale", limitandosi ad "accertare il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge") per dedurne che l'atto di revoca, non possedendo una qualche valenza costitutiva, "resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell'impresa beneficiaria".
      Zucchetti SG srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        31/05/2022 12:16

        RE: RE: finanziamento covid19 - successiva surroga al credito iscritto in stato passivo da parte del fondo di garanzia

        ovviamente per la surroga occorre sempre istanza da parte del surrogante ex art. 115 lf?. Qualora non arrivasse nessuna istanza da parte di MMC e il curatore in sede di eventuale riparto non pagasse nulla al creditore originario (banca) in quanto credito chirografario (ovvero al creditore originario venisse assegnata una piccola quota in sede di riparto), il curatore avrebbe delle responsabilità oppure no? grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/05/2022 20:49

          RE: RE: RE: finanziamento covid19 - successiva surroga al credito iscritto in stato passivo da parte del fondo di garanzia

          Si può discutere, ed è discusso, se MCM, per partecipare al concorso, possa usufruire della procedura di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall. o, come anche da noi sostenuto, debba presentare una domanda di insinuazione (dato che non si ha una semplice sostituzione di un soggetto ad altro già insinuato, ma muta la collocazione che deve essere valutata dal giudice delegato), ma una domanda deve comunque essere presentata da tale ente, per cui in mancanza della stessa, il curatore procede come se MCM non esistesse e non crediamo che da tale comportamento possa sorgere una qualche responsabilità, salvo casi eclatanti di mancanza di diligenza; ad esempio il curatore è stato avvertito della avvenuta escussione della garanzia o dell'imminenza della presentazione della domanda di MCM, e così via.
          Zucchetti SG srl